TAR Catania, sez. II, sentenza 2009-02-03, n. 200900265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2009-02-03, n. 200900265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200900265
Data del deposito : 3 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01640/2008 REG.RIC.

N. 00265/2009 REG.SEN.

N. 01640/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2008, proposto da:
Fenice Srl, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Androne, 5;

contro

Consorzio Area Sviluppo Industriale - Catania, in perosna del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vecchia Ognina,140;

nei confronti di

Arpia Costruzioni Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Del decreto di esproprio n. 11/UE del giorno 11/12/2007, mai notificato - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Area Sviluppo Industriale - Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La società ricorrente è proprietaria di alcuni lotti di terreno, ricadenti nell’area industriale del territorio di Belpasso disciplinata dal vigente piano regolatore ASI, sui quali insiste un opificio industriale ove l’odierna ricorrente esercita la propria attività.

Il terreno di cui la società ricorrente è proprietaria rientra tra quelli interessati dalla realizzazione di lavori di completamento della viabilità il cui progetto è stato finanziato con decreto assessoriale n. 468/03.

Avviato l’iter ablativo, è stato adottato decreto di occupazione d’urgenza in data 5/10/04 e in data 26/10/04 si è proceduto all’immissione in possesso .

Con il provvedimento impugnato il Consorzio intimato ha disposto l’espropriazione definitiva delle aree in questione.

Avverso tale provvedimento viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:

ILLEGITTIMITA’ PER INCOMPETENZA ASSOLUTA DELL’ORGANO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO.

Ai sensi dell’art. 21, c.3 della l. reg. n.1/1984, la competenza ad adottare provvedimenti espropriativi delle aree destinate agli insediamenti industriali è dell’assessore regionale e per esso al Dirigente, ex art. 4 D. Lvo. N. 164/2001. Nel caso di specie il decreto di esproprio impugnato è stato adottato dal dirigente del consorzio ASI, quindi da organo incompetente.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 23 E 21 C.2 D.P.R. N. 327/2001-CARENZA DI UN REQUISITO ESSENZIALE.

Tra i contenuti essenziali del decreto di espropriazione vi è la determinazione dell’indennità .

Nel caso di specie sarebbe stato violato l’iter procedimentale normativamente disposto, omettendo di notificare, a norma dell’art. 21, c.2 del T.U. espropriazioni, un atto contenente l’invito a comunicare se gli interessati espropriandi intendono avvalersi del procedimento di cui all’art. 21 c.3.

L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la infondatezza delle censure che lo sostengono.

Alla Pubblica Udienza del 28 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio procede all’esame del primo ordine di censure con cui si contesta la illegittimità dell’atto espropriativo impugnato perché adottato dal consorzio intimato, che sarebbe incompetente.

Al fine di dirimere la questione all’esame, occorre ricostruire la normativa che regola la materia, alla luce delle innovazioni apportate dal T.U. espropriazioni.

Ai sensi dell’art. 21, c. 2 e c3 l. reg. n. 1/84 :” Le espropriazioni occorrenti per l' esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali sono predisposte a cura dei consorzi industriali, con le procedure previste dall' art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Tutti i provvedimenti espropriativi sono di competenza dell' Assessore regionale per l' industria”.

Intervenuto il T.U. espropriazioni (D. Lvo. 327/2001), recepito in Sicilia dalla l. reg. n. 2/07, che all’art. 58, n.141 ha abrogato tutte le (altre) norme di legge riguardanti atti e procedimenti espropriativi volti alla dichiarazione di p.u. e all’esproprio, la competenza ad adottare gli atti impositivi del vincolo preordinato all’esproprio, se la realizzazione dell’opera pubblica non è prevista nel piano urbanistico generale, appartiene all’Amministrazione competente all’approvazione del progetto (art. 10 T.U.).

Il Vincolo preordinato all’esproprio si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione (art. 14, c. 3 T.U.).

Facendo applicazione delle norme sopra riportate, puntualizzando che il T.U. delle espropriazioni è entrato in vigore a partire dal primo luglio 2003, occorre verificare quali disposizioni normative si applicano al caso di specie, con specifico riferimento alla competenza ad adottare gli atti ablativi.

Il progetto per la realizzazione delle opere in questione è stato adottato nell’ambito del

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