TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-07-15, n. 201000514

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-07-15, n. 201000514
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201000514
Data del deposito : 15 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00908/1995 REG.RIC.

N. 00514/2010 REG.SEN.

N. 00908/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 908 del 1995, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B D, rappresentato e difeso dagli avv. R M, P P, C M, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Comune di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

per la declaratoria di non spettanza dei contributi previdenziali per il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e per l’annullamento “per quanto di ragione” del provvedimento di cui alla comunicazione di data 11.09.1995, n. 80035 del Comune di Udine, riguardante l’invito a versare a favore del medesimo Comune la somma di £ 21.100.278, quale quota a suo carico per contributi previdenziali;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2009, con i quali si impugna l'ingiunzione di pagamento dd. 23.7.2009 della somma di € 16.593,12 a firma del dirigente del Servizio Entrate del Comune di Udine;Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. V F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, rubricato al n. 908/95, BERTOLI DANILO ha chiesto una pronuncia dichiarativa circa la non spettanza dei contributi previdenziali per il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare ed ha impugnato “per quanto di ragione”, il provvedimento di cui alla comunicazione di data 11.09.1995, n. 80035 del Comune di Udine, riguardante l’invito a versare a favore del medesimo Comune la somma di £ 21.100.278, quale quota a suo carico per contributi previdenziali.

Il ricorrente, dipendente del Comune di Udine, ha ricoperto la carica di Deputato al Parlamento della Repubblica dal 1°.

7.1987 al 14.4.1994, rimanendo, per tutto questo periodo, collocato in posizione di aspettativa per mandato parlamentare;
deducendo due mezzi, incentrati sui vizi di violazione di legge (violazione dell’art. 71 del D.Lgs. n. 29 del 1993, in relazione all’art. 4 della legge n. 1261 del 1965) ed “eccesso di potere desumibile dalla immotivata violazione di una prassi consolidata”, si duole del fatto che il Comune di Udine gli abbia richiesto il versamento di complessive £ 21.100.278 a titolo di contributi previdenziali per il periodo trascorso in aspettativa, ed insta affinchè venga accertato e dichiarato che i contributi medesimi non sono da lui dovuti.

Con motivi aggiunti notificati l’11.8.2009 – dopo che il ricorso principale era stato reiscritto nel ruolo ordinario a seguito dell’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto di perenzione n. 708/06 - il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento del 23.7.2009 della somma di € 16.593,12 a firma del Dirigente del Servizio Entrate del Comune di Udine, dovuta a titolo di contributi previdenziali.

L’intimato Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

La causa è stata introitata dal Collegio ed è passata in decisione nella pubblica udienza del 9.6.2010.

Con ordinanza n. 24 del 17.12.2009 il Tribunale aveva ritenuto indispensabile, ai fini di decidere il ricorso, acquisire:

1) copia delle deliberazioni della Giunta comunale di Udine n. 3852 del 27.9.1994, n. 1510 del 19.4.1994 e n. 3167 del 3.8.1994, recanti il recepimento della circolare telegrafica del Ministero del Tesoro n. 84, prot. n. 360/60106: atti di cui è cenno nelle note del Comune di Udine prot. n. 27522 e 70361 in data 28.10.1994, versate al processo;

2) ulteriori eventuali elementi informativi concernenti la controversia.

La documentazione in parola avrebbe dovuto essere depositata a cura dell’ intimato Comune di Udine, in triplice copia di cui almeno una autentica, presso la Segreteria di questo Tribunale, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Il Comune ha ottemperato alla suddetta ordinanza, depositando la surriferita documentazione.

Ciò posto e venendo all’esame del merito del ricorso, occorre premettere che l’art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (decreto recante la “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”), citato dal ricorrente, così recitava all’epoca dei fatti per cui è causa (la normativa è stata successivamente novellata con D.Lgs. n. 165 del 2001):

“71. Aspettativa per mandato parlamentare.

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti;
di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993.

5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

A sua volta, l’art. 88 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall’art. 4 della legge n. 1261 del 1965 – disposizione anch’essa richiamato dal B – dispone che:

“I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

[…….]

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

[…….]”.

La giurisprudenza – osserva il Collegio – ha stabilito che è principio generale nel nostro ordinamento quello secondo cui l’aspettativa senza assegni comporta, ove non vi sia una disciplina speciale che disponga diversamente – come quella di cui all’art. 2 della legge n.816/85, riguardante l’aspettativa senza assegni per la copertura di cariche elettive presso gli enti locali – non rinvenibile nel caso di specie, una contribuzione a carico dell’Amministrazione e un’altra a carico del dipendente (Cfr. T. A.R. Toscana, 29 marzo 2004, n. 880).

Più specificatamente, una volta stabilito che il periodo di aspettativa deve intendersi parificato, agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, al servizio effettivo, l’obbligo dell’Amministrazione di appartenenza di versare alle gestioni competenti, in relazione a tutti i periodi considerati utili per il conseguimento del suddetto trattamento, i relativi contributi, recuperando dai dipendenti interessati le quote a loro carico, costituisce un principio generale operante da sempre nel pubblico impiego: principio implicitamente confermato dall’art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e ribadito nella circolare telegrafica del Ministero del tesoro n. 84 del 1993, nonchè in quella del Prefetto di Udine del 12.4.1995 (circolari versate agli atti del giudizio).

Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto opina l’istante, anche nella vigenza dell’art. 4 della legge n. 1261 del 1965 il dipendente in aspettativa per mandato parlamentare era tenuto a corrispondere i contributi previdenziali.

Quanto ai motivi aggiunti notificati l’11.8.2009 – assorbite le eccezioni di inammissibilità per difetto di valida procura e per difetto di giurisdizione dedotte dal resistente Comune - essi seguono la sorte del ricorso principale, posto che la causa petendi è identica a quest’ultimo.

Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno, pertanto, respinti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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