TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-11-03, n. 201602010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-11-03, n. 201602010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201602010
Data del deposito : 3 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2016

N. 02010/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02845/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2845 del 2012, proposto da:
- Alpina Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M L D T e F V ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Cappuccio n. 13;

contro

- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. P P ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;

- il Parco delle Groane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- Comune di Senago, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/3814 del 25 luglio 2012, recante l’approvazione della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco delle Groane, pubblicata sul B.U.R.L. – Serie Ordinaria – n. 32 del 7 agosto 2012;

- di ogni altro atto al precedente permesso, connesso o conseguente e, in particolare tra gli altri, del decreto del Direttore Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia n. 6892 del 12 luglio 2010, con il quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale per l’istruttoria relativa alla variante al P.T.C. del Parco delle Groane nella sua versione controdedotta;
del decreto del Direttore Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n. 1334 del 22 febbraio 2012 con il quale è stato ricostituito e integrato il Gruppo di Lavoro;
del decreto n. 5604 del 26 giugno 2012 della Struttura strumenti per la pianificazione della Regione Lombardia;
del decreto n. 11259 del 25 novembre 2011 della Struttura Valorizzazione Aree Protette e Biodiversità della Regione Lombardia;
della nota del 16 aprile 2012 del Delegato alla Trasparenza del Dirigente della U.O. Sistema dei controlli regionali, con la quale è stato espresso parere favorevole all’istruttoria svolta dal Gruppo di Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica dell’8 luglio 2016, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 12 novembre 2012 e depositato il 30 novembre successivo, la società ricorrente ha impugnato deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/3814 del 25 luglio 2012, recante l’approvazione della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco delle Groane, pubblicata sul B.U.R.L. – Serie Ordinaria – n. 32 del 7 agosto 2012, unitamente agli atti alla stessa presupposti e connessi.

La società ricorrente è proprietaria nel Comune di Senago di un’area di circa 5.000 mq, ricompresa altresì nel perimetro del Parco delle Groane. Tale compendio – foglio 32, mappali n. 112 e n. 115 – è interessato da un programma integrato di intervento finalizzato alla realizzazione di edifici, come da convezione sottoscritta con il Comune di Senago in data 10 dicembre 2008, modificata il 29 dicembre successivo;
in data 8 ottobre 2008, il Parco delle Groane accordava parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione delle opere e dei manufatti (dormitori e baracche) a servizio del cantiere per realizzare gli edifici. Con l’atto di proroga del 21 marzo 2011, il Parco evidenziava altresì che l’area di proprietà della ricorrente, in origine ricadente in zona di riqualificazione ambientale con indirizzo agricolo, era stata classificata quale zona di pianificazione comunale orientata dalla Variante generale al P.T.C. del Parco adottata con la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 16 del 29 maggio 2009. La Regione Lombardia, con la deliberazione della Giunta regionale n. IX/3814 del 25 luglio 2012, impugnata nella presente sede, ha approvato la Variante generale al P.T.C. del Parco, non recependo tuttavia la qualificazione dell’area di proprietà della ricorrente da zona di riqualificazione ambientale con indirizzo agricolo a zona di pianificazione comunale orientata e riconfermando quindi l’originaria destinazione della stessa, in contrasto con le proposte dell’Ente Parco e del Comune di Senago.

Assumendo l’illegittimità di siffatta modifica della Variante generale al P.T.C. del Parco, sono stati eccepiti, in primo luogo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, secondo comma, della legge regionale n. 86 del 1983 e dell’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2007, l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, la carenza di motivazione, la contraddittorietà, lo sviamento, l’incompetenza e la violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa.

Successivamente sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge regionale n. 12 del 2005 e dell’art. 17 della legge regionale n. 86 del 1983, in relazione all’art. 57 del D. Lgs. n. 112 del 1998, l’eccesso di potere e l’omessa fase procedimentale.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2016, dopo che il Collegio ha eccepito in via preliminare un possibile difetto di legittimazione della ricorrente in ordine al primo motivo di ricorso, i difensori delle parti hanno discusso;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

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