TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-12-27, n. 202113511

TAR Roma
Sentenza
27 dicembre 2021
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TAR Roma
Sentenza
27 dicembre 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-12-27, n. 202113511
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113511
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2021

N. 13511/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09635/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9635 del 2013, proposto da
Ditta Individuale Podda Giannangelo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Patta, Carmela Deidda, Donato Marongiu, con domicilio eletto presso lo studio Antonia Sig. Ra De Angelis in Roma, via Portuense, 104;



contro

Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale A. Gigliola E S. Fidanza in Roma, P.Le delle Belle Arti n.6;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità per L'Energia Eletetrica e il Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



rigetto istanza di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 05.07.12 per l'impianto fotovoltaico denominato "podda ammemini" di potenza pari a 31,10 kw ubicato in strada sa fogaia sn assemini

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Autorità per L'Energia Eletetrica e il Gas;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, co. 4- bis c.p.a., il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento GSE del 14.6.2013 di rigetto dell’istanza di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 5 luglio 2012 inviata in data 30.11.2013 per l’impianto fotovoltaico denominato Podda Assemini, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012, art. 4, comma 5, lett. D) e relative regole applicative nella parte in cui prevedevano come criterio di priorità per la formazione della graduatoria “impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE” e nella parte in cui non consentivano l’integrazione di documenti e informazioni presentati.

Si costituiva il GSE chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 è stata dettata la disciplina relativa alle modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica del c.d. quinto conto energia da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6 miliardi di euro.

Il ricorrente, in data 18.9.2012, inoltrava richiesta di iscrizione nel primo registro con riferimento all’impianto denominato Podda Assemini dichiarando, ai fini della formazione della graduatoria (criteri di priorità previsti dal D.M. 5 luglio 2012): k) che l’impianto è realizzato con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese membro dell’UE/SEE (art. 2, comma 1, lett. 2 v del D.M. 5 luglio 2012); m) che l’impianto è asservito a un’attività produttiva. Veniva quindi richiesta dallo stesso il riconoscimento della tariffa incentivante.

Il GSE con nota istruttoria chiedeva di trasmettere al ricorrente la documentazione completa e priva di inesattezze tecniche.

Con nota del 10 maggio 2013 veniva trasmesso al ricorrente un preavviso di rigetto in quanto: l’impianto non è stato realizzato con componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione europea o parte dell’accordo sullo Spazio Europeo; non è stato possibile verificare che lo stesso alimenti utenze di un edificio o fabbricato destinato ad attività produttive al cui interno si svolga attività di

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