TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-08-29, n. 201904423
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Testo completo
Pubblicato il 29/08/2019
N. 04423/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04257/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA IIANA
IN NOME DEL POPOLO IIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 156 c/o Avv. R.Soprano;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cervantes n.55/27;
Sindaco del Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Dell’ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS- n.10/2014 con cui è stato ordinato alla -OMISSIS- in persona del suo curatore, di provvedere ex art. 192 Dlgs. 152/2006, urgentemente e comunque entro e non oltre 60 giorni alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiale plastico grezzo, lavorato e semilavorato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato in data 24/28 luglio 2014 e depositato il successivo 6 agosto la -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza sindacale del comune di -OMISSIS- n.10/2014, notificata in data 26 maggio 2014, con cui le è stato ordinato, in persona del suo curatore, di provvedere ex art. 192 Dlgs. 152/2006, urgentemente e comunque entro e non oltre 60 giorni, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiale plastico grezzo, lavorato e semilavorato.
2. Parte ricorrente assume in punto di fatto che la -OMISSIS- corrente in Solopaca (BN), veniva dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Benevento n. 10/2012 del 01-02/02/2012, con contestuale nomina del Curatore Fallimentare, attuale ricorrente.
2.1. Prima della sentenza dichiarativa del fallimento, la -OMISSIS- concedeva in locazione alla -OMISSIS- un compendio immobiliare, ubicato in -OMISSIS- alla loc. -OMISSIS-., costituito da un fabbricato destinato ad uso produttivo di circa 2.000 mq e da un'area scoperta di circa 8.000 mq, contratto registrato in data in data 07.12.2010, col n. 7361, serie n. 3, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Benevento - Sede decentrata di Cerreto Sannita.
A mente dell'art. 11 del suddetto contratto, si faceva espresso divieto alla -OMISSIS- di subaffittare l'immobile o di cederlo la locazione senza il consenso della parte locatrice, pena la risoluzione del rapporto e l'obbligo di riconsegna immediata dell'immobile.
2.2. A totale insaputa della Curatela Fallimentare, nel settembre del 2012, la conduttrice -OMISSIS- sublocava il compendio immobiliare di che trattasi alla Società "-OMISSIS-., operante nel settore del "recupero per il riciclaggio di materiale plastico", come risultante dal Decreto di Perquisizione e Sequestro emesso, nell'ambito del procedimento penale n. 40015/2013/mod.21 R.G.
L'attività d'indagine, svolta, su delega della D.D.A., dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, consentiva di accertare, anche a seguito della disposta perquisizione, eseguita addì 18.03.2014 (v. all. n. 6), che la ridetta Soc. -OMISSIS-aveva effettuato lo sversamento, presso il deposito di località -OMISSIS-, di un ingente quantitativo di rifiuti plastici e scarti da lavorazione di materiale plastico (tonnellate 160 ca.), rinvenuti in evidente stato di abbandono, sì da configurarsi "un'attività illecita organizzata di gestione dei rifiuti non autorizzata".
2.3. Seguiva , in data 20.05.2014, l'Ordinanza n. 10/2014, impugnata nella presente sede, con la quale il Sindaco di -OMISSIS-, dato atto che dalle indagini esperite dal Nucleo di Polizia Tributaria era emerso che la Soc. -OMISSIS-gestiva, in loc. -OMISSIS- "una discarica abusiva in cui erano stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi consistenti in materiale plastico grezzo, lavorato e semilavorato, per complessive 160 tonnellate, in mancanza delle prescritte autorizzazioni" , ordinava a diversi soggetti - ciascuno nella specifica qualità indicata nell'atto -, tra cui al Curatore Fallimentare "- di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza alla rimozione e lo smaltimento e/o recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte in regola con le necessarie autorizzazioni, dei rifiuti abbandonati nel capannone e sull'area di pertinenza della Soc. -OMISSIS- in località -OMISSIS-;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo".
3. Parte ricorrente ha articolato, in due motivi di ricorso, le seguenti censure avverso l’ordinanza de qua:
I) VIOLAZIONE dei PRINCIPI GENERALI dell'ORDINAMENTO —VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (D.LGS. 152/2006, art. 192, comma 4; R.D. 267/1942, artt. 31 e 72) — ECCESSO di POTERE per CARENZA di ISTRUTTORIA e INGIUSTIZIA MANIFESTA —FALSITÀ dei PRESUPPOSTI di FATTO e di DIRITTO.
Nella prospettazione attorea l’ordinanza gravata sarebbe illegittima in quanto, in base alla costante giurisprudenza, la Curatela Fallimentare non potrebbe essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di Ordinanze Sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati, in conseguenza di precedenti comportamenti omissivi o commissivi dell'impresa fallita, non subentrando essa Curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito, e non sussistendo, per tale via, alcun dovere del Curatore di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.
Ciò in quanto, a suo dire, il Curatore Fallimentare non potrebbe essere reputato un subentrante, ossia un successore dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare, e ciò perché "la società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo, ne perde la facoltà di disposizione (...) subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento (...).
Assume infatti la ricorrente che la regola generale per cui la Curatela Fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di Ordinanze Sindacali dirette alla bonifica di siti inquinanti, soffrirebbe un'unica eccezione: solo nel caso di rilascio dell'autorizzazione del Tribunale all'esercizio provvisorio dell'impresa, ai sensi dell'art. 90 L.F., verrebbero superate le finalità esclusivamente liquidatorie delle operazioni affidate al Curatore, giacché si realizzerebbe la continuazione dell'attività economica precedentemente svolta; ciò in quanto in tale ipotesi si ravviserebbe un fenomeno di successione nell'attività del fallito, per cui potrebbe scattare il meccanismo, previsto dall'art. 192, comma IV, D.Lgs 152/2006, in forza del quale la legittimazione passiva si estende ai "soggetti che siano subentrati nei diritti della persona (giuridica)".
Sennonché, secondo la ricorrente, nella vicenda de qua, tale ipotesi non si sarebbe verificata, in quanto si verterebbe in tema di conseguenze derivanti dall'attività imprenditoriale posta in essere prima della dichiarazione di fallimento e della cessazione delle funzioni produttive: ciò in quanto il contratto di locazione tra la -OMISSIS- e la Ditta -OMISSIS- - che a sua volta aveva sublocato l'immobile alla Società -OMISSIS-, responsabile materiale dell'inquinamento del sito e della gestione della discarica abusiva - risalirebbe al dicembre del 2010, mentre la sentenza dichiarativa del Fallimento sarebbe del febbraio 2012.
2-VIOLAZIONE dei PRINCIPI GENERALI dell’ORDINAMENTO COMUNITARIO (Direttiva UE 21.04.2004, 18° considerando) —VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (D.Lgs. 152/2006 art. 242, 244, 245, 250) — VIOLAZIONE del GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO di POTERE per ERRORE di VALUTAZIONE degli ESITI dell'ISTRUTTORIA — ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ — SVIAMENTO dalla CAUSA TIPICA -MANIFESTA INGIUSTIZIA.
Secondo parte ricorrente l’ordinanza gravata sarebbe illegittima anche sotto altro profilo.
Ciò in quanto il vigente d.lgs. 152/2006 (che ha abrogato il d.lgs. n. 22/1997) prevede che l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità Amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento, o altri soggetti interessati, hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso, poi, di mancata individuazione del responsabile, o di assenza di interventi volontari,