TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-05-28, n. 202206902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-05-28, n. 202206902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206902
Data del deposito : 28 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2022

N. 06902/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08385/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8385 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C P Z in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo,

delle determinazioni non cognite con cui la Direzione di Commissariato della Marina Militare di -OMISSIS- ha disposto, inaudita altera parte, la sospensione del trattamento economico dirigenziale corrisposto in favore del ricorrente, ufficiale della Marina Militare Italiana del Corpo della Stato Maggiore, ivi espressamente compresi:

il foglio -OMISSIS- della stessa “-OMISSIS- -OMISSIS-”;

l’atto dispositivo -OMISSIS-;

determinazioni tutte conosciute a seguito della ricezione del provvedimento n. -OMISSIS-;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi comprese, ove occorra, le circolari-OMISSIS-;

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l’annullamento

della determinazione prot. n.-OMISSIS-, con cui la Direzione di Commissariato della Marina Militare di -OMISSIS- ha riscontrato la raccomandata del ricorrente n. -OMISSIS-;

della determinazione prot. n. -OMISSIS-, con cui la Direzione di Commissariato della Marina Militare di -OMISSIS- ha deliberato di procedere nei confronti del ricorrente al recupero delle competenze stipendiali, in misura da determinarsi con successivo atto dispositivo;

della determinazione prot. n. -OMISSIS-, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha riscontrato la richiesta prot. n. -OMISSIS-, in data 10.4.2013, della Direzione di Commissariato della Marina Militare di -OMISSIS-;

dell'atto dispositivo n.-OMISSIS-, con cui si è stabilito a carico del ricorrente l'addebito del trattamento economico nella misura di-OMISSIS-;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Ufficiale superiore del Ruolo normale della Marina militare, espone di essersi arruolato nel corpo militare l’8 gennaio 1996 quale allievo ufficiale di complemento e di essere stato nominato aspirante guardiamarina il 27 marzo 1996 e guardiamarina di complemento il 27 luglio 1996.

Rappresenta poi come, in considerazione del fatto che il rapporto di servizio così instaurato era a termine, egli decideva di intraprendere definitivamente la carriera militare, partecipando al concorso per il servizio permanente effettivo, superato il quale veniva ammesso alla frequenza dei corsi di formazione presso l'-OMISSIS-a partire dal 2 ottobre 1996.

In seguito veniva nuovamente promosso guardiamarina il 14 ottobre 1998, sottotenente di vascello il 14 ottobre 2000 e tenente di vascello il 14 ottobre 2004

Da ultimo rappresenta come dopo che, a partire dal 29 aprile 2009, il trattamento economico di cui beneficiava era stato oggetto di omogeneizzazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, lettera a) e comma 3 bis della l. 8 agosto 1990 n. 231, nel 2013 l’amministrazione di appartenenza disponeva, nei suoi confronti, una decurtazione di -OMISSIS-.

Avverso le determinazioni con cui la Direzione del Commissariato della Marina Militare di -OMISSIS- ha disposto la sospensione del trattamento economico dirigenziale a lui inizialmente corrisposto e avverso gli atti presupposti indicati nel provvedimento n. -OMISSIS-, il ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

I. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990:

II. Eccesso di potere. Violazione degli artt. 1780 e 1781, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, Violazione dell’art. 5, comma 3, lettera a) e comma 3 bis della l. 231/1900. Illogicità e ingiustizia manifesta. Errore nei presupposti. Carenza assoluta di motivazione.

Il Ministero della difesa, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi gravato, unitamente agli atti presupposti, la determinazione prot. n.-OMISSIS-, con cui la Direzione di Commissariato della Marina Militare di -OMISSIS- ha deliberato di procedere nei suoi confronti al recupero delle competenze stipendiali, e l’atto dispositivo n.-OMISSIS- con cui si è stabilito a suo carico l'addebito del trattamento economico nella misura di-OMISSIS-.

Avverso i provvedimenti impugnati ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

I. Eccesso di potere. Violazione degli artt. 1780 e 1781, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, Violazione dell’art. 5, comma 3, lettera a) e comma 3 bis della l. 231/1900. Illogicità e ingiustizia manifesta. Errore nei presupposti. Carenza assoluta di motivazione.

II. Violazione della circolare -OMISSIS-.

Con ordinanza cautelare n. 4895 del 12 dicembre 2013, la domanda di tutela interinale è stata rigettata “ Considerato che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione, non presenta sufficienti elementi di fondatezza atteso che il periodo di servizio svolto dal ricorrente in qualità di Allievo dell’-OMISSIS- non appare computabile ai sensi della disciplina normativa di riferimento, non rivestendo il ricorrente né il grado di Ufficiale né la qualifica di Aspirante ”.

L’appello avverso la suddetta ordinanza è stato respinto con ordinanza del Consiglio di Stato n. 957 del 5 marzo 2014 “Ritenuto che le deduzioni di parte appellante, volte a valorizzare la conservazione dell’anzianità giuridica, non consentono di obliterare il profilo attinente allo suo status di Allievo e non di Aspirante, nel periodo di attività svolta nell’-OMISSIS-”.

All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, come già rilevato in sede cautelare, è infondato.

L’amministrazione resistente aveva inizialmente attribuito all’esponente il trattamento economico dell’omogeneizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis), L. n. 231/1990, sulla base di un conteggio del periodo utile, che riconosceva all'interessato la maturazione di 13 anni di servizio senza demerito nella nomina a ufficiale.

Successivamente, la p.a. ha quindi ritenuto che, a fini del beneficio dell’omogeneizzazione stipendiale non fosse computabile il periodo di servizio biennale nel corso del quale il ricorrente aveva frequentato il corso normale presso l’Accademia navale, non avendo l’interessato, in tale periodo, rivestito né il grado di ufficiale né la qualifica di aspirante, ma solo quella di allievo.

Tanto chiarito, rileva il Collegio che l’art. 5, comma 3-bis), L. n. 250/2001 a decorrere dall’1 aprile 2001 ha inteso attribuire agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante lo stipendio spettante rispettivamente al Colonnello e al Brigadier Generale e gradi equiparati.

La littera legis è chiara, pertanto, nell'indicare il dies a quo, per il decorso del termine utile, dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante, conferendo anche rilievo alla continuità del servizio reso in tale qualità.

La ratio della disposizione in argomento è invero quella di rendere il dovuto riconoscimento alla specifica professionalità degli ufficiali, cosicché nel computo dell’anzianità di servizio, ai fini considerati, non può essere incluso il periodo in cui il soggetto non abbia svolto il servizio nella qualità di ufficiale, nella specie coincidente con l’arco temporale di formazione presso l’-OMISSIS- (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 2 luglio 2019, n. 8571).

In tal senso depone l’ulteriore circostanza che la norma in esame richiama un altro elemento costitutivo della fattispecie, vale a dire quello di aver prestato servizio da ufficiale “senza demerito”, conseguendone, come logico corollario di tale premessa, che se il soggetto non ha svolto il servizio nella qualità di ufficiale non è possibile documentare la modalità del servizio stesso, che deve essere stato reso “senza demerito” (T.A.R. Lazio, Roma sez. I bis 3 novembre 2021, n. 11232).

Nel caso in esame è lo stesso ricorrente che riferisce di aver rinunciato al grado per rivestire lo status di allievo ufficiale dei ruoli normali, circostanza che importa la perdita del grado di ufficiale precedentemente rivestito, (cfr. per una diffusa ricostruzione, T.A.R. Genova, sez. I, 27 luglio 2021, n. 720).

Neppure in favore del ricorrente possono valere il richiamo all’art. 1780 c.o.m., atteso che la disposizione, pur operando sul piano retributivo, non vale a modificare lo status ricoperto dal militare o alla circolare 1 dicembre 1999 n. -OMISSIS-, laddove invocata al fine di pervenire a un approdo ermeneutico che confligge con il chiaro dettato di una norma primaria, quale l’art. 5, comma 3, della legge n. 231/1990.

L’erroneo percepimento da parte del ricorrente dell’omogeneizzazione stipendiale, a causa della non corretta inclusione nel computo anche del servizio svolto in qualità di allievo, ha quindi comportato l’obbligo, da parte della resistente p.a., di attivare il recupero di quanto indebitamente corrisposto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 875).

Sul punto, il Collegio aderisce all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, secondo cui è legittimo il recupero delle somme, non tenendo conto della buona fede del percipiente e considerando il recupero come un atto dovuto non rinunziabile, poiché espressione di una funzione pubblica vincolata (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2651).

In capo all’amministrazione che abbia effettuato un pagamento indebitamente dovuto ad un proprio dipendente è riconosciuta infatti una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo alla restituzione, alla quale si contrappone -avendo gli atti, che si riferiscono ad un credito derivante da un rapporto di impiego, natura paritetica e non autoritativa- una correlativa obbligazione del dipendente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 2 luglio 2019, n. 8571).

La natura di atto dovuto del provvedimento rende irrilevante la lamentata violazione delle garanzie partecipative e il riferimento alle disposizioni applicate esclude la ricorrenza della pure lamentata carenza motivazionale dell’atto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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