TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-05-24, n. 201201029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-05-24, n. 201201029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201029
Data del deposito : 24 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01111/2008 REG.RIC.

N. 01029/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01111/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2008, proposto dalla Viro Mare S.a.s. di V. Uva &
C., rappresentata e difesa dall'avv. G N, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del decreto 12 maggio 2008 prot. 3175, con cui il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Bari e Foggia annullava l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un opificio per la costruzione di imbarcazioni con annessa palazzina uffici, rilasciata dal Dirigente della Ripartizione urbanistica del Comune di Monopoli (provvedimento 20 marzo del 1008 n. 13.560);

nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa (ove occorra) la nota di trasmissione 12 maggio 2008 prot. 3175.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. G N;

All’odierna udienza la ricorrente, tramite il difensore, ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione.

Di conseguenza, a norma degli artt. 35, primo comma, lett. c), e 85, nono comma, del codice del processo amministrativo, nulla resta al Collegio se non dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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