TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400154
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 00154/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00546/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2007, proposto da
M M M, rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio eletto presso lo studio avv. A V, in Ancona, corso Garibaldi, 111;



contro

Comune di Fratte Rosa, rappresentato e difeso dagli avvocati N P e M P, con domicilio eletto presso lo studio avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 906 del 1/3/2007 con cui il Comune ha chiesto il pagamento del contributo concessorio per i lavori di cui alla DIA n. 26/2004 presentata in data 1/10/2004 per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato colonico con cambio di destinazione in civile abitazione,

e per

l’accertamento del diritto della ricorrente all’esenzione totale dal pagamento del contributo concessorio o, in subordine, per la sua riduzione in proporzione alla superficie oggetto di cambio di destinazione d’uso da accessori agricoli a civile abitazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fratte Rosa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Gianluca Morri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, proprietaria di un edificio utilizzato inizialmente come abitazione colonica e ricadente nel territorio del Comune di Fratte Rosa, agisce in questa sede per l’accertamento del suo diritto all’esenzione dal pagamento dei contributi concessori relativamente all’intervento di ristrutturazione e cambio di destinazione (in civile abitazione) di cui alla DIA presentata in data 1/10/2004 che il Comune aveva originariamente considerato gratuito ma successivamente, con l’impugnato provvedimento del 1/3/2007 prot. 906, ha considerato oneroso sulla scorta di un orientamento espresso dalla Provincia di Pesaro Urbino con nota del 4/8/2006 prot. 55416 e della giurisprudenza evolutasi medio tempore al riguardo.

Di conseguenza l’amministrazione ha chiesto il pagamento dell’importo complessivo di € 5.273,22 di cui € 1.911,90 per oneri di urbanizzazione primaria, € 1.545,43 per oneri di urbanizzazione secondaria ed € 1.815,89 per contributo commisurato al costo di costruzione.

2. Ritenendo illegittimo l’operato del Comune, è stato quindi proposto il presente ricorso basato sulle seguenti censure:

A) La richiesta di pagamento degli oneri concessori è illegittima per violazione dell'art. 16 T.U. Edilizia, norma con la quale il legislatore ha introdotto nell'ordinamento il principio per cui il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione va determinato al momento del rilascio del titolo.

Tale principio generale non è scalfito dall’orientamento giurisprudenziale che riconosce al Comune il potere di “rideterminare” l’importo degli oneri concessori laddove esso sia stato erroneamente quantificato al momento del rilascio del titolo, poiché questo orientamento muove dal presupposto che l’amministrazione abbia comunque considerato oneroso l’intervento edilizio (“an debeatur”), di modo che la “rideterminazione” è finalizzata unicamente a stabilire l’esatto “quantum debeatur”.

Nel caso di specie, al contrario, avendo il Comune di Fratte Rosa stabilito che nulla era originariamente dovuto a titolo di oneri concessori, il potere di determinare la debenza del contributo è stato interamente e definitivamente consumato senza possibilità di rimettere in discussione il rapporto ormai definitivo.

Il Comune avrebbe quindi solo la possibilità di agire, sussistendone i presupposti, attraverso altre azioni previste dall’ordinamento.

Non sussistono comunque i presupposti civilistici per ammettere che l’errore commesso originariamente dal Comune, per affermare la gratuità dell’intervento, possa determinare l’annullabilità del contratto intervenuto tra le parti, trattandosi di errore non riconoscibile dal privato poiché la determinazione del contributo è di esclusiva competenza dell’amministrazione.

B) Il provvedimento di recupero del contributo concessorio è inoltre illegittimo, sempre per violazione dell'art. 16 T.U. Edilizia, nella parte in cui esso comprende anche il costo di costruzione, il quale, per giurisprudenza univoca, ha natura tributaria.

Nella specie esiste l’affidamento incolpevole del privato, protrattosi per oltre due anni, sulla natura gratuita dell’intervento edilizio de quo, per cui anche sotto questo profilo l’operato del Comune è illegittimo.

C) La domanda di pagamento degli oneri concessori è inoltre illegittima perché la somma richiesta è stata determinata prendendo in considerazione l’immobile nella sua interezza, senza tenere in debita

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