TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-02-28, n. 201300106
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N. 00106/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2009, proposto dai germani R P, M A P e M P, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. G D G, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Nicola Vaccaro n. 113;
contro
Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti C M e B P, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Determinazione Dirigente Gestione Patrimonio ed Espropri n. 242 del 25.9.2009, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro Palazzo della Mobilità presso la sede dell’Ufficio Legale dell’Ente;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere sia l’indennità di occupazione legittima, sia il risarcimento dei danni, causati dall’illecita costruzione della Strada di collegamento tra le Contrade Valle Paradiso e Gallitello sui seguenti terreni, siti nella Contrada Tora, occupati in origine legittimamente mediante verbali di consistenza e di immissione in possesso del 25.11.1999, ma non espropriati entro il 25.11.2004:
-di proprietà di R P, foglio di mappa n. 68: 1) particella n. 3928 (ex 1280), precisamente in comunione tra i fratelli R e M A P, per un’estensione di 142 mq., ma computabili in 71 mq. per la predetta comunione;2) particella n. 3931 (ex 1281), per un’estensione di 189 mq.;3) particella n. 3934 (ex 1012), per un’estensione di 52 mq.;
-di proprietà di M A P, foglio di mappa n. 68, particella n. 3928 (ex 1280), in comunione con il fratello R P, e perciò per la suddetta estensione di 71 mq.;
-mentre il terreno di proprietà di MIchele Pascale, foglio di mappa n. 68, particella n. 4016 (ex 4012), per un’estensione di 12 mq. era stato irreversibilmente trasformato in modo illecito, in quanto non contemplato nel piano particellare di esproprio, né occupato con verbale di consistenza e di immissione in possesso;
nonché per la condanna,
del Comune di Potenza, oltre che dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, anche dei danni, quantificati con relazione peritale, redatta il 25.8.2009 dall’Ing. Francesco Giuseffi, in complessivi:
1) 281.016,50 € per il Sig. R P, di cui: a) 37.440,00 € per i complessi 312 mq. irreversibilmente trasformati in modo illecito, stimando un valore di mercato di 120,00 € al mq.;b) 15.600,00 € a titolo di indennità relativa al periodo di occupazione legittima;c) 48.360,00 € a titolo di deprezzamento della parte residua dei terreni foglio di mappa n. 68, particelle nn. 3928 (ex 1280), 3931 (ex 1281) e 3934 (ex 1012), non utilizzati per la costruzione della strada di cui è causa;d) 20,00 € per il valore delle piante di “alto fusto”, presenti sulla particella n. 3928 (ex 1280);e) 105.000,00 € per l’impedimento permanente, derivante dalla costruzione della strada in esame, di futuri ampliamenti al fabbricato già realizzato sulle particelle nn. 3931 (ex 1281) e n. 3934 (ex 1012);f) 25.000,00 € a titolo di danno morale, richiamando la Sentenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo n. 146 del 6.3.2007 (cd. Scordino 3);g) 28.676,13 € per interessi legali e 20.920,37 € per rivalutazione monetaria, calcolati in modo cumulativo e con riferimento al periodo 1.11.2004-31.12.2008;
2) 36.334,70 € per il Sig. M A P, di cui: a) 8.520,00 € per i 71 mq. irreversibilmente trasformati in modo illecito, pari ad un valore di mercato di 120,00 € al mq.;b) 3.550,00 € a titolo di indennità relativa al periodo di occupazione legittima;c) 17.832,00 € a titolo di deprezzamento della parte residua del terreno foglio di mappa n. 68, particella n. 3928 (ex 1280), non utilizzato per la costruzione della strada di cui è causa;d) 20,00 € per il valore delle piante di “alto fusto”, presenti sulla particella n. 3928 (ex 1280);e) 3.707,75 € per interessi legali e 2.704,95 € per rivalutazione monetaria, calcolati in modo cumulativo e con riferimento al periodo 1.11.2004-31.12.2008;
3) 5.947,42 € per il Sig. M P, di cui: a) 1.440,00 € per i 12 mq. irreversibilmente trasformati in modo illecito, pari ad un valore di mercato di 120,00 € al mq.;b) 600,00 € a titolo di indennità relativa al periodo di occupazione legittima;c) 2.880,00 € a titolo di deprezzamento della parte residua del terreno foglio di mappa n. 68, particella n. 4016 (ex 4012), non utilizzato per la costruzione della strada di cui è causa;d) 609,66 € per interessi legali e 444,77 € per rivalutazione monetaria, calcolati in modo cumulativo e con riferimento al periodo 1.11.2004-31.12.2008;
oppure nelle minori somme spettanti, accertate in corso di causa, anche mediante CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dal 25.11.2004, cioè dalla data di scadenza del periodo di occupazione legittima, fino al soddisfo;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. P M e uditi gli Avv.ti G D G B P D'Errico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Del. C.C. n. 120 del 2.7.1998 il Comune di Potenza approvava, ai sensi dell’art. 1 L. n. 1/1978, il progetto esecutivo, relativo alla costruzione della Strada di collegamento tra le Contrade Valle Paradiso e Gallitello.
Con Del. G.M. 623 del 13.10.2009 veniva approvato il piano particellare di esproprio, il quale comprendeva anche i terreni foglio di mappa n. 68, particelle nn. 3928 (ex 1280), 3931 (ex 1281) e 3934 (ex 1012), di proprietà dei germani R e M A P, prevedendo l’occupazione d’urgenza “per la durata di anni cinque, decorrenti dalla data di immissione in possesso”, specificando che l’inizio delle espropriazioni sarebbe avvenuto dopo l’approvazione della variante al PRG e che entro il termine quinquennale di occupazione d’urgenza dovevano essere emanati i provvedimenti definitivi di espropriazione.
Con Decreto n. 227 del 9.7.1999 il Presidente della Giunta Regionale approvava la variante al PRG, finalizzata alla realizzazione della predetta Strada comunale.
Pertanto, in data 25.11.1999 venivano redatti i verbali di consistenza e di immissione in possesso nei terreni foglio di mappa n. 68, particelle nn. 3928 (ex 1280), 3931 (ex 1281) e 3934 (ex 1012).
Più precisamente:
1) della particella n. 3928 (ex 1280) venivano occupati 280 mq., specificando che vi erano 2 piante di mandorlo, di cui una avente un diametro di 20 cm. ed un’altra avente un diametro di 10 cm., 8 piante di abete, aventi un diametro di 10 cm., e per il resto si trattava di un “terreno incolto con piantine di ginestre selvatiche”;
2) della particella n. 3931 (ex 1281), venivano occupati 364 mq., specificando che si trattava di un terreno incolto con ginestre selvatiche e destinato a pascolo;
3) della particella n. 3934 (ex 1012), venivano occupati 60 mq. incolti e destinati a pascolo.
Successivamente, entro il periodo quinquennale di occupazione d’urgenza, la costruzione della strada interessava 142 mq. della particella n. 3928 (ex 1280), di proprietà comune dei fratelli R e M A P, (cioè solo parte della superficie occupata di 280 mq.);189 mq. della particella n. 3931 (ex 1281), di proprietà di R P, cioè su una parte della superficie occupata di 364 mq.;52 mq. della particella n. 3934 (ex 1012), di proprietà di R P, occupata per 60 mq..
Inoltre la strada interessava anche su 12 mq. della particella n. 4016 (ex 4012), folio 68, di proprietà di M P, non contemplati nel piano particellare di esproprio, né occupata con verbale di consistenza e di immissione in possesso.
Il Comune di Potenza non emanava, entro il 25.11.2004, i provvedimenti di espropriazione definitiva.
In data 8.9.2009, cioè entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, C.C., i Sigg. Pascale hanno notificato il presente ricorso, proponendo le domande indicate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Potenza, il quale, pur non contestando il diritto al risarcimento dei danni per la mancata espropriazione definitiva entro il 25.11.2004, ha ritenuto eccessiva la quantificazione di tali danni, stimata dal Consulente dei ricorrenti nella perizia del 25.8.2009, evidenziando che tutti gli altri proprietari dei terreni sui quali era stata costruita la Strada di cui è causa, avevano accettato transattivamente la valutazione, effettuata dal Geom. R Sagarese, di € 2,58 al mq., dimostrando tale circostanza con l’allegazione della Determinazione Dirigente Gestione Patrimonio ed Espropri n. 152 del 22.7.2009.
Con Ordinanza n. 521 del 26.11.2012 il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, Cod. Proc. Amm., manifestava alle parti seri dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, con riferimento alla domanda di corresponsione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie su tale inammissibilità.
Con memoria dell’1/3.12.2012 i ricorrenti hanno citato la Sentenza TAR Lecce Sez. I n. 1242 del 12.7.2012, mentre con memoria del 26.11/6.12.2012 il Comune di Potenza ha richiamato la Sentenza C.d.S. Sez. IV n. 4825 del 22.7.2010 e la costante giurisprudenza di questo TAR.
Nella Camera di Consiglio del 6.12.2012 la controversia in esame passava in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in esame, in quanto essa rientra nell’ambito oggettivo della giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. g), Cod. Proc. Amm., che comprende anche “i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”.
Infatti, prima l’Ad. Pl. n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 hanno sancito che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno (in forma specifica o in forma equivalente) sia nel caso in cui l’opera pubblica è stata realizzata nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d’urgenza e conseguente spossessamento dell’area (ma con perdita di efficacia dell’occupazione legittima per mancata emanazione nei termini del decreto di espropriazione (cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa). E oggetto della fattispecie è un diritto soggettivo, la cui lesione deriva dall’esplicazione di un pubblico potere divenuto inefficace per mancato compimento della procedura espropriativa entro il termine stabilito nell’atto di dichiarazione di pubblica utilità.
Perciò, la Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998 (ora sostituito dall’art. 133, lett. g, Cod. Proc. Amm.), ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto: altro tipo di occupazione usurpativa), mentre la fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui essa risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (nelle quali la posizione giuridica dei soggetti privati assume la configurazione dell’interesse legittimo), cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione (nella specie Ente espropriante) agisce come “Autorità”.
Inoltre, va precisato che nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo risulta compresa anche la domanda di risarcimento dei danni, derivanti dalla diminuzione di valore dei terreni non oggetto di asservimento (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 532 del 21.10.201), in quanto, sebbene i terreni residui ed ulteriori rispetto a quelli irreversibilmente trasformati restano in proprietà dei soggetti privati e non sono acquisiti dalla Pubblica Amministrazione, poiché, in seguito all’accessione invertita, ai ricorrenti va corrisposto, in sostituzione dell’indennità di espropriazione, un risarcimento, non può trovare applicazione l’art. 33, comma 1, DPR n. 327/2001, ai sensi del quale, nel caso di espropriazione parziale di un terreno, nella determinazione dell’indennità di espropriazione deve tenersi conto non solo del valore della parte espropriata, ma anche della eventuale diminuzione di valore economico della parte di terreno non espropriata. Conseguentemente, tale posta di danno non rientra nell’ambito della cognizione del Giudice Ordinario di cui all’art. 53 DPR n. 327/2001, ma nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133, lett. f, Cod. Proc. Amm., in quanto trattasi di una controversia risarcitoria, direttamente riconducibile e/o strettamente connessa all’occupazione acquisitiva e/o appropriativa.
Invece, spetta alla cognizione del Giudice Ordinario la cognizione delle controversie, relative alla corresponsione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima, tenuto conto di quanto statuito dall’art. 53, comma 3, DPR n. 327/2001.
Al riguardo, va precisato che l’applicazione giurisprudenziale dei principi di concentrazione e di effettività non può violare la norma di legge, che stabilisce espressamente il Giudice competente a decidere una determinata tipologia di controversie.
Nel merito, per quanto riguarda i terreni foglio di mappa n. 68, particelle nn. 3928 (ex 1280), 3931 (ex 1281) e 3934 (ex 1012), di proprietà dei germani R e M A P, va rilevato che il Comune di Potenza ha iniziato in data 25.11.1999, cioè entro il termine, stabilito dall’art. 1, comma 3, L. n. 1/1978, di 3 anni dall’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con Del. C.C. n. 120 del 2.7.1998, che ai sensi dell’art. 1, comma 1, “equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenze ed indifferibilità delle opere stesse”, per cui deve ritenersi che, al momento dell’inizio dei lavori di costruzione della strada in commento, era ancora efficace il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.
Infatti, con Del. G.M. 623 del 13.10.2009 il Comune di Potenza aveva stabilito che l’occupazione d’urgenza aveva una durata di 5 anni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, e che entro tale termine quinquennale di efficacia dell’occupazione d’urgenza dovevano essere emanati i provvedimenti definitivi di espropriazione.
Ed a pag. 16 del ricorso viene specificato che, nell’ambito del giudizio ex art. 1172 C.C. di denuncia di danno temuto, attivato dinanzi al Tribunale Civile di Potenza dal ricorrente R P in data 15.6.2001, il CTU con perizia del 5.10.2001 aveva attestato che la strada di cui è causa era “completa per quanto attiene alle opere strutturali (fondazione stradale e muri di sostegno)”, precisando che si dovevano “ancora mettere in opera il binder” (cioè lo strato di base della pavimentazione bituminosa), “il tappetino di usura e quelle opere d’arte complementari e necessarie per la sicurezza e funzionalità della strada (cunette e gardrail)”.
Pertanto, da tali attestazioni si evince chiaramente che in data 5.10.2011 si era già verificata l’irreversibile destinazione dei predetti terreni foglio di mappa n. 68, particelle nn. 3928 (ex 1280), 3931 (ex 1281) e 3934 (ex 1012), tenuto pure conto del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione Sentenze n. 12041/1998, n. 4086/1996, n. 6561/1994, n. 4431/1994 e n. 3197/1991), seguito anche da questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 223 del 28.3.2007), secondo cui “l’irreversibile trasformazione del fondo (che radica l’illecito per distruzione della sua “identità” originaria) non coincide né con l’inizio né con la ultimazione dei lavori, ma si colloca in un momento intermedio, quello appunto in cui l’opera si delinea nei suoi connotati definitivi, sì da emergere con le caratteristiche previste e da evidenziare la non ripristinabilità dello stato originario senza nuovi interventi eversivi dell’attuale fisionomia del bene: e, quindi, allorché si tratti di una strada, non appena, assumendo i connotati minimi suoi propri, rilevi l’astratta idoneità ad essere percorsa come tale, anche se ancora priva di opere accessorie a renderne l’uso più agevole e sicuro ed a consentirne -in concreto- l’effettiva apertura al traffico”.
Pur prescindendo dal rilievo che la CEDU ha superato l’orientamento di cui alla Sentenza n. 146 del 6.3.2007 (cd. Scordino 3) con le successive Sentenze del 22.12.2009 (Guiso-Gallisay c/ Italia) e del 27.7.2010 (Chirò c/ Italia), va esaminata la domanda del ricorrente R P, di condanna del Comune al pagamento di 25.000,00 €, a titolo di danno morale.
Al riguardo, va puntualizzato che con Sentenza n. 233 dell’11.7.2003 la Corte Costituzionale ha statuito che il danno non patrimoniale ex art. 2059 C.C. va interpretato nel senso che tale norma si riferisce, oltre ai danni morali derivanti da ipotesi di reato, anche alla lesione di tutti gli interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (sul punto cfr. pure Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze n. 4063 del 22.2.2010, n. 794 del 15.1.2009 e nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11.11.2008 e Cass. Civ. Sez. III Sentenze nn. 8827 e 8828 del 31.5.2003).
Ma, in applicazione del generale principio dell’onere della prova, che trova piena applicazione nelle controversie relative alle domande risarcitorie, ai sensi del quale ai fini del riconoscimento del risarcimento danni deve essere fornita la prova del danno subito sia in ordine all’an che al quantum, va respinta la domanda risarcitoria di. R P, non avendo egli provato di aver subito alcun danno non patrimoniale.
Comunque, nella specie, va applicato il nuovo criterio, stabilito dal comma 1 dell’art. 42 bis DPR n. 327/2001 (introdotto dall’art. 34, comma 1, D.L. n. 98/2011 conv. nella L. n. 111/2011, dopo l’abrogazione da parte della Corte Costituzionale con Sentenza n. 293 dell’8.10.2010 dell’art. 43 DPR n. 327/2001), ai sensi del quale al proprietario del terreno, irreversibilmente trasformato in modo illecito, va corrisposto, a titolo di danni non patrimoniali, il “10% del valore venale del bene”.
Invece, va respinta la domanda di risarcimento, proposta dal ricorrente R P, di condanna del Comune di Potenza al pagamento di 105.000,00 € per costituire la strada impedimento permanente di futuri ampliamenti al fabbricato già realizzato sulle particelle nn. 3931 (ex 1281) e n. 3934 (ex 1012), attesocchè l’Amministrazione resistente ha dimostrato che tale fabbricato era stato realizzato in difformità totale dalle concessioni edilizie del 10.8.1990 e del 10.12.1993, anche se tale difformità totale era stata in seguito sanata con il rilascio del provvedimento prot. n. 58644 del 19.3.2008, applicativo del condono ex art. 32 D.L. n. 269/2003 conv. nella L. n. 326/2003 e L.R. n. 18/2004 “come Tipologia 1: Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Quindi, avendo R P già realizzato, prima della costruzione della strada in commento, una volumetria eccedente, non sussiste alcun danno per la perdita del diritto di ampliamento del predetto fabbricato.
Mentre, vanno sicuramente accolte le domande relative:
1) alla corresponsione del valore venale e/o di mercato dei terreni foglio di mappa n. 68, particella n. 3928 (ex 1280), in comunione tra i fratelli R e M A P, per un’estensione di 142 mq., particella n. 3931 (ex 1281), di proprietà esclusiva del Sig. R P, per un’estensione di 189 mq., e particella n. 3934 (ex 1012), di proprietà esclusiva del Sig. R P, per un’estensione di 52 mq.;
2) al rimborso del valore delle 2 piante di mandorlo, di cui una avente un diametro di 20 cm. ed un’altra avente un diametro di 10 cm., e delle 8 piante di abete, aventi un diametro di 10 cm., individuate sul terreno particella n. 3928 (ex 1280) con il verbale di consistenza e di immissione in possesso del 25.11.1999;
3) al risarcimento, derivante dal deprezzamento della parte residua delle predette particelle nn. 3928 (ex 1280), 3931 (ex 1281) e 3934 (ex 1012).
Pertanto, risulta necessario disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio, che dovrà accertare alla data del 25.11.2009 (di scadenza del periodo di occupazione legittima):
1) il valore di mercato delle suddette particelle nn. 3928 (ex 1280), 3931 (ex 1281) e 3934 (ex 1012), tenendo conto della loro classificazione urbanistica di Zona Agricola E ed anche che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 181 del 10.6.2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, commi 1, 2 e 3, DPR n. 327/2000, cioè l’indennizzo degli immobili non edificabili mediante il criterio valore agricolo medio, applicando il cd. metodo sintetico comparativo (desunto dai valori dei terreni aventi le stesse caratteristiche, cioè ricadenti nella medesima Zona omogenea di PRG e soprattutto aventi il medesimo indice di fabbricabilità, indicati nei relativi atti di compravendita immobiliare);
2) il valore delle suindicate 2 piante di mandorlo ed 8 piante di abete;
3) il deprezzamento della parte residua delle citate particelle nn. 3928 (ex 1280), 3931 (ex 1281) e 3934 (ex 1012), tenendo conto in compensazione dell’aumento di valore di tale parte residua del terreno, derivante dalla costruzione della Strada di collegamento tra le Contrade Valle Paradiso e Gallitello.
Inoltre, il CTU dovrà verificare sia la corrispondenza delle estensioni di occupazione della strada in esame con riferimento ai terreni foglio di mappa n. 68, particelle nn. 3928 (ex 1280), 3931 (ex 1281), 3934 (ex 1012) e 4016 (ex 4012), dichiarate dai ricorrenti (precisamente 142 mq. della particella n. 3928, 189 mq. della particella n. 3931, 52 mq. della particella n. 3934 e 12 mq. della particella n. 4016), sia se vi sia stata effettivamente la denunciata trasformazione dei 12 mq. del terreno foglio di mappa n. 68, particella n. 4016 (ex 4012), specificando se tale terreno era ricompreso o meno nel progetto esecutivo della Strada di collegamento tra le Contrade Valle Paradiso e Gallitello, approvato con Del. C.C. n. 120 del 2.7.1998, oppure nel Piano particellare di esproprio, approvato con Del. G.M. 623 del 13.10.2009.
Pertanto, il Collegio:
1) individua nell’Arch. Di P N il soggetto cui affidare l’espletamento della predetta Consulenza Tecnica, da effettuare in contraddittorio con le parti;
2) delega per tutti gli adempimenti connessi all’espletamento della Consulenza Tecnica il Relatore Dott. P M;
3) fissa per l’accettazione dell’incarico da parte del predetto Consulente e per il relativo giuramento l’Udienza dinanzi al Giudice delegato del 6.3.2013, ore 13,00;
4) fissa il termine di 90 giorni dalla prestazione del giuramento per l’espletamento della Consulenza e per il deposito della relativa relazione peritale;
5) fissa il termine di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente Ordinanza per la nomina da parte del Comune del proprio Consulenti di parte, tenuto conto che i ricorrenti hanno già nominato come proprio Consulente l’Ing. Francesco Giuseffi;
6) dispone che il Comune di Potenza metta a disposizione del Consulente Tecnico d’Ufficio tutta la documentazione, necessaria per l’espletamento dell’incarico;
7) dispone altresì che la Segreteria del TAR metta a disposizione CTU il fascicolo di causa per visionarlo ed eventualmente per estrarre copia degli atti ricevuti per l’espletamento dell’incarico;
8) dispone che il Comune di Potenza versi una cauzione di 1.500,00 € per le spese di Consulenza mediante deposito su libretto nominativo, cointestato al predetto CTU ed al Segretario Comunale del Comune di Potenza;
9) fissa l’ulteriore Udienza Pubblica del 19.9.2013 per la trattazione del merito della causa.
Spese al definitivo.