TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202300733

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202300733
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300733
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 00733/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01251/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2022, proposto da
V V, R L, L V, P C M, O M, E M, F M, A Z, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato T S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione dei Comuni del Camposampierese, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Santa Giustina in Colle, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pfrancesco Zen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, non costituiti in giudizio ;

per l'annullamento

1) della deliberazione della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 62 del 22 luglio 2022, che:

- ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato “Realizzazione di connessioni di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nella Federazione dei Comuni del Camposampierese”;

- ha confermato che l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ex art. 12, comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/2001, ai fini dell'espropriazione delle aree di proprietà private interessate, quali risultanti dal piano particellare di esproprio, elaborato n. 13, depositato al prot. 8840 del 7 aprile 2022 ed elencato all'allegato A);

- ha stabilito che la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori dovrà concludersi con l'esecuzione del decreto di esproprio che dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di adozione della presente deliberazione;

2) di ogni altro provvedimento ad essa collegato, comunque connesso e conseguente, in particolare, della nota del Responsabile del Procedimento prot. 21208 in data 10 agosto 2022 ad oggetto: “ Realizzazione di connessioni (piste) ciclabili, per uno sviluppo turistico sostenibile nel sistema delle piste ciclabili del Camposampierese –comunicazione avvenuta approvazione del progetto definitivo (art. 17, comma 2 del DPR 327/2001 ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione dei Comuni del Camposampierese e del Comune di Santa Giustina in Colle;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 119 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti sono proprietari, nel comune di Santa Giustina in Colle (PD), di terreni e annessi fabbricati residenziali e rustici posti in prossimità del fiume Tergola.

Con l’odierno ricorso collettivo essi censurano la deliberazione della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 62 del 22 luglio 2022, che ha approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Realizzazione di connessioni di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nella Federazione dei Comuni del Camposampierese”, ha confermato che l’approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ex art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/2001, ai fini dell’espropriazione delle aree di proprietà private interessate quali risultanti dal piano particellare di esproprio, ed ha stabilito che la procedura espropriativa dovrà concludersi con un decreto di esproprio da emanare entro cinque anni.

Si tratta di un progetto che vede coinvolto, oltre al Comune di Santa Giustina in Colle, altri otto comuni, sette dei quali compresi nella Federazione dei Comuni del Camposampierese, e che ha ottenuto un importante finanziamento regionale a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Con raccomandata di data 13 aprile 2021 il Comune di Santa Giustina in Colle ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera a) D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Gli interessati hanno presentato le loro osservazioni, che il Consiglio comunale di Santa Giustina in Colle, nell’adottare la necessaria variante urbanistica, ha respinto. I rilievi relativi alle indennità di asservimento sono stati ritenuti infatti non pertinenti rispetto alla scelta urbanistica ma relativi alla successiva fase di realizzazione dell’opera pubblica, mentre quelli diretti a contestare la scelta del tracciato sono invece stati rigettati perché l’amministrazione ha ritenuto che il percorso prescelto, frutto di approfondite “analisi e valutazioni effettuate in sede progettuale”, fosse “quello più aderente all’interesse della collettività”.

Gli esponenti hanno reiterato le loro osservazioni nell’ambito del procedimento di approvazione della variante urbanistica, ma il consiglio comunale, con la delibera n. 4 del 22 febbraio 2022, ha controdedotto ai loro rilievi e approvato la variante al P.I.

I ricorrenti lamentano che dopo l’approvazione del progetto preliminare dell’opera da parte della Federazione, il Comune di Santa Giustina in Colle ha modificato il tracciato originario, abbandonando la scelta di collocare la pista, nel tratto compreso tra l’incrocio di Tremarende e il confine di Villa del Conte, sulla via pubblica denominata via Prai dell’Acqua e collocando invece tale tratto sull’argine del fiume Tergola, in prossimità di terreni privati;
il “nuovo” percorso espone al passaggio pubblico gli immobili e le aree prossime al fiume, comportandone il deprezzamento e la diminuzione di sicurezza e privacy.

I deducenti, rappresentando che il procedimento di determinazione dell’indennità di asservimento è in atto ma che il quadro economico generale di spesa dell’opera non prevede il pagamento di indennizzi, contestano che le somme indicate nel piano particellare di esproprio sono di molto inferiori rispetto alla stima dei danni arrecati dall’opera pubblica.

Tanto premesso, impugnano la delibera della Federazione, rispetto alla quale deducono, oltre a vizi propri, anche l’illegittimità in via derivata da quella della delibera del consiglio comunale di Santa Giustina in Colle n. 4/2022, che essi, unitamente ad altri ricorrenti, hanno impugnato con autonomo ricorso assunto al NRG 876/2022. I primi due motivi di gravame ripropongono quindi le censure già ivi formulate:

I. Violazione dell’obbligo di copertura finanziaria e dei principi generali in materia di contabilità pubblica (art. 81 cost., art. 183 e ss. e art. 191 e ss. D.l.g. n. 267/2000). Violazione dell’art. 34, II comma, della Legge regionale Veneto 23.4.2004 n. 11 . La procedura espropriativa sarebbe stata avviata senza la necessaria copertura finanziaria;

II. Contraddittorietà, illogicità, violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione, violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per falsità del presupposto . La modifica del tracciato della connessione ciclabile non sarebbe quella più rispondente all’interesse pubblico, come asserito dal Comune nella replica alle osservazioni prodotte dagli interessati.

I ricorrenti reiterano altresì la domanda di risarcimento formulata nel precedente citato ricorso.

La delibera della Federazione viene censurata poi per le seguenti illegittimità proprie:

III. Violazione delle norme e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di determinazione dell’indennità spettante al proprietario espropriato . Il progetto non prevedrebbe adeguati indennizzi agli espropriati. I ricorrenti anticipano che “ il danno che sarà eventualmente oggetto di ricorso al Giudice Ordinario supera con ogni verosimiglianza il milione di euro ”. Per quanto riguarda i profili di competenza del giudice amministrativo, i deducenti assumono che gli atti e i comportamenti del Comune e dei suoi amministratori e funzionari violano l’articolo 42, comma 3 della Costituzione nonché i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e amministrazione e che la misura dell’indennizzo è stata determinata in violazione dell’art. 44 del Testo unico in materia edilizia.

IV. Pretesa equiparazione tra la servitù di passaggio sull’argine del fiume Tergola a favore del Consorzio di Bonifica e asservimento ad uso pubblico dello stesso argine per la realizzazione della pista ciclabile. Eccesso di potere per falsità del presupposto. Insufficienza, illogicità e incongruenza della motivazione . La mancata previsione di un adeguato indennizzo per l’asservimento sarebbe motivata dalla considerazione dell’attuale esistenza di una servitù di passaggio sull’argine per la manutenzione del Tergola a favore del Consorzio di Bonifica, che ha però un impatto non equiparabile a quello connesso all’asservimento all’uso pubblico per il passaggio della ciclabile.

V. Supposta distinzione tra esproprio dell’area occupata dalla pista ciclabile e asservimento ad uso pubblico della stessa. Insufficienza e incongruenza della motivazione sotto altro profilo . La previsione del pagamento di un’indennità di servitù pari ad ¼ del valore agricolo del terreno, contenuta nel piano particellare degli espropri, sarebbe incongrua perché il sacrificio imposto al privato nel caso di asservimento all’uso pubblico delle aree è identico a quello che si avrebbe in caso di esproprio;

VI. Violazione dell’art. 11, comma 1, lettera a) D.P.R. n. 327/2001 e degli artt.

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