TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2019-09-28, n. 201902040
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Pubblicato il 28/09/2019
N. 02040/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2019, proposto da
X H, rappresentato e difeso dagli avvocati I L, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento ID 936888, emesso dalla Questura di Milano in data 22/11/18 e notificato in pari data al ricorrente, con il quale la Questura di Milano decretava l’irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 17/07/18 (assicurata n. 061515097722).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il Pres. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In via preliminare, il Tribunale evidenzia che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione in via semplificata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che, a seguito del riesame della fattispecie eseguito in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 283/2019, il diniego impugnato è stato revocato dall’amministrazione in autotutela, con conseguente riattivazione della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno.
In tale contesto, pur non potendosi ritenere soddisfatta la pretesa vantata dal ricorrente, resta fermo che egli non è più portatore di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, poiché il provvedimento gravato è già stato rimosso dall’amministrazione.
Sulla base degli elementi suindicati, il Tribunale deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, cpa.
La circostanza che la revoca sia stata determinata dalla valorizzazione di elementi sopraggiunti depositati in giudizio dal ricorrente induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese.