TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2011-07-08, n. 201100397
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N. 00397/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2011, proposto dal Comune di Tricarico, in persona del legale rappresentante p.t., cioè del Vice Sindaco D R, rappresentato e difeso dall’Avv. F G L G, come da mandato a margine dell’atto di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 64 del 17.6.2011, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm. in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Matera, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della stessa in Potenza, corso XVIII agosto 1860;
per l'annullamento
della nota prot. n. 16595 del 3.6.2011 (ricevuta nella stessa giornata del 3.6.2011), con la quale il Prefetto di Matera faceva presente al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Sindaco ed al Segretario Comunale del Comune di Tricarico, che con nota di pari data 3.6.2011 prot. n. 16579 era stato comunicato al ricorrente, Sindaco eletto nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Tricarico, tenutesi il 14 e 15 maggio 2011, che, ai sensi dell’art. 59 D.Lg.vo n. 267/2000, era sospeso di diritto dalla carica di Sindaco per 18 mesi, “a seguito della Sentenza di condanna comminata al medesimo per il reato di cui all’art. 317 C.P.”, per cui durante tale periodo di sospensione le funzioni di Sindaco, ai sensi dell’art. 53 D.Lg.vo n. 267/2000, sarebbero state svolte dal Vice Sindaco;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Statale resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Domenico Mutino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In data 14 e 15 maggio 2011 si svolgevano le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Tricarico (avente un numero di abitanti inferiore a 15.000). Il risultato elettorale determinava l’elezione alla carica di Sindaco del Prof. M A, in quanto la sua Lista “Cristianamente riprendiamo a dialogare” riportava 1.746 voti, mentre le altre due Liste “Centrosinistra per Tricarico” e “Per il bene comune di Tricarico” conseguivano rispettivamente 1.069 voti e 1.035 voti.
Con atti prot. nn. 6003, 6004, 6005, 6006 del 23.5.2011 il Prof. M A nominava gli Assessori.
Con atti del 26.5.2011 il Prof. M A convocava per il 4.6.2011 la prima seduta del Consiglio Comunale, indicando come punti all’ordine del giorno: la convalida degli eletti;il giuramento del Sindaco;la comunicazione delle avvenute nomine degli Assessori e la presentazione degli indirizzi generali di governo.
Con atto prot. n. 6630 del 3.6.2011 il Sindaco eletto attribuiva al D R le funzioni di Vice Sindaco.
Con nota prot. n. 16579 del 3.6.2011 (ricevuta nella stessa giornata del 3.6.2011) il Prefetto di Matera faceva presente al Prof. M A, che con Sentenza del Tribunale di Matera del 20.4.2009, depositata l’8.6.2009, era stato condannato per il reato di cui all’art. 317 C.P., precisando che tale condanna penale, sebbene di primo grado e non definitiva, determinava, ai sensi dell’art. 59 D.Lg.vo n. 267/2000, la “sospensione di diritto” .. “dalla carica di Sindaco per la durata di 18 mesi, decorrenti dalla notifica della presente” e che durante il periodo di sospensione le funzioni di Sindaco, ai sensi dell’art. 53 D.Lg.vo n. 267/2000, sarebbero state svolte dal Vice Sindaco.
Con nota prot. n. 16595 di pari data 3.6.2011 (ricevuta nella stessa giornata del 3.6.2011) il Prefetto di Matera faceva presente al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Sindaco ed al Segretario Comunale del Comune di Tricarico, che con la predetta nota di pari data 3.6.2011 prot. n. 16579 aveva comunicato al Prof. M A, che, ai sensi dell’art. 59 D.Lg.vo n. 267/2000, era sospeso di diritto dalla carica di Sindaco per 18 mesi, “a seguito della Sentenza di condanna comminata al medesimo per il reato di cui all’art. 317 C.P.”, per cui durante tale periodo di sospensione le funzioni di Sindaco, ai sensi dell’art. 53 D.Lg.vo n. 267/2000, sarebbero state svolte dal Vice Sindaco.
Con Del. C.C. n. 12 del 4.6.2011 il Consiglio Comunale di Tricarico convalidava l’elezione del Sindaco e degli altri 12 Consiglieri Comunali. Con separata Del. C.C. n. 13 del 4.6.2011 il Consiglio Comunale di Tricarico, dopo aver richiamato le note Prefetto di Matera prot. nn. 16595 e 16579 del 3.6.2011, dava “atto che il giuramento del Sindaco eletto e convalidato in data odierna” era “differito fino al momento della cessazione degli effetti della sospensione disposta dal Prefetto”.
La suddetta nota Prefetto di Matera prot. n. 16595 del 3.6.2011 è stata impugnata dal Comune di Tricarico con il presente ricorso (notificato il 24.6.2011, previo Decreto Presidente TAR Basilicata n. 329 del 23.6.2011 ex art. 53 Cod. Proc. Amm., di abbreviazione per la metà dei termini previsti dall’art. 55, comma 5, Cod. Proc. Amm.), con il quale è stata invocata la giurisdizione del Giudice adito ed è stata sostenuta l’illegittimità dell’impugnata nota Prefetto di Matera prot. n. 16595 del 3.6.2011, in quanto, pur condividendo quanto statuito dalla Sentenza Cass. Civ. Sez. I n. 16052 dell’8.7.2009 (cioè la natura costituiva dell’intervento del Prefetto) la fattispecie, disciplinata dall’art. 59, comma 1, lett. a, D.Lg.vo n. 267/2000, si riferisce alle sentenze penali successive all’elezione e/o ai Sindaci che già esercitano la funzione, poiché diversamente si determinerebbe la situazione aberrante, secondo cui il corpo elettorale avrebbe la possibilità di eleggere un Sindaco, che poi non potrebbe esercitare tali funzioni per i primi 18 mesi sull’intero arco di tempo d 60 mesi ex art. 8, comma 1, DPR n. 570/1960. Inoltre, nell’impugnata nota prot. n. 16595 del 3.6.2011 il Prefetto di Matera non aveva specificato che la Sentenza di condanna non definitiva per il delitto ex art. 317 C.P. a carico del Prof. M A, era stata pubblicata quasi due anni prima della consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011 (tale specificazione era contenuta nella nota di pari data 3.6.2011 prot. n. 16579, inviata dal Prefetto di Matera al Prof. M A, richiamata dall’impugnata nota Prefetto di Matera prot. n. 16595 del 3.6.2011). Da ultimo, la Sentenza di condanna del Sindaco eletto per il reato di concussione ex art. 317 C.P. non era stata comunicata dalla Cancelleria del Tribunale Penale di Matera al Prefetto di Matera (ma l’art. 59, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 non statuisce espressamente che l’omessa comunicazione di tale Sentenza da parte della Cancelleria del Tribunale Penale di Matera al Prefetto di Matera sia ostativa alla sospensione dalla carica).
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Matera, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso.
Il presente ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, attesocchè gli atti impugnati incidono sul diritto soggettivo (cd. petitum sostanziale, che si identifica non solo e non tanto in base alla concreta statuizione chiesta al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio) del ricorrente a ricoprire la carica di Sindaco, senza incorrere nella sospensione, disposta in conseguenza di una condanna penale, di primo grado e non definitiva, per il delitto di concussione ex art. 317 C.P. (su tale fattispecie cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 11646 del 29.7.2003).
Tale diritto soggettivo non risulta collegato in nessun modo con le operazioni elettorali, ma inerisce strettamente al diritto all’elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione ed al connesso svolgimento del mandato elettivo di Sindaco eletto, sul quale la sospensione viene ad incidere.
Infatti, gli artt. 9 bis e 82 DPR n. 570/1960 (come rispettivamente aggiunto e sostituito dagli artt. 5 e 1 L. n. 1147/1966) statuiscono la cognizione del Tribunale Civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune, di appartenenza, per le questioni, relative all’eleggibilità ed alla decadenza (anche per incompatibilità: sul punto cfr. per es. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 22640 del 29.10.2007) dei componenti di un Consiglio Comunale.
Comunque, poiché la sospensione dalla carica risulta strettamente connessa alla decadenza dalla medesima carica, differenziandosi rispetto alla decadenza soltanto perché a tempo determinato e non a tempo indeterminato, deve ritenersi che per il principio della continenza (cioè il più contiene il meno) anche la controversia, relativa alla sospensione dalla carica, spetta ala cognizione del Giudice Ordinario, anche perché, coma sopra detto, attiene ad una posizione giuridica di diritto soggettivo, tutelato dall’art. 51 della Costituzione, perfetto e non degradabile in interesse legittimo.
Tale giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere delle controversie in tema di eleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione di un apposito atto e/o provvedimento amministrativo, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo inerente all’elettorato passivo ed il Giudice Ordinario, nelle cause elettorali devolute alla sua cognizione, ha il potere di correggere (in caso di accoglimento del ricorso) il risultato dell’elezione stessa, sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo o di porre nel nulla il provvedimento di decadenza, se emesso al di fuori delle condizioni che lo legittimano.
Pertanto, la cognizione della controversia in esame spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, il quale dovrà valutare anche la sussistenza della legittimazione attiva e/o dell’interesse ad agire del Comune di Tricarico a contestare l’impugnata nota Prefetto di Matera prot. n. 16595 del 3.6.2011 (per “ripristinare l’effettiva funzionalità degli organi comunali regolarmente eletti” ed illegittimamente sospesi).
Tenuto conto del non facile criterio discretivo della giurisdizione in materia di sospensione dalla carica di Sindaco, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio;mentre le spese relative al Contributo Unificato, rimangono a carico del Comune ricorrente.