TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201482
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Pubblicato il 19/12/2022
N. 01482/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2018, proposto da
Comune di Casciana Terme Lari, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni della Valdera, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S D P, rappresentato e difeso dagli avvocati N L G, C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati D I, Dario Rigacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D I in Firenze, via de' Rondinelli 2;
per l'accertamento della responsabilità dell'Unione Valdera, in persona del Presidente pro tempore, esclusiva e/o concorrente con quella professionale dell'Ing. S D P (in qualità di progettista e direttore dei lavori per le opere strutturali) e dell'arch. M P (in qualità di progettista e direttore dei lavori per le opere architettoniche), per i danni (patrimoniali e non) patiti dal Municipio in ragione dell'opera dagli stessi prestata in esecuzione dell'incarico (di rilievo morfologico e topografico, di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori e di collaudo) teso alla realizzazione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Casciana Terme Lari, conferito alla prima ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni della Valdera e di S D P e di M P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Casciana Terme Lari, premesso: a) di aver affidato con delibera di giunta del 30.11.2005 al consorzio Sviluppo Valdera l'incarico professionale della progettazione preliminare e definitiva di una nuova scuola elementare e dei preliminari rilievi morfologici e topografici;b) che l’ente affidatario era stato costituito nel 1997 per lo svolgimento in forma consortile le attività complesse di progettazione in favore dei comuni aderenti;c) che dopo appena sette anni dalla sua costruzione, l'opera realizzata in base al progetto curato dall'Unione Valdera ha iniziato a manifestare molteplici
lesioni e fessurazioni che hanno messo in allarme i fruitori dell’edificio scolastico;d) che il Comune ha per questo fatto eseguire una perizia di verifica statica dell’immobile la quale, muovendo dal rilevo di diffuse lesioni e fessurazioni, ha ricondotto tali fenomeni a molteplici incongruenze e lacune progettuali nel calcolo della tenuta dei carichi da parte dei solai rimediabili mediante lavori strutturali la cui esecuzione ha comportato un esborso di Euro 130.000;tutto ciò premesso il Comune intestato agisce in via risarcitoria contro l’Unione dei comuni della Valdera subentrata al Consorzio ed ai progettisti da essa incaricati che hanno sottoscritto gli elaborati rivelatisi inadeguati.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il conferimento di incarichi di progettazione è infatti attività negoziale che l’amministrazione pone in essere nella sua capacità di diritto privato. Le controversie afferenti l’esecuzione del contratto e le responsabilità che ne scaturiscono hanno ad oggetto diritti soggettivi di cui conosce il g.o. ancorchè le opere progettate siano destinate all’espletamento di servizi pubblici, dal momento che la giurisdizione esclusiva del g.a. la materia dei pubblici servizi forma oggetto della giurisdizione esclusiva del g.a. quando la p.a. agisca esercitando il potere autoritativo o la facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, non quando le pretese creditorie ineriscano a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse per fondare la giurisdizione del g.a. (Cassazione civile sez. un., 23/07/2014, n.16755).
Nondimeno la ricorrente radica la giurisdizione del g.a. a conoscere la sua domanda sull’art. 133, co. 1, lett. a), n. 2 c.p.a. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie in materia di 'formazione, conclusione ed esecuzione (…) degli accordi fra pubbliche amministrazioni;e ciò sul presupposto che l’affidamento della progettazione delle proprie scuole al Consorzio Valdera sarebbe intervenuto sulla base di un previo accordo consortile con cui gli enti aderenti avrebbero ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 disciplinato lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune.
Si tratta di una prospettazione che non convince il Collegio.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha infatti chiarito che In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce (Cassazione civile sez. un., 24/06/2022, n.20464).
Tale principio vale a fortiori nei casi come quello di specie nei quali anche l’accordo a monte non investa l’esercizio di poteri autoritativi o lo svolgimento comune di attività aventi natura di servizio pubblico ma si limiti a disciplinare la fornitura ai comuni aderenti di prestazioni di natura contrattuale normalmente acquisibili sul mercato.
Il difetto di giurisdizione investe peraltro anche le domande dispiegate contro i professionisti incaricati dal Consorzio della redazione dei progetti i quali nemmeno hanno preso parte all’accordo consortile a monte.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.