TAR Veneto, sez. III, sentenza 06/02/2017, n. 183

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Esercita attività tipica dell'esercizio di impresa commerciale e, dunque, non esente ai fini ICI, l'ente religioso che nella struttura adibita a casa per ferie, pur manifestando attenzione alla necessità di soddisfare anche la domanda di categorie svantaggiate sul piano economico e sociale, esercita attività che nel suo insieme dimostra l'essenziale finalità di produzione del reddito, e ciò considerato che: la struttura è accessibile tutto l'anno e aperta a tutti , con un'offerta che comprende ancheuna tipologia di servizi tipici della residenza alberghiera; i posti riservati ai portatori di handicap a ai gruppi di giovani sono ben lontani dal saturare le capacità della struttura, restando oltre il 45% dei posti disponibili da affittare al mercato libero con tariffe che risultano certamente minori di altre strutture prettamente alberghiere ma non sicuramente in una misura rilevante.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Veneto, sez. III, sentenza 06/02/2017, n. 183
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per il Veneto
Numero : 183
Data del deposito : 6 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' "Opera Diocesana per l'assistenza religiosa - O.D. possiede il complesso ricettivo "V.P." in località Cavallino T. - adibito a casa per ferie - ed il Comune del Cavallino ha contestato alla stessa, per le annualità 2007, 2008 e 2009, l'omissione del pagamento dell'ICI, notificando conseguentemente tre avvisi di accertamento, regolarmente impugnati dall' "O.D.".

Nel suo ricorso l'Ente contestava:

a) la violazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 per la mancanza, negli avvisi di accertamento di tatti, elementi probatori, riferimento alle norme applicate, criteri per determinare le sanzioni;

b) l'omessa o insufficiente motivazione per l'irrogazione delle sanzioni

c) l'insussistenza dei presupposti impositivi.

Richiedeva quindi l'annullamento degli avvisi impugnati e, in via subordinata, la non applicazione delle sanzioni.

Il Comune, nelle sue controdeduzioni in sede di costituzione, argomentava ribadendo la correttezza degli avvisi di accertamento e richiedeva la loro conferma.

L'O.D. produceva memorie illustrative in cui documentava che, nel frattempo, l'Agenzia del territorio aveva provveduto a correggere un errore commesso nel classamento dell'immobile, effettuato attribuendo una rendita diversa rispetto a quella su cui si basavano gli avvisi di accertamento ed il Comune, in autotutela, correggeva gli importi asseritamente dovuti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, confermava la pretesa impositiva del Comune, con esclusione delle sanzioni.

Nel suo appello l"O.D." contesta la sentenza nel merito, ribadendo che l'appellante esercita un'attività ricettiva che non ha esclusivamente natura commerciale, sussiste dunque che la propria attività rientra nella previsione normativa afferente alla mancanza del requisito impositivo, e ciò proprio in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'attività stessa (rivolta essenzialmente all'accoglienza di disabili - in gruppo o con le rispettive famiglie - di gruppi di giovani con finalità formative, a categorie maggiormente bisognose, comprese le famiglie numerose);
sottolinea inoltre che un terzo dei posti letto sono riservati a portatori di handicap.

Anche le tariffe praticate dalla struttura sono significativamente interiori, sia a quelle delle strutture ricettive alberghiere, sia a quelle praticate dalle altre case per ferie ed i corrispettivi complessivamente ricavati non sono rilevanti ai tini della determinazione delta natura commerciale della struttura, così come gli altri profili evidenziati dalla sentenza impugnata non sono rilevanti ai fini della determinazione della natura commerciale dell'ente.

Richiama la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 34/14/12 che ha riconosciuto all"O.D." il diritto all'esenzione dall'Id.

Ribadisce, infine,

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