TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2024-03-12, n. 202405008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2024-03-12, n. 202405008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405008
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 05008/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dato in Bari il 24 luglio 2023, notificato il 31 luglio 2023, recante “ Comunicazione esito valutazione ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 60 cod. proc. amm.;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa F V D M;


Considerato che:

- con ricorso originariamente proposto innanzi al TAR Puglia – Lecce, il sig. -OMISSIS-, maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri, ha impugnato la nota del Comando Legione carabinieri Puglia del 24 luglio 2023, con la quale gli è stato comunicato il giudizio di non idoneità espresso nei suoi riguardi dalla Commissione di valutazione e avanzamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione all’avanzamento a scelta al grado superiore di luogotenente, per l’aliquota 31 dicembre 2022;

- in particolare, nella nota impugnata: (i) è stato richiamato il verbale della Commissione n. -OMISSIS- del 12 luglio 2023, rendendo noto all’interessato di essere stato giudicato “non idoneo all’avanzamento , in quanto, nell’ultimo periodo oggetto di scrutinio, ritenuto il più pregnante ai fini dell’eventuale progressione di carriera, ha fornito un rendimento complessivo al di sotto della sufficienza, avendo rivelato carenza delle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore ”; (ii) è stato comunicato al maresciallo maggiore -OMISSIS-che “ Avendo riportato consecutivamente due giudizi di non idoneità, sarà nuovamente valutato nel quarto anno successivo all’ultima valutazione (31.12.2026) ”;

- il ricorrente ha allegato che l’atto impugnato sarebbe affetto da “ Eccesso e sviamento di potere – violazione di legge – manifesta carenza ed estrema illogicità della motivazione – motivazione assente e/o meramente apparente ”, in quanto l’interessato avrebbe riportato per circa quarant’anni giudizi positivi e, nonostante tale dato, sarebbe stato reputato immeritevole di promozione, senza alcuna motivazione specifica; l’assenza di motivazione renderebbe, perciò, il giudizio arbitrario e illogico;

- con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 27 dicembre 2023, la Sezione Seconda del TAR Puglia – Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato quale giudice competente il TAR Lazio – Roma, evidenziando “ (...) che la controversia involge atti statali di carattere generale, i cui effetti non sono limitati ad un ambito territoriale regionale e per i quali, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 3, cod. proc. amm., è inderogabilmente competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma ” e precisando, inoltre, come “ (...) nella specie, non possa trovare applicazione il criterio speciale dettato in materia di pubblico impiego dall’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi – appunto - di una procedura di avanzamento, ovvero di una procedura espletata “su base nazionale”, atta a incidere – in quanto tale – anche sulla consistenza organica del ruolo degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri ”;

- con atto notificato il 27 dicembre 2023 e depositato il 4 gennaio 2024, il ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi a questo

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