TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-02-20, n. 201900046
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2019
N. 00046/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2017, proposto da
Costruzioni Franceschini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M N, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Galleria Europa, n. 26;
contro
Comune di Laives, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
e/o la declaratoria di inefficacia e/o nullità e/o decadenza/disapplicazione dei seguenti atti (nei limiti idi cui ai seguenti motivi di impugnazione):
1) lettera dd. 15 settembre 2017, a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Laives geom. G S, avente per oggetto “pratica edilizia 43/2017 - provvedimento di diniego - Riqualificazione energetica di parte dell'edificio esistente con ampliamento ai sensi della D.G.P. 5.8.2014, n. 964 - pp.mm. da 3 a 8, 21 e 22 sulla p.ed 289 CC Laives”;
2) parere negativo espresso dalla Commissione comunale per l'edilizia in seduta dd. 29 agosto 2017, n. 9;
3) lettera senza data, a firma dell'Assessore delegato geom. G S, avente per oggetto: “pratica edilizia 43/2017 - interlocutoria di diniego - Riqualificazione energetica di parte dell'edificio esistente sulla p.ed. 289 CC Laives (p.m. 1 esclusa) con ampliamento ai sensi della D.G.P. 5.8.2014, n. 964”;
4) parere negativo espresso dalla Commissione comunale per l'edilizia in seduta dd. 27 giugno 2017, n. 7;
5) eventuali ulteriori pareri di commissioni e comitati, anche ove non menzionati;
6) ogni altro atto preparatorio e comunque precedente, presupposto, successivo anche non conosciuto, in particolar modo (disapplicazione) delle contrastanti disposizioni di cui agli articoli 7 e 20 delle norme tecniche di attuazione al piano urbanistico comunale di Laives, approvato con delibera della Giunta provinciale del 4.5.1998, n. 1862;
nonché, nell’esercizio dei poteri di giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica,
per la disapplicazione/annullamento/richiesta di declaratoria di inefficacia dei predetti atti procedimentali e regolamentari ai sensi ed entro i limiti di cui ai successivi motivi di impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laives;
Vista l’ordinanza collegiale n. 167/2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Costruzioni Franceschini Srl espone di essere proprietaria di diverse porzioni materiali della p.ed. 289, C.C. Laives. L’edificio, che si trova nel centro del Comune di Laives, in zona di completamento B2, era inizialmente diviso in 5 porzioni materiali e, successivamente, è stato più volte frazionato, in seguito alla ristrutturazione di parte dell’edificio e alla creazione di posti macchina nel cortile. L’immobile risulta ora diviso in 28 porzioni materiali, distinte tra magazzini, abitazioni, uffici e posti auto.
In data 22 maggio 2017 la società ricorrente presentava al Comune di Laives una domanda di concessione edilizia, successivamente integrata, avente per oggetto la “riqualificazione energetica del volume residenziale” - con l’utilizzo del c.d. bonus energia ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 964 del 5 agosto 2014 - delle pp.mm. da 3 a 8, 21 e 22 della sopra citata p.ed. 289 (doc.ti 8 della ricorrente e 7 del Comune).
L’Amministrazione comunale, con nota trasmessa via PEC il 10 luglio 2017, comunicava alla ricorrente che la Commissione edilizia comunale, nella seduta del 27 giugno 2017, aveva espresso parere negativo al progetto, per una lunga serie di motivi che venivano puntualmente indicati, e invitava la ricorrente a presentare eventuali osservazioni al riguardo entro 30 giorni dal ricevimento della nota (doc. 3 del Comune).
La società ricorrente presentava le sue osservazioni in data 9 agosto 2017, prendendo posizione sui singoli motivi di diniego (doc. 14 del Comune).
Nella seduta del 29 agosto 2017 la Commissione edilizia comunale, esaminate le osservazioni della ricorrente, esprimeva nuovamente parere contrario al progetto (doc. 2 del Comune).
Infine, con l’impugnato provvedimento del 15 settembre 2017, il Comune di Laives rigettava definitivamente la domanda di concessione edilizia sulla base di tre separati motivi, che possono essere così riassunti:
- la ricorrente non ha dimostrato che la parte dell’edificio per la quale è stata richiesta la riqualificazione energetica con ampliamento (pp.mm. da 3 a 8 e 21 e 22 della p.ed. 289 C.C. Laives) costituisca un’unità edilizia verticalmente separata e possa, quindi, fruire del c.d. bonus energia;
- la parte nuova del vano ascensore non può considerarsi adeguamento alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 77 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13; essa costituisce quindi “nuova costruzione” (che genera volumetria e altezza urbanistica), soggetta al rispetto della distanza minima dagli edifici prevista dall’art. 20 delle norme di attuazione al PUC, che non è rispettata con il fabbricato in p.ed. 325 C.C. Laves (altezza del vano ascensore pari a 12,71 m., mentre la distanza dall’edificio risulta essere 12,55 m.);
- l’altezza media ponderale è stata calcolata correttamente solo nella tavola 14a, mentre è erronea nella tavola 14; non risulta quindi rispettata, sul fronte sud, la distanza minima dal confini di proprietà, fissata dall’art. 20 delle norme di attuazione al PUC, in quanto la distanza è pari a 7,27 m., mentre la distanza dal confine dovrebbe essere 7,99 m. (doc. 1 del Comune).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 127, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
Violazione e falsa applicazione della Delibera della Giunta Provinciale 5 agosto 2014, n. 964.
Violazione e falsa applicazione della Delibera della Giunta provinciale 4 marzo 2013, n. 362.
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per difetto dei presupposti”;
2. “(in merito alla violazione delle distanze con il vano ascensore)
Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico di Laives, ed ivi in particolar modo degli articoli 7 e 20 delle norme tecniche di attuazione.
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
Violazione e falsa applicazione degli articoli 97 e 111 Costituzione.
Eccesso di potere per motivazione mancante.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria
(il provvedimento di diniego definitivo è in contrasto con le previsioni del piano urbanistico di Laives, contiene motivi di diniego diversi e nuovi rispetto al preavviso di rigetto, e comunque è affetto da motivazione istruttoria carente)”;
3. “(distanze dai confini di proprietà verso sud)
Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Laives, ed ivi in particolar modo degli articoli 7 e 20 delle norme tecniche di attuazione.
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
Violazione e falsa applicazione degli articoli 97 e 111 Costituzione.
Eccesso di potere per motivazione mancante.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria
(il provvedimento di diniego definitivo è in contrasto con le previsioni del piano urbanistico comunale di Laives, contiene motivi di diniego diversi e nuovi rispetto al preavviso di rigetto e comunque è affetto da carenza istruttoria motivazionale)”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Laives, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
In vista dell’udienza di merito la difesa comunale ha depositato una memoria, nella quale ha esposto le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Anche il procuratore della società ricorrente ha depositato una memoria difensiva (successivamente, anche una memoria di replica), a sostegno della propria difesa.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza n. 167/2018, pubblicata il 15 maggio 2018, il Collegio ha disposto una consulenza tecnica, ritenuta necessaria ai fini della decisione, nominando consulente tecnico d’ufficio il geom. C P di Bolzano, al quale sono stati formulati i seguenti quesiti:
1) “Esaminato il progetto, accerti il consulente tecnico d’ufficio il rispetto della distanza minima tra la p.ed. 289 C.C. Laives e la p.ed. 325 C.C. Laives”;
2) Esaminato il progetto, accerti il consulente tecnico d’ufficio il rispetto della distanza minima della p.ed. 289 C.C. Laives dai confini di proprietà, con particolare riferimento al fronte sud”.
Con atto