TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202401199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202401199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401199
Data del deposito : 23 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2024

N. 01199/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01695/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2023, proposto da:
F G, F C, G R, rappresentati e difesi dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mottafollone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di G C, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

delle delibere del Consiglio Comunale di Mottafollone n.12,13,14,15 e 16 del 30.9.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mottafollone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che:

- i ricorrenti, in qualità di consiglieri di minoranza del Comune di Mottafollone, agiscono per l’annullamento delle deliberazioni consiliari di approvazione piano degli incarichi di consulenza e collaborazione per l’esercizio finanziario 2023, di presa atto del Piano Economico Finanziario P.E.F. 2022/2023 e approvazione tariffe per l’applicazione della T.A.R.I. anno 2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2023, di comunicazioni del Sindaco in ordine alla adesione dei Comuni all’A.R.R.I.Cal. della Regione Calabria;

Ritenuto che:

- nelle more della trattazione del merito della controversia, essendo decorso il termine quinquennale di durata del consiglio comunale ex art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, presso il Comune resistente nei giorni 8 e 9 giugno 2024 si è tenuta la successiva tornata elettorale, con elezione del nuovo Sindaco e del nuovo organo consiliare;

- risulta pertanto fondata l’eccezione della difesa comunale di sopravvenuta carenza di interesse, in quanto i ricorrenti, a seguito delle recenti elezioni, non hanno comprovato la perdurante sussistenza della qualifica di consiglieri, necessaria per la sussistenza dell’interesse alla decisione sulle avversate determinazioni;

- a ciò consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c);

- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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