TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2025-01-13, n. 202500479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2025-01-13, n. 202500479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202500479
Data del deposito : 13 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2025

N. 00479/2025 REG.PROV.COLL.

N. 11292/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11292 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo :

- della delibera prot. -OMISSIS- adottata dal Consiglio superiore della magistratura in data 30 settembre 2024 e comunicata a mezzo pec al ricorrente in data 4 ottobre 2024, recante la revoca del -OMISSIS- dalle funzioni di giudice onorario di pace esercitata presso la sede di -OMISSIS-;

- della contestazione disciplinare adottata dalla Corte d’appello di Napoli – Ufficio di magistratura onoraria, con la quale si contestavano gli addebiti e si avviava il procedimento disciplinare, comunicata in data 8 novembre 2024;

- di ogni altro atto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti all’atto della sua piena conoscenza.

quanto ai motivi aggiunti presentati il 3 dicembre 2024 :

- della delibera prot. -OMISSIS- adottata in data 25 novembre 2024 dal Consiglio superiore della magistratura e comunicata a mezzo pec al ricorrente in data 27 novembre 2024, recante la revoca del provvedimento prot. -OMISSIS- del Csm, la riammissione nelle funzioni in esecuzione della sentenza del Tar Lazio Roma n. -OMISSIS- e la definitiva revoca del -OMISSIS- dalle funzioni di giudice onorario di pace esercitata presso la sede di -OMISSIS-;

- di ogni altro atto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti all’atto della sua piena conoscenza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio superiore della magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’esponente, già magistrato onorario assegnato all’Ufficio del giudice di pace di -OMISSIS-, impugnava, con il ricorso introduttivo, la delibera del Consiglio superiore della magistratura (Csm) del 30 settembre 2024 con la quale veniva revocato dalle funzioni.

2. Si costituiva in resistenza l’organo di autogoverno.

3. Con successivi motivi aggiunti veniva gravata la delibera Csm del 25 novembre 2024 con la quale veniva, nell’ordine, revocata la precedente delibera, riammesso in servizio il ricorrente, per poi nuovamente revocarlo dall’incarico onorario. Sul punto è da osservare come il Ministero della giustizia, prima di adottare il decreto di recepimento della decisione del plenum del Csm, faceva rilevare come il ricorrente non svolgesse piú le funzioni onorarie in ragione della mancata conferma ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, non essendosi

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