TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-03-18, n. 202405425
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Testo completo
Pubblicato il 18/03/2024
N. 05425/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09407/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9407 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V M, rappresentata e difesa dagli avvocati F L, D C, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Genico Piccolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Virginia Alessio, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
a) del provvedimento DET. DG. 203/2022, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 31 maggio 2022 (doc.1), con il quale in Direttore Generale dell'AIFA –Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la “Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario della comunicazione Area III - posizione economica F 1 - nel ruolo del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 24, del 26 marzo 2021”;
b) della nota del 14 luglio 2022 (doc.2) a firma del Segretario della Commissione di Concorso, trasmessa in allegato alla comunicazione prot. 0084741 del 18 luglio 2022 (doc.3), con la quale, in riscontro all'istanza di riesame dell'esito della procedura concorsuale datata 20 giugno 2020 (doc.4), la Commissione ha ribadito la valutazione espressa con il provvedimento impugnato sub a), così illustrando le ragioni della sua determinazione:
- “l'esperienza lavorativa presso l'azienda farmaceutica Pfizer Italiana srl non è stata ritenuta attinente al profilo messo a concorso”;
- “il Master in Business Administration (MBA) non è stato ritenuto afferente all'ambito della comunicazione, oggetto del bando di concorso”.
c) dei verbali delle sedute di valutazione (dagli estremi non conosciuti);
d) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso l'atto di presa di servizio da parte del dott. Genico Piccolo in qualità vincitore del concorso, quarto nella graduatoria complessiva della procedura;
ed in via subordinata
e) per quanto occorra e possa, del bando di concorso (doc.5) nella parte in cui omette l'indicazione delle modalità da seguire affinché un titolo conseguito all'estero – non necessario alla partecipazione alla procedura – potesse essere riconosciuto ai fini del conseguimento del punteggio previsto per la selezione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da M Valeria il 2/11/2022:
per l'annullamento
di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo in ragione degli ulteriori profili di illegittimità evincibili dai documenti che sono stati trasmessi alla ricorrente in data 8 agosto 2022 ed alle difese di parte resistente rese per la fase cautelare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco e di Genico Piccolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato l’esito del concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dall’AIFA “ per il conferimento di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario della comunicazione Area III – posizione economica F 1 - nel ruolo del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ” e la nota con la quale, in riscontro all’istanza di riesame dell’esito della procedura concorsuale, la Commissione ha ribadito la valutazione espressa con il provvedimento impugnato sub a), così illustrando le ragioni della sua determinazione: - “ l’esperienza lavorativa presso l’azienda farmaceutica Pfizer Italiana srl non è stata ritenuta attinente al profilo messo a concorso ”; - “ il Master in Business Administration (MBA) non è stato ritenuto afferente all’ambito della comunicazione, oggetto del bando di concorso ”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia, di imparzialità, e di trasparenza di cui all’art.1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 2 del dPR n. 487 del 1994. Violazione e falsa applicazione dell’art.35 del