TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-02-04, n. 201500388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-02-04, n. 201500388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201500388
Data del deposito : 4 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02673/2008 REG.RIC.

N. 00388/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02673/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2673 del 2008, proposto da: Contessa B S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. E B, con domicilio eletto presso Anna Arduino in Milano, viale Sabotino, 2;

contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. P P, con domicilio eletto in Milano, presso l’Avv. Regionale in Piazza Città di Lombardia, 1;

Provincia di Varese;

Comune di Castiglione Olona, rappresentato e difeso dagli avv. E M, F B, con domicilio eletto presso E M in Milano, Via Verdi, 2;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2008 n. 8/8053, pubblicata sul BURL del 23 settembre 2008, con la quale è stato istituito - su aree della ricorrente - il "Monumento Naturale Gonfolite e Forre dell'Olona";

di ogni ulteriore atto collegato, connesso, dipendente e presupposto, ivi compresi il parere reso della Provincia di Varese e l'atto di iniziativa del Comune di Castiglione Olona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Comune di Castiglione Olona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente impugna l’atto con il quale la Regione ha istituito, su aree di sua proprietà, il Monumento naturale Gonfolite e Forre dell’Olona, per i seguenti motivi.

I) Violazione di legge in relazione agli artt. l e 24 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86;
eccesso di potere per sviamento e violazione del principi di proporzionalità e tipicità degli atti amministrativi e per violazione dell'art. 42 cost.;carenza di motivazione;
difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente l’area monumentale sarebbe stata creata al solo scopo di evitare la localizzazione sul proprio territorio di un termovalorizzatore. In secondo luogo la delibera giuntale 1316 del 17 ottobre sarebbe stata esplicita nel profilare nel monumento naturale uno strumento diretto a garantire protezione ad una area ben più ampia rispetto a quella di affioramento della gonfolite. In terzo luogo il provvedimento impugnato sarebbe privo di una valida motivazione: la trama argomentativa che si sviluppa frammentariamente nell'atto regionale avrebbe carattere tautologico ed assertivo.

II) Violazione di legge in relazione ai principi in materia di partecipazione. Secondo la ricorrente sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente.

La difesa comunale e regionale hanno chiesto la reiezione del ricorso.

A seguito di istanza istruttoria in merito alla richiesta di differimento dell’udienza presentata dalla ricorrente, successiva a richiesta di fissazione di udienza del 27.06.2014, il Comune ha comunicato che l’approvazione del p.g.t., non ancora efficace, non modifica la destinazione delle aree.

All’udienza dell’11 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

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