TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-04-11, n. 202204328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-04-11, n. 202204328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204328
Data del deposito : 11 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2022

N. 04328/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07904/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7904 del 2021, proposto da
K P, rappresentato e difeso dall'avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento, K10/669777, emesso dal Ministro dell'Interno in data 22.12.2020 e notificato il 31.05.2021 di diniego della cittadinanza


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che, con nota depositata in giudizio in data 31 marzo 2022, il Ministero dell’Interno ha comunicato di aver inviato alla firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore del ricorrente, a seguito di riesame della sua posizione;

- che, in ragione di tale evoluzione, non resta al Collegio che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato inviato alla firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’istante;

- che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione della condotta collaborativa dimostrata nell’occasione dall’amministrazione resistente;

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