TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202302468

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202302468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302468
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 02468/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01691/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Dott.ssa F Q, rappresentata e difesa dall’Avv. G L M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Via Boezio n. 6;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

A M S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO

- del giudizio di inidoneità nella prova scritta del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’area tecnico scientifica, profilo di funzionario doganale, esperto in analisi quantitative statistico matematiche (codice concorso ADM/AQ);

- dei verbali, ove esistenti, contenenti la motivazione del suddetto giudizio di inidoneità e relativi alle operazioni di correzione;

- degli atti di nomina dei commissari, per il profilo di funzionario doganale, esperto nel settore amministrativo/contabile (codice concorso ADM/AQ);

- di tutti gli atti adottati dalla Commissione, compresi gli atti e i verbali comportanti adozione dei criteri di valutazione e modalità di correzione delle prove scritte;

- degli atti di individuazione delle domande, a risposta chiusa e a risposta aperta, della prova scritta e di individuazione delle risposte corrette;

- e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale;

- per l’accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a. avverso la determinazione di parziale diniego ricevuta il 2 febbraio 2022 dalla ricorrente;

- e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente;

PER

QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA

9

APRILE

2022

- per l’annullamento della graduatoria finale del concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali, III Area F1, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’area giuridico amministrativa, profilo di funzionario doganale, esperto in analisi quantitative statistico matematiche (codice concorso ADM/AQ), prot. 104812/RU del 7 marzo 2022, nei limiti dell’interesse della ricorrente;

- e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale;

- e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente, con ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, ha esposto che:

- con determinazione 341753/RU pubblicata il 6 ottobre 2020, il Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo, “ADM”) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive 766 unità di personale, di terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato, di cui 456 da inquadrare nel profilo professionale di funzionario doganale, 160 nel profilo professionale di ingegnere e 150 nel profilo professionale di chimico, presso gli uffici centrali e periferici dell’Agenzia;

- nei mesi successivi il bando di concorso ha subito plurime rettifiche, sino a pervenire alla versione definitiva consolidata pubblicata in data 13 aprile 2021, che articolava la prova scritta in due distinti moduli (il primo consistente in alcuni quesiti a risposta multipla e il secondo in un elaborato teorico-pratico);

- la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per il profilo di funzionario doganale, esperto in analisi quantitative statistico matematiche;

- con successiva determina direttoriale pubblicata in data 19 agosto 2021, ADM – preso atto del sopravvenuto art. 10 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76) nonché dell’art. 8, comma 4, del predetto bando consolidato (a rigore del quale “ la prova scritta avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali secondo modalità indicate dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e sue disposizioni attuative ”) – stabiliva che la prova scritta di durata complessiva di 60 minuti si sarebbe svolta (per il profilo di interesse di funzionario doganale ADM/AQ) nel seguente modo:

a) un questionario composto da 10 domande a risposta multipla, delle quali due in lingua inglese, con tre opzioni di risposta di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle seguenti materie: statistica, calcolo delle probabilità, inferenza statistica, statistica multivariata, econometria, metodi statistici per l’analisi dei dati, metodi informatici per la statistica e il data science, elementi di business intelligence, macroeconomia, politica economica, statistica economica;

b) due quesiti a risposta aperta (massimo 2000 battute spazi inclusi), di cui uno in materia di polizia giudiziaria e uno concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ”;

- con la suddetta determina direttoriale, pertanto, ADM modificava parzialmente le modalità di svolgimento della prova scritta originariamente indicate nel bando, introducendo due quesiti a risposta aperta in luogo dell’elaborato a contenuto teorico-pratico (ma lasciando inalterati i 10 quesiti a risposta multipla);

- la prova scritta sarebbe stata valutata in trentesimi, con sufficienza pari a 21/30, attribuendo un punto per ciascun quesito a risposta multipla a cui si è risposto correttamente (per un totale di 10 punti 30) e ulteriori dieci punti per ciascun quesito a risposta aperta correttamente evaso (per ulteriori 20 punti su 30);

- in data 13 ottobre 2021, la ricorrente ha partecipato alla prova scritta;

- con avviso pubblicato il 16 dicembre 2021, la ricorrente veniva a conoscenza del mancato superamento della prova scritta, avendo conseguito il punteggio di 5 punti su 10 per i dieci quesiti a risposta chiusa, nonché il punteggio di 7/10 per il primo quesito a risposta aperta (avente ad oggetto le funzioni di ADM in rapporto alle frodi comunitarie) e il punteggio di 6/10 per il secondo quesito a risposta aperta (avente ad oggetto i poteri coercitivi della polizia giudiziaria in rapporto all’arresto in flagranza), per un totale di 18 punti su 30 (a fronte di una soglia di idoneità pari a 21/30);

- la ricorrente ha richiesto l’accesso agli atti delle operazioni di correzione, ottenendo però un riscontro soltanto parziale, a cui ha fatto seguito l’odierna istanza di accesso endo-processuale ex art. 116, comma 2, Cod. Proc. Amm.

Con l’odierno ricorso introduttivo, parte ricorrente è insorta avverso il giudizio di inidoneità formulato all’esito della prova scritta (e con esso alcuni degli atti presupposti) sulla base dei seguenti motivi di gravame:

- “ Primo motivo: violazione dell’art. 97 cost. Errata applicazione dei criteri di valutazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, travisamento di fatto. Violazione dell’art. 8 co. 3 del bando ”. Con tale motivo, parte ricorrente lamenta che la commissione di concorso avrebbe erroneamente valutato le risposte fornite ai due quesiti a risposta aperta, rendendosi responsabile di manifesta irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti;

- “ Secondo motivo: difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 co. 1 l. 241/90 ”. Con tale motivo, parte ricorrente lamenta (con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle già esposte con il primo motivo) che il voto ricevuto dalla candidata per i due quesiti a risposta aperta (rispettivamente pari a 6/10 e 7/10) non sarebbe sufficientemente esplicativo delle ragioni dell’inidoneità della ricorrente;

- “ Terzo motivo: difetto di istruttoria. Erronea formulazione del quesito n.

3. Eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 8 co. 3 del bando. Violazione della determina 308282/RU del 19 agosto 2021, profilo AQ
”. Con tale motivo, parte ricorrente lamenta che il quesito a risposta multipla n.3 (formulato in lingua inglese) avrebbe contemplato tre opzioni di risposta tutte ugualmente errate. Ed infatti, detto quesito (“ How many sums of money can be obtained by choosing two coins from a box containing a penny, a nickel, a dime, and a half dollar? ”) contemplava le opzioni di risposta “8”, “14” e “10”, mentre la risposta corretta sarebbe stata “6”;

- “ Quarto motivo: violazione della determina 308282/RU del 19 agosto 2021, profilo AQ. Difetto di istruttoria ”. Con tale motivo, parte ricorrente lamenta che uno dei quesiti a risposta multipla oggetto di prova scritta (in particolare il n. 5, con cui si chiedeva di individuare gli estremi della legge istitutiva della Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato) non sarebbe stato inerente alle materie oggetto di prova scritta, in quanto rientrante nel diritto della concorrenza.

- “ Quinto motivo: violazione dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013, violazione dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, violazione dell’art. 53 comma 14 del d.lgs. 165/2001. Omessa pubblicazione degli atti e delle dichiarazioni dei commissari esterni ”. Con tale motivo (espressamente formulato in via subordinata rispetto ai primi quattro motivi), parte ricorrente lamenta che ADM non ha pubblicato (con riferimento ai membri della commissione di concorso) né gli atti di conferimento di incarico, né gli atti di nomina, né le autodichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse.

- “ Sesto motivo: violazione dell’art. 11 co. 1 d.p.r. 487/1994. Violazione dell’art. 9 co. 2 d.p.r. 487/1994. Violazione dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 ”. Con tale motivo (espressamente formulato in via subordinata rispetto ai primi quattro motivi), parte ricorrente lamenta che i membri della commissione di concorso non avrebbero provveduto a sottoscrivere le dichiarazioni di assenza di incompatibilità anteriormente all’inizio delle prove concorsuali (in violazione dell’art. 1, comma 1, DPR n. 487 del 1994), nonché le dichiarazioni di non appartenere all’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale (in violazione dell’art. 9, comma 2, DPR n. 487 del 1994) e di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (in violazione dell’art. 35- bis del d.lgs. 165/2001);

- “ Settimo motivo: mancata validazione delle domande a risposta chiusa. difetto di istruttoria. violazione dell’art. 97 cost. ”. Con tale motivo (espressamente formulato in via subordinata rispetto ai primi quattro motivi), parte ricorrente lamenta che i dieci quesiti a risposta chiusa consisterebbero in domande estremamente specialistiche e capziose;

- “ Ottavo motivo: violazione dell’art. 16 co. 2 del regolamento di organizzazione dell’agenzia. Violazione dell’art. 8, co. 3, del bando. Violazione dell’art. 8, co.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi