TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-10, n. 202401755

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-10, n. 202401755
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401755
Data del deposito : 10 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2024

N. 01755/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02304/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2304 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gnl Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F N e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico, Patrizia Boldini, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Delibera 14 luglio 2016, n. 392/2016/R/gas, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 15 luglio 2016, recante: “Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl, per l'anno 2017” (di seguito anche solo “delibera” o “deliberazione” n. 392/2016);

delle preordinate “risultanze istruttorie” prot. 17829 del 23.6.2016;

ove occorrer possa, anche ai fini della relativa disapplicazione, quali atti presupposti e in parte qua, della Delibera 8 ottobre 2013, n. 438/2013/R/gas, e relativo Allegato A, recante: “Criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2014-2017” (di seguito anche solo “delibera” o “deliberazione” n. 438/2013, ovvero RTRG);

nonché di ogni eventuale ulteriore atto prodromico, endoprocedimentale, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con quelli impugnati, come anche indicati nel corpo del presente ricorso, il tutto con espressa riserva di motivi aggiunti;

per quanto riguarda i primi motivi aggiunti

della Delibera 21 dicembre 2017 n. 653/2017/R/gas;

per quanto riguarda il secondo atto recante motivi aggiunti

della Delibera 21 dicembre 2017 n. 878/2017/R/gas, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 2 ottobre 2017, recante: “Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl della società Gnl Italia S.p.a., per l'anno 2018”, nonché della comunicazione datata 1.12.2017, avente ad oggetto: “risultanze istruttorie del procedimento di approvazione della proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL per l'anno 2018”;

per quanto riguarda il terzo atto recante motivi aggiunti

della Delibera 20 dicembre 2018 n. 695/2018/R/gas, pubblicata sul sito www.arera.it in data 21 dicembre 2018, recante: “Approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del GNL per l'anno 2019 e modifiche e integrazioni alla RTRG”, nonché della nota endoprocedimentale di risultanze istruttorie inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 27 giugno 2018 (prot. Autorità P/19653);

per quanto riguarda il quarto ricorso per motivi aggiunti

della Delibera pubblicata sul sito www.arera.it in data 21 novembre 2019, del 19 novembre 2019, n. 474/2019/R/gas, recante: “Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)”, nonché in quanto possa occorrere del DCO n. 391/2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARERA;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 28 maggio 2024 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. In via liminare, al fine di tracciare le coordinate normative e regolatorie in cui si colloca la fattispecie de qua agitur , valga il rilevare quanto appresso.

1.1. Il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) consiste nelle operazioni di scarico, stoccaggio, rigassificazione del GNL e consegna di gas naturale al punto di entrata della rete di trasporto, effettuate tramite l’utilizzo dei terminali di rigassificazione di GNL (puntualmente definiti all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 164/2000).

1.2. Gli utenti del servizio di rigassificazione sono gli esercenti la vendita all’ingrosso di gas naturale. Il gestore di terminale GNL, nei limiti della capacità dell’impianto, ha l’obbligo di garantire l’accesso a tutti gli utenti - di regola i c.d. Shipper - che, in possesso dei necessari requisiti, vi facciano richiesta. In particolare, l’impianto di Panigaglia –gestito dalla ricorrente- riceve le navi metaniere che trasportano il GNL degli utenti da rigassificare, e il GNL proveniente dalla nave viene trasferito in due serbatoi di stoccaggio attraverso una linea di trasferimento collegata con i serbatoi stessi.

Il servizio di rigassificazione del GNL comporta, infine, l’obbligo di riconsegnare agli utenti quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici al punto di riconsegna della rete di trasporto.

1.3. Trattasi di attività governata, altresì, da principi sovranazionali, a mente dei quali, tra l’altro, il gestore del servizio mantiene e sviluppa, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di GNL, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio (art. 13 direttiva 2009/73/CE).

1.4. I terminali di rigassificazione attivi in Italia sono attualmente quattro, in potenziale competitività tra loro e con quelli europei, uno dei quali –quello di Panigaglia- gestito dalla società GNL Italia S.p.A. che quivi ricorre.

1.5. Il servizio di rigassificazione del GNL integra attività di impresa che assume, pertanto, una pregnante rilevanza metaindividuale e pubblicistica, governata perciò dalla actio di vigilanza e di regolazione di Arera che, per quel che qui massimamente rileva, provvede a definire le relative tariffe, intese quale prezzo massimo di accesso al servizio, ai sensi dell’articolo 2, comma 17, e comma 2, lettera e), della legge n. 481/1995.

1.6. L’articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, prevede che l’Autorità determini le tariffe per l’utilizzo dei terminali di GNL in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, consentendo altresì lo sviluppo delle infrastrutture e incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità.

1.7. Con delibera 438/2013/R/gas, indi, venivano definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del GNL, per il quarto periodo di regolazione 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017 (RTRG 2014-2017 Allegata alla delibera 438/2013).

1.8. In esito a un drastico calo, dall’inizio del 2013, dei c.d. Third Party Access, cioè di accessi all’impianto da parte di navi metaniere, la società ricorrente rappresentava all’Autorità la necessità di doversi procurare autonomamente un quantitativo minimo di gas da conservare in impianto, mettendosi altrimenti a rischio l’integrità dell’impianto stesso, con ripercussioni negative anche sull’ambiente (a causa delle emissioni che verrebbero a determinarsi per l’evaporazione del gas).

1.8.1. Di qui, un prima proposta tariffaria –per il servizio di rigassificazione anno 2015- presentata dalla ricorrente in data 30 aprile 2014, comprensiva del riconoscimento degli oneri per l’acquisizione del gas necessario a preservare la funzionalità dell’impianto.

1.8.2. La proposta, nondimeno, non veniva accolta dalla Autorità, trattandosi di oneri non rivenienti da eventi eccezionali.

1.8.3. Di qui la richiesta di modifica, in parte qua , della proposta tariffaria, cui prontamente aderiva la ricorrente con atto del 16 giugno 2014, determinando, al fine, la definitiva approvazione della proposta tariffaria per l’anno 2015 pel tramite della deliberazione della Autorità del 10 luglio 2014, n. 335/14/R/Gas.

1.8.4. Successivamente, in data 29 aprile 2016 la ricorrente inviava alla Autorità la proposta tariffaria relativa all’anno 2016, parimenti comprensiva degli oneri sopportati per acquisto di gas, stante il mancato utilizzo del terminale da parte degli utenti (shipper).

1.8.5. Anche in tal caso, come avvenuto nel 2015, la Autorità chiedeva alla ricorrente di espungere gli oneri derivanti dal mancato utilizzo del terminale, e al fine approvava la proposta tariffaria per il 2016 con atto del 14 luglio 2016, n. 392/2016/R/Gas.

1.9. Avverso tale ultima deliberazione insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, ad unico, articolato, mezzo di gravame essenzialmente deducendo:

- violazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - eccesso di potere sotto plurimi profili - violazione della legge n. 481/1995 - violazione del d.lgs. n. 93/2011 - violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - delle direttive 2012/18/UE, 96/82/CE e 2003/105/CE - violazione e falsa applicazione della delibera 8 ottobre 2013, n. 438/2013/r/gas - richiesta di disapplicazione della delibera 8 ottobre 2013, n. 438/2013/r/gas; e, invero, le tariffe dovrebbero essere tali da coprire i costi per l’erogazione del servizio, ivi ricomprendendosi costi finalizzati all’acquisizione del gas necessario al mantenimento in operatività e sicurezza dell’impianto; illegittimo, indi, sarebbe stato il mancato riconoscimento di tali costi, ai fini della determinazione della tariffa, da parte di Arera; e, invero, la improvvisa necessità di approvigionamento di gas, per il mantenimento in esercizio e sicurezza degli impianti, determinata dalla drastica

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