TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-06-08, n. 202300563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-06-08, n. 202300563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300563
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 00563/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00126/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 126 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.;
-OMISSIS- S.r.l.;
-OMISSIS- Sas di -OMISSIS- e C.;
-OMISSIS- S.r.l. -OMISSIS-S.p.a.;
-OMISSIS-Sas di -OMISSIS- &
C.;
-OMISSIS-S.r.l.;
-OMISSIS- Soc. Coop. a r.l.;
-OMISSIS- S.r.l.;
-OMISSIS-S.r.l.;
-OMISSIS- S.r.l.;
-OMISSIS-S.r.l., tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché in proprio dall’avv. Luca Raffo, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Raffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto di equa riparazione, emesso dalla Corte di Appello di Genova n. cron. 385/2021, RG n. 148/2021, depositato il 30.08.2021, munito di formula esecutiva l'11.10.2021, regolarmente notificato in forma esecutiva per le ricorrenti ed il procuratore antistatario in data 29.10.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) I ricorrenti di cui in epigrafe nonché in proprio l’avv. Luca Raffo nella sua qualità di difensore antistatario nella fase monitoria, agiscono per l’ottemperanza al Decreto monocratico depositato il 30.08.2021 di cui in epigrafe pronunciato dalla Corte d’appello di Genova ai sensi della legge n. 89/2001, portante condanna del Ministero della giustizia a corrispondere:

- a ciascun ricorrente la somma di euro 1.600,00 a titolo di equa riparazione, con interessi legali dalla domanda fino al saldo;

- all’avv. Luca Raffo – dichiaratosi antistatario - delle somme di euro 1.107 per compensi di avvocato (maggiorata degli accessori di legge), nonché di euro 27 per spese di bollo e di ulteriori euro 225,29 per altre spese del giudizio monitorio.

2) In ragione della perdurante inerzia del Ministero della Giustizia che non consta avere pagato alcuna delle somme, accessori e spese liquidate con il citato Decreto, è stato proposto il ricorso per ottemperanza di cui in epigrafe.

3) L’intimato Ministero si è costituito in giudizio con memoria difensiva con la quale ha eccepito la parziale inammissibilità del ricorso per alcuni dei ricorrenti per violazione dell’art. 5, comma 2, L. n. 89/2001 secondo cui “ Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta ” (articolo così sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. e), del DL 22.6.2012, n. 83, convertito in L. 7.8.2012, n. 134).

3.1) L’avvocatura erariale ha osservato che il Decreto ottemperando è stato depositato il 30.8.2021 e da tale termine ha iniziato a decorrere il suddetto termine di 30 giorni per la sua notifica .

Nel caso di specie il Decreto è stato effettivamente notificato al Ministero il 31.8.2021 ma tale notifica, come si evince dalla relata di notificazione (doc. 1 del Ministero) è espressamente riferita alla sola ricorrente Vernazza Autogru S.r.l. giacché il notificante (con relata redatta in proprio ai sensi della legge n. 53/1994) ha dichiarato che “ Io sottoscritto Avv. LUCA RAFFO, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine avvocati di GENOVA, con studio in GENOVA (GE) alla VIA Cairoli 18/17, Codice Fiscale: RFFLCU73B25D969S, Partita IVA: 01372990992, in qualità di difensore della Spett. -OMISSIS- -OMISSIS-- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE "-OMISSIS- -OMISSIS-- S.R.L.", con sede in GENOVA (GE) alla VIA -OMISSIS- Codice Fiscale: 01023480096 Partita IVA: 03521380109, NOTIFICO … .”.

3.2) L’Avvocatura dello Stato ha quindi eccepito che la notifica è stata effettuata “ esclusivamente nell’interesse di -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., talché relativamente alle altre posizioni il 30/09/2021 è divenuto inefficacie (nonché non riproponibile) ex art. 5, comma 2, legge n. 89/2001 e, quindi, non passibile di ottemperanza ”.

4) L’eccezione è stata oggetto di discussione alla camera di consiglio del 10.5.2023 .

5) L’eccezione dell’amministrazione resistente è solo parzialmente fondata.

5.1) Preliminarmente il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale per cui deve ritenersi infondata l’eccezione di inefficacia sopravvenuta del decreto per mancata notifica dello stesso nel termine di 30 giorni dal suo deposito in cancelleria, atteso che detta inefficacia può essere fatta valere solo mediante la rituale opposizione ai sensi dell’art. 5 ter legge 89/2001 che, nel caso di specie, non risulta proposta (T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 10.6.2022 n. 852;
T.A.R. Campania - Napoli sez. III, 7.4.2022 n. 2386;
Cass civ., Sez. II, 8.8.2019 n. 21206).

Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione in punto di efficacia del Decreto della Corte di appello di cui in epigrafe il quale, non emergendo dagli atti la sua opposizione ex art 5-ter della L. n. 89/01, risulta tuttora efficace.

5.2) E’ invece fondata l’eccezione del Ministero resistente nella parte in cui ha rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo di cui in epigrafe è avvenuta unicamente per conto della soc. -OMISSIS- -OMISSIS-- S.R.L., con conseguente ammissibilità del ricorso di cui in epigrafe unicamente per tale soggetto.

6) Peraltro dagli atti del giudizio non risulta l’avvenuta notifica della dichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001, indispensabile per il pagamento.

7) Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile .

8) La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.

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