TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-10-04, n. 202400987
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2024
N. 00987/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2021, proposto da
Società Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta (ATIVA) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e V D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato A C, con studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'Economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del Decreto Interministeriale n. 629 del 31 dicembre 2020, emesso del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il quale è stato negato l'adeguamento tariffario per l'anno 2021 nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi tutti gli atti dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale di vigilanza sulle concessionarie autostradali, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 25 settembre 2024 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. A seguito dello spirare della relativa convenzione (sottoscritta il 7 novembre 2007 e scaduta il 31 agosto 2016), la società ricorrente gestisce una tratta autostradale in regime di prorogatio , il quale le impone di continuare a porre in essere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare la sicurezza della rete autostradale di sua competenza sino al subentro di una nuova concessionaria.
Alla Convenzione è allegato un Piano Economico e Finanziario (PEF), che definisce le condizioni di equilibrio della concessione e indica gli strumenti attraverso i quali fare fronte agli oneri degli investimenti necessari per realizzare e gestire l’infrastruttura il quale, ai sensi della Convenzione, è oggetto di un adeguamento quinquennale.
Tuttavia, le vicende relative al suo aggiornamento hanno dato luogo a un copioso contezioso tra la concessionaria e il Ministero concedente.
2. Per quanto qui di interesse si evidenzia che, il 30 settembre 2020, ATIVA ha chiesto l’aggiornamento delle tariffe di pedaggio per l’anno 2021 nella misura dello 0,42% e, il successivo 15 ottobre, ha comunicato che, sulla base del PEF oggetto di contezioso, esso avrebbe dovuto essere pari allo 1,06% ma, con il Decreto Interministeriale n. 629 del 31 dicembre 2020, il Concedente ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2021, l’adeguamento avrebbe dovuto essere pari allo 0%.
3. Con ricorso, notificato il 1° marzo 2021 e depositato il successivo 15 marzo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , unitamente a tutti gli atti della procedura, perché asseritamente illegittimi.
4. All’udienza pubblica del 25 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente censura la violazione dell’art. 178 del d.lgs. n. 50/16, di tutte le disposizioni che regolano i rapporti tra concedente e concessionaria (ivi compresa la Convenzione del 7 novembre 2007) nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, l’art. 15 della Convenzione del 7 novembre 2007 farebbe derivare l’adeguamento tariffario annuale dal tasso di inflazione programmato, dagli obiettivi di produttività e dalle variazioni degli indicatori della qualità del servizio mentre il relativo calcolo sarebbe compiutamente descritto dai successivi artt. 16 (dedicato al tasso di inflazione programmato), 16- bis (per l’indicatore di produttività) e 19 (per l’indicazione di qualità), a cui si dovrebbe aggiungere la possibilità di stabilire un ulteriore aumento, in contraddittorio tra le parti, per remunerare in nuovi investimenti (art. 18- bis ).
Inoltre, sia la Convenzione (art. 18.3) sia la legge (art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003), consentirebbero all’amministrazione di modificare la proposta di piano solo in caso di errore nei valori inseriti nella formula revisionale, sbagli nei relativi conteggi ovvero in caso di gravi inadempienze.
Nel caso di specie invece il concedente avrebbe negato l’adeguamento tariffario per l’anno 2021 esclusivamente perché la concessione sarebbe scaduta il 31 agosto 2016 e sarebbero in corso