TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-04-05, n. 202406603
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Pubblicato il 05/04/2024
N. 06603/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14683/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14683 del 2023, proposto da
Mario Di Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2022/25 della Regione Sicilia nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso;
- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale, ivi inclusa la convocazione per l'avvio dei corsi;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento del Corso di Medicina Generale della Regione Sicilia;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute dell'8.3.2023;
- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di imporre ai corsisti di Medicina Generale il divieto generalizzato di praticare libera professione;
- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonchè per la questione di costituzionalità
- in quanto occorra, dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
nonché per l'accertamento:
del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, medico abilitato all’esercizio della professione ed ammesso con borsa di studio in seguito al superamento del test di ammissione al primo anno del corso di formazione specifica in Medicina Generale bandito dalla Regione Sicilia per il triennio 2022/2025, ha chiesto l’annullamento dell’avviso per l’ammissione al ridetto corso di formazione, nonché dei presupposti Decreti ministeriali, meglio indicati in epigrafe, nella parte in cui gli precludono l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi.
2. All’udienza pubblica del 26 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso merita accoglimento in aderenza all’orientamento già espresso da questa Sezione ( ex multis : sentenze n. 14777/2023;n. 180502/2023;n. 18505/2023;n. 438/2022).
Segnatamente, con la sentenza n. 14777 del 2023 è stato ritenuto “ fondato il mezzo di impugnazione con il quale la difesa del ricorrente, sul presupposto che nel nostro ordinamento giuridico le cause di incompatibilità costituiscono un’eccezione alla generale libertà di iniziativa economica e di esercizio di attività lavorativa, procede ad un’interpretazione delle disposizioni in questione costituzionalmente orientata, diretta ad affermare che le stesse non precludono la possibilità che il ricorrente possa proseguire il corso e ricevere una remunerazione adeguata tramite l’esercizio di attività libero professionale, qualora tale attività sia in concreto compatibile con l’assolvimento degli obblighi formativi previsti dal Corso in questione ”.
In particolare la predetta sentenza ha affermato quanto segue:
“ Il Collegio ritiene, al riguardo, che sia del tutto condivisibile l’orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza amministrativa sulla problematica in esame – giurisprudenza a tutt’oggi includente non solo pronunce cautelari ma anche sentenze di merito – che non esclude la possibilità dei medici ammessi al Corso formativo di Medicina Generale ai sensi del “decreto Calabria” possano svolgere contemporaneamente attività libero professionale, qualora ne sia accertata la compatibilità con gli obblighi formativi imposti dalla frequentazione del Corso.
A tale conclusione la giurisprudenza amministrativa è pervenuta mediante l’esame dalla specifica normativa di riferimento, che ha portato alla conclusione circa l’inesistenza di alcuna disposizione che espressamente estenda le cause di incompatibilità di cui all’art. 11 del D.M. 7/3/2006 agli specializzandi ammessi in base all’art. 12, comma 3, D.L. n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 2019.
Inoltre, il prefato indirizzo giurisprudenziale ha evidenziato che, in relazione ai generali criteri cronologico e di specialità, con il Decreto Calabria il Legislatore ha previsto, in forza di una fonte di rango primario successiva rispetto al D.M. 7.3.2006, un’ulteriore differente categoria di medici ammessi al corso, che presenta evidenti e peculiari profili di specialità.
Tali profili di specialità sono stati individuati dalla giurisprudenza amministrativa sia nel carattere eccezionale dell’ammissione al Corso di cui al Decreto Calabria, quale diretta a sopperire alle croniche carenze di medici di Medicina Generale, sia nel fatto che i medici sono ammessi in soprannumero e in base alla redazione di una graduatoria separata. Per essere ammessi al Corso è infine necessario che i medici abbiano già avviato e svolto un’attività professionale per un periodo di almeno 24 mesi. Sono pertanto evidenti i profili di specialità che connotano l’ammissione al Corso dei medici del Decreto Calabria.
Attività professionale che, stante la ritenuta applicazione automatica ai corsisti del decreto Calabria del regime delle incompatibilità di cui dall’art. 11 del D.M. n.