TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-03-21, n. 201200200
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N. 00200/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2010, proposto da:
S F, rappresentato e difeso dall'avv. I C, con domicilio eletto presso Avv. Francesco Tardella in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Duomo Gpa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Miranda in Ancona, via Palestro, 46;
Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso Avv. Francesco Perugini in Ancona, corso Mazzini, 7;
per l'annullamento
dell'atto di ingiunzione di pagamento del 27.04.2010 prot. OMG-CM430 con cui la Duomo GPA srl ha intimato di provvedere al versamento di maggiori importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Duomo Gpa S.r.l. e di Comune di Fano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto deposito in data 6.3.2012 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. I difensori delle parti resistenti hanno sottoscritto l’atto indicato in segno di accettazione.
Va quindi dichiarata l’improcedibilità del giudizio.