TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-07-11, n. 201700778
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Pubblicato il 11/07/2017
N. 00778/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2017, proposto dalla Tatone Fiori S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati D D e G L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D D in Bari, via Cognetti, n. 58;
contro
INAIL - Istituto nazionale per assicurazione contro infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati C S e M R D P, con domicilio eletto in Bari, lungomare Trieste n. 29;
per l'annullamento
- della nota del 22.11.2016 con cui il Responsabile della sede INAIL di Bari ha comunicato alla Tatone Fiori s.r.l. che “non è ammessa al contributo INAIL” la domanda (cod. ISI I3415-000167) da quest'ultima proposta nell'ambito dell'Avviso pubblico 2015 avente a oggetto “incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008”;
- della precedente nota del 25.10.2016 con cui il Responsabile della sede INAIL di Bari ha comunicato alla Tatone Fiori s.r.l. che: "dall'esame della documentazione presentata a completamento della domanda in oggetto codesta Impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 17 dell'Avviso Pubblico per le sotto indicate motivazioni: la pratica non è regolare in quanto il DURC 4421410 del 01/08/2016 risulta non regolare”;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto nazionale per assicurazione contro infortuni sul lavoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. D D e avv. M R D P;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società a responsabilità limitata Tatone Fiori ha presentato domanda di ammissione ad un contributo INAIL a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico quadro 2015 avente a oggetto “incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008”.
Istruita la pratica, con pec 2 agosto 2016, l’Istituto trasmetteva alla ditta un invito a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, ai sensi dell’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, essendo risultata inadempiente nel versamento dei contributi nel DURC del I agosto 2016.
Non avendo la Tatone provveduto nei 15 giorni, in data 25 ottobre 2016, l’INAIL comunicava all’interessata che la medesima non aveva superato la fase di verifica prevista dall’articolo 17 dell’avviso pubblico, stanti le risultanze del