TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-07-29, n. 202201396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-07-29, n. 202201396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201396
Data del deposito : 29 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2022

N. 01396/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01178/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento

-del decreto di rigetto emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro (-OMISSIS-) in data -OMISSIS-e notificato in pari data, con il quale è stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 luglio 2022 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Nel corso nel 2016, al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, con validità di tre mesi, in quanto la Procura di Trapani ha ritenuto che lo stesso potesse fornire un contributo indispensabile sulle indagini investigative afferenti al procedimento penale n.-OMISSIS-mod. 21.

2. – In data 7 dicembre 2016, la predetta Procura ha comunicato che il ricorrente “non risulta indispensabile” ai fini della prosecuzione del procedimento.

3. – Successivamente a tale comunicazione, il ricorrente è risultato, quindi, destinatario del provvedimento -OMISSIS-, con cui la Questura di Catanzaro ha rigettato la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per ragioni di giustizia (provvedimento impugnato con altro giudizio avanti al

TAR

Catanzaro).

4. – Il ricorrente ha presentato allora un’ulteriore istanza in data 4 luglio 2018, volta a ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

5. – Con decreto -OMISSIS- la medesima Questura ha rigettato questa seconda istanza di rinnovo per le seguenti motivazioni:

i) l’istanza non è corredata da motivazione idonea a giustificare il ritardo con la quale la stessa è stata presentata, in violazione del disposto dell’art. 5, comma 4, T.U. dell’Immigrazione;

ii) il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione utile ad aggiornare la propria condizione sul territorio dello Stato;

iii) non sono presenti i presupposti per il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, in quanto il permesso per motivi di giustizia non è convertibile in permesso di attesa occupazione.

6. – Il ricorrente ha svolto nei confronti del suddetto provvedimento di rigetto le seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e 10 bis legge n. 241/1990, non essendo stata inviata né la comunicazione di avvio del procedimento, né il preavviso di rigetto;

2) Violazione e/o falsa applicazione ex art. 2 D.Lgs. n. 159/2011 per insussistenza dei presupposti applicativi della norma;

3) Eccesso di potere per erronea valutazione delle circostanze di fatto, illegittimità manifesta dell’atto – difetto di istruttoria e mancanza di specifica motivazione – violazione dei precetti di logica, razionalità e congruità.

Secondo il ricorrente, nel provvedimento impugnato non sarebbero fornite motivazioni concrete sulle circostanze che hanno indotto il Questore a rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il provvedimento impugnato si baserebbe, inoltre, sull’errato presupposto che l’odierno ricorrente non sia stato rintracciato dalla Questura, manifestando così disinteresse a regolarizzare la propria posizione sul territorio Italiano. Il ricorrente, tuttavia, aveva eletto domicilio presso il suo legale. Pertanto, la Questura avrebbe dovuto notificare eventuali atti al ricorrente presso il domicilio eletto.

Infine, il ricorrente, in data 17 luglio 2018 ha avviato le pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni di inizio attività di commercio al dettaglio ambulante di abbigliamento e accessori presso il Comune di-OMISSIS-.

7. – Si è costituita in causa l’Amministrazione resistente per chiedere il rigetto del ricorso.

8. – Con ordinanza -OMISSIS-del 28 settembre 2018, questo TAR ha rigettato l’istanza cautelare “ ritenuto che le doglianze formulate con il ricorso non siano assistite da elementi di fondatezza atteso che il provvedimento questorile è motivato sul rilievo dell’irreperibilità dell’interessato e dell’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 5, comma 4, del T.U.I.;
Tenuto conto che il ricorrente non ha allegato all’istanza documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite per il rilascio del permesso di soggiorno e che ai fini del rilascio e, come nel caso di specie, del rinnovo del permesso di soggiorno all'extracomunitario, l'onere di allegazione documentale va soddisfatto nel corso del procedimento e non in sede giurisdizionale avverso il diniego (v. T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 26 luglio 2018, n. 459). Ritenuto pertanto che la sussistenza di ragioni obiettivamente preclusive all’accoglimento dell’istanza di rilascio del permesso renda recessiva la dedotta violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990
”.

9. – La causa è stata assegnata in decisione alla pubblica udienza straordinaria del 1 luglio 2022, svolta in modalità telematica secondo le previsioni dell'art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176.

10. – Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che debba, pertanto, essere rigettato.

11. – Si osserva, innanzitutto, che il provvedimento di rigetto è fondato su plurime motivazioni tra loro autonome. È sufficiente, dunque, riconoscere la validità anche di una sola di esse per ritenere legittimo il provvedimento impugnato in questa sede.

12. – Ciò precisato, deve evidenziarsi come vada esente da censure la motivazione addotta dalla Questura inerente la mancanza, nel caso di specie, dei presupposti per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in permesso di attesa occupazione.

Tale permesso di soggiorno, infatti, per la peculiarità dei motivi per cui è concesso, può essere prorogato negli stretti casi indicati dalla norma di cui al D.p.r. n. 349 del 1999, art. 11, ma non può essere oggetto di conversione, proprio perché viene rilasciato per particolari motivi, ovvero quelli di giustizia.

Secondo l’orientamento interpretativo più recente della giurisprudenza amministrativa, avallato anche dal Consiglio di Stato, infatti, “ la convertibilità del permesso di soggiorno ex art. 11, co. 1, lett. c-bis), D.P.R. 394/1999 per motivi di giustizia […] non è né espressamente prevista dalla disposizione generale dell’art. 14 del D.P.R. 394/1999, che elenca i titoli di soggiorno convertibili, né tanto meno esiste alcun’altra disposizione normativa specifica che preveda la convertibilità del titolo di soggiorno in esame. Ciò comporta che, non conoscendo l’ordinamento giuridico italiano alcun principio di generale convertibilità delle varie tipologie di titolo di soggiorno, per cui la convertibilità va considerata piuttosto quale eccezione alla regola, nei soli casi tassativamente previsti, il permesso di soggiorno per motivi di giustizia deve essere considerato non convertibile, in virtù del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (Consiglio di Stato 12 ottobre 2017, n. 4738).

Alla luce di ciò, l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in permesso di lavoro per attesa occupazione non poteva essere accolta dalla Questura.

Quest’ultima ha, di conseguenza, legittimamente emesso un provvedimento di rigetto dell’istanza del ricorrente.

13. – Per completezza, si evidenzia inoltre come il ricorrente non abbia allegato all’istanza la documentazione necessaria, affinché l’Amministrazione potesse vagliare la sussistenza delle condizioni stabilite per il rilascio del permesso di soggiorno.

Ciò rappresenta un elemento preclusivo all’accoglimento dell’istanza.

Si richiama infatti il costante orientamento giurisprudenziale – già citato nell’ordinanza cautelare – secondo cui, ai fini del rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno all'extracomunitario, l’onere di allegazione documentale va soddisfatto nel corso del procedimento e non in sede giurisdizionale avverso il diniego (ex multis Consiglio di Stato sez.

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