TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201700931

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201700931
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700931
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2017

N. 00931/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00485/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2017, proposto da:
C. L., rappresentata e difesa dagli avvocati A G L, M M e V R, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del

TAR

Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, sezione civile, n. 163 del 2015, pubblicata il 30 gennaio 2015, resa nel giudizio iscritto al r.g. n. 566 del 2008, notificata al Ministero della salute in data 25 giugno 2015 e all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona il 30 giugno 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 163 del 30 gennaio 2015, pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona (nel ricorso, per errore, viene indicata, quale autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, il Tribunale civile di Roma;
tuttavia, dal titolo esecutivo prodotto in giudizio con le prove delle avvenute notifiche e da tutta la restante documentazione agli atti si evince chiaramente che tale erronea menzione sia il frutto di un mero refuso, essendo la domanda della ricorrente inequivocabilmente riconducibile alla sentenza indicata in epigrafe).

Con quest’ultima, pronunciata in parziale riforma della sentenza del Tribunale civile di Ancona n. 576 del 2007, lo Stato italiano, e per esso il Ministero della Salute, è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 109.538,00, maggiorata degli interessi legali secondo le modalità ivi precisate, a titolo di risarcimento del danno da -OMISSIS-, nonché alla corresponsione della frazione di un terzo delle spese dei due gradi di giudizio liquidate in motivazione, oltre accessori di legge.

La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata presso la sede del Ministero intimato in data 25 giugno 2015, ma ciononostante la ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditrice.

Conseguentemente, ella agisce in questa sede per l’integrale esecuzione della pronuncia in questione mediante la corresponsione, in proprio favore, delle somme di cui si è accertato il diritto, oltre accessori di legge;
chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di sua perdurante inerzia, nonché la fissazione della somma che il Ministero della Salute dovrà versare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’ulteriore violazione del giudicato, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Il Ministero, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 22 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

II.

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