TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2017-04-13, n. 201700873

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2017-04-13, n. 201700873
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201700873
Data del deposito : 13 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2017

N. 00873/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01134/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2016, proposto da S S e N S, rappresentate e difese dagli avvocati G S, C F, A B, e L C, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, corso Italia, 8;

contro

l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (così denominata la Croce Rossa Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia, 1;

per l’ottemperanza

alla sentenza della Corte d’Appello di Milano del 17 settembre 2015, n. 655.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 18 maggio 2016 e depositato il 25 maggio 2016, parte ricorrente chiede che venga data esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Milano del 17 settembre 2015, n. 655, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria della Corte d’Appello di Milano datata 18 dicembre 2015, in atti, con la quale è stato dichiarato il diritto delle ricorrenti alla stabilizzazione del loro rapporto di lavoro a far data dal 31 maggio 2008, con condanna dell’amministrazione a pagare le differenze retributive eventualmente spettanti ai lavoratori a far data dal 31 maggio 2008, con interessi dal dovuto al saldo.

La sentenza, munita di formula esecutiva, risulta notificata presso la sede dell’amministrazione in data 1 ottobre 2015.

Si è costituito in giudizio l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con comparsa di mera forma.

Alla camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione;
in tale sede, in particolare, parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione resistente non ha integralmente adempiuto al giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe.

Il giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe comporta l’obbligo, per l’amministrazione resistente, di adottare i provvedimenti necessari per adempiere al relativo disposto.

Il Collegio, considerato che l’amministrazione resistente non ha addotto alcun argomento in relazione alla propria inottemperanza, ritiene provato l’assunto di parte ricorrente (in tema di prova del fatto non contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).

Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato all’amministrazione resistente di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine che appare congruo commisurare in giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario ad acta l’Amministratore dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, organo previsto dall’art. 2, comma 3, lett. c) , del citato D. Lgs. 178/2012 quale avente «…compiti di rappresentanza legale e di gestione…» , perchè provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine concesso all’amministrazione resistente, a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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