TAR Aosta, sez. I, sentenza 2009-12-11, n. 200900096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2009-12-11, n. 200900096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 200900096
Data del deposito : 11 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00049/2009 REG.RIC.

N. 00096/2009 REG.SEN.

N. 00049/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 49 del 2009, proposto da:
A P R, rappresentato e difeso dagli avvocati A G e F V, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Aosta, corso Battaglione Aosta, 8;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Aosta, Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Aosta, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tutti non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto 6 aprile 2009, n. 333-D/36019, notificato il successivo 14 aprile, con cui il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi;

b) di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ancorché non conosciuti o conoscibili, tra cui in particolare: il verbale di delibera 24 gennaio 2009, con cui il Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Aosta ha proposto di infliggere al ricorrente la predetta sanzione;
l’ordine di convocazione;
la nota n. Div. Pers. Categ.

2.8 del Questore di Aosta;
la relazione conclusiva del funzionario istruttore;
la contestazione degli addebiti in data 13 novembre 2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2009 il cons. M F e udito per il ricorrente l'avvocato Gianni Maria Saracco, su delega e per conto dell'avvocato F V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. – Il ricorrente signor A P R - assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Aosta – impugna il decreto con cui il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi.

2. – Con il ricorso si espone in fatto quanto segue:

- a causa di un fibroma osseo ad un ginocchio il ricorrente ebbe a chiedere il trasferimento dalla sede di Roma a quella di Aosta, e fu costretto a numerose assenze per malattia anche nella nuova sede, circostanza che avrebbe comportato un clima di ostilità nei suoi confronti, soprattutto da parte del diretto superiore, Commissario Capo Alessandro C, il quale non avrebbe perso occasione per denigrare l’assistente dal punto di vista sia professionale, sia personale, definendolo apertamente come “lavativo”;

- in particolare, in data 29 dicembre 2007, il dott. C – nel corso di una telefonata effettuata per avere notizie circa la data del rientro in servizio del ricorrente – avrebbe svalutato apertamente le capacità del proprio sottoposto appunto a causa della sua malattia e avrebbe finito per avvertirlo, <<in un continuo crescendo di offese>>, che egli si trovava sulla sua “lista nera” e che la prossima sede di servizio sarebbe stata la “camera mortuaria dell’Ospedale”;

- successivamente - in occasione di una trasferta a Roma del signor R, chiamato a testimoniare nell’ambito di un processo penale - il medesimo dirigente avrebbe offeso pesantemente il ricorrente davanti alla moglie;

- il 25 febbraio 2008 - durante il turno di servizio 13,00-19,00 - il signor R avrebbe avuto un moto di dissenso nei confronti del Capo equipaggio D B il quale aveva deciso di organizzare un posto di controllo in prossimità di un distributore di benzina e vicino ad una vettura parcheggiata, posizione che il ricorrente riteneva invece pericolosa, sia per l’intenso movimento di civili attorno al distributore, sia per la presenza di un’altra vettura in sosta che limitava la libertà di manovra della volante: il gesto di dissenso del R sarebbe stato erroneamente interpretato come espresso rifiuto di eseguire gli ordini, circostanza che ha portato il ricorrente, in un impeto di rabbia, a rispondere irrispettosamente al D B;
tale vicenda sarebbe stata poi “manipolata” nella relazione di servizio a seguito dell’intervento del Commissario Capo C il quale, ritiene il ricorrente, “forzò” l’episodio in modo da poter procedere in via disciplinare;

- la sanzione applicata in esito al procedimento così avviato (sospensione dal servizio per un mese) veniva impugnata dall’interessato in data 24 ottobre 2008, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

- altra sanzione disciplinare – consistente nella pena pecuniaria di cinque trentesimi di una mensilità e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo – veniva poi irrogata in relazione ad un comportamento gravemente irrispettoso che il ricorrente avrebbe tenuto nei confronti di una impiegata civile (denunciata per diffamazione dal R): anche questa sanzione - in data 21 maggio 2009 - veniva impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (oltre che con ricorso gerarchico);

- in data 10 giugno 2008 il ricorrente – che sarebbe dovuto rientrare in servizio il giorno successivo (avendo ottenuto 4 giorni di congedo ordinario, oltre al recupero di un giorno di riposo) – veniva avvertito che avrebbe dovuto essere in servizio quella sera stessa: al rientro ad Aosta il R – si espone ancora nel ricorso – constatava che la sua domanda di ferie era stata alterata manualmente in modo da far risultare 3, anziché 4, i giorni di congedo effettivamente concessi;

- nel giugno del 2008 – tenuto conto dell’atteggiamento di avversità dei propri superiori – il ricorrente inoltrava direttamente al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza una lettera in cui elencava i diversi atti vessatori subiti sul luogo di lavoro ad opera del Commissario Capo C, evidenziando di non averne potuto riferire al Questore “per l’atteggiamento di ermetica chiusura” che questi, fin dall’inizio, aveva mostrato sulla vicenda;

- in data 8 luglio 2008 l’Assistente R veniva convocato dal Questore che lo rimproverava per atteggiamenti che - a suo dire - sarebbero stati indice di insubordinazione (la sparizione di una pagina del brogliaccio del corpo di guardia concernente fatti oggetto di contestazione;
annotazioni effettuate dal ricorrente sul medesimo brogliaccio in merito agli orari di entrata e di uscita dei funzionari, con le quali si sarebbe posta in essere una vera e propria attività di ‘dossieraggio’);

- in data 30 ottobre 2008 il Questore di Aosta dava avvio ad un nuovo procedimento disciplinare a carico del signor R;

- in data 13 novembre 2008 veniva notificata al ricorrente la contestazione degli addebiti nella quale si leggeva tra l’altro che: <<Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota n. 333-C/9104.6/132 del 19.06.2008, ha trasmesso al Questore di Aosta una nota indirizzata al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a firma della S.V., con richiesta di fornire elementi di informazione al riguardo. In tale scritto la S.V. ha riferito una serie di presunte vessazioni e reiterati atteggiamenti persecutori posti in essere nei Suoi confronti da parte del diretto superiore, Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. C A, Dirigente dell’U.P.G.S.P. della Questura di Aosta, che la S.V. non avrebbe potuto riferire al Questore di Aosta per il presunto “atteggiamento di ermetica chiusura” tenuto nei Suoi confronti da quest’ultimo in occasione del Suo incontro in data 27 febbraio 2008, tanto da far ipotizzare alla S.V. che il Questore di Aosta fosse “a conoscenza dell’agire sistematico del succitato Commissario”. Il Dott. C A è stato quindi chiamato dal Questore di Aosta, con nota n. 628P Div. Gab. Categ, A/4 del 25.6.2008, a fornire delucidazioni in ordine alle accuse mossegli dalla S.V. Con note U.P.G.S.P. prot. 524/08 e U.P.G.S.P. prot. 544/08, rispettivamente datate 30/06/08 e 08/07/08, indirizzate al Questore di Aosta il Dott. C A ha fornito esaustive e credibili delucidazioni che hanno evidenziato l’inconsistenza e la pretestuosità di quanto affermato dalla S.V. nella su citata nota indirizzata al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza>>;
si contestava poi come – a seguito di una verifica interna, disposta dal Questore ed effettuata proprio dal Commissario C, in ordine alla regolare tenuta del registro del Corpo di Guardia della Questura - sarebbero emerse le annotazioni fatte dal R “senza un valido motivo, (di) fatti privi di rilievo in merito allo specifico servizio, in particolare gli orari di entrata e di uscita del Questore, dei funzionari della Questura e di alcuni appartenenti al ruolo degli Ispettori. Nella circostanza è stato anche accertato che ignoti hanno strappato un foglio del citato registro ove erano riportate anche le Sue annotazioni relative ad un turno da Ella svolto al Corpo di guardia nel corso del quale si è verificato un episodio che ha originato un procedimento penale nei Suoi confronti per atti di scorrettezza in danno di un’impiegata civile”;
con lo stesso atto si rilevava inoltre che il ricorrente – in contrasto con quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 – aveva inviato la propria nota al Direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, senza seguire le vie gerarchiche;

- in data 30 dicembre 2008, il Vice Questore Aggiunto – in esito all’attività istruttoria – consegnava la relazione al Consiglio Provinciale di Disciplina;

- in data 24 gennaio 2009, il Consiglio Provinciale di Disciplina riteneva il ricorrente responsabile di tre violazioni disciplinari e proponeva l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi con la seguente motivazione: <<omettendo di rispettare la via gerarchica e proprio mentre sapeva di trovarsi all’esame del Capo della Polizia la definizione di un procedimento disciplinare promosso a suo carico davanti al Consiglio Provinciale di disciplina di Aosta, ha inoltrato alla predetta Autorità uno scritto, con il quale ha attribuito al proprio diretto superiore commissario capo dott. C Alessandro comportamenti vessatori e persecutori nei suoi confronti, rivelatisi inattendibili, ed ha avanzato l’ipotesi, del tutto infondata, che il Questore di Aosta ne fosse a conoscenza. successivamente, ha richiesto alla Procura della Repubblica di Aosta il sequestro di un atto presso l’ufficio del Questore di Aosta “a mezzo di personale direttamente dipendente che non provenga dai ruoli della Polizia di Stato”, avanzando in tal modo davanti all’Autorità Giudiziaria pesanti insinuazioni sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione della P.S. nel suo insieme>>;

- in data 14 aprile 2009 veniva notificato al ricorrente il decreto prot. 6 aprile 2009, n. 333-D/36019, con cui il Capo della Polizia Direttore-Generale della Pubblica Sicurezza disponeva la sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi (con i conseguenti effetti ‘ex lege’: privazione di parte della retribuzione mensile;
deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello della sospensione;
ritardo di due anni per una eventuale promozione o per l’aumento periodico o continuato di stipendio).

3. – Il decreto con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione della sospensione è oggetto di impugnazione insieme a tutti gli atti del procedimento (il verbale di delibera 24 gennaio 2009 con cui il Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Aosta ha proposto di infliggere al ricorrente la sanzione medesima;
la trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina;
la relazione conclusiva del funzionario istruttore in data 30 dicembre 2008;
la contestazione degli addebiti in data 13 novembre 2008;
la nota n. Div. Pers. Categ.

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