TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901917

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901917
Data del deposito : 22 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02382/2004 REG.RIC.

N. 01917/2009 REG.SEN.

N. 02382/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2004, proposto da L V, rappresentato e difeso dall'avv. I L, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai n. 29;

contro

la Regione Puglia, non costituita;

l’Azienda U.S.L. Ba/5, non costituita;

il Comune di Putignano, non costituito;

nei confronti di

Laera Maria T., non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia. n. 296 del 25.3.2003, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 36 del 3.4.2003, avente ad oggetto “Art. 1 Legge 362 del 08/11/91. Revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni compresi nel territorio dell'A.U.S.L. BA/5 Biennio 95/96-97/98-99/00”;

- di ogni atto prodromico, consequenziale e connesso alla richiamata delibera, ancorché non conosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2009 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il dottor L é farmacista, titolare dal 1996, a seguito di concorso, della settima sede farmaceutica – rurale - del comune di Putignano.

Tale sede fu istituita con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 1988 n. 531. I suoi precisi confini non vennero all'epoca identificati, perché la Regione si limitò a precisare che la sede farmaceutica era "individuata in località S. Pietro a Piturno, comprendente l'intero territorio della località".

Il medesimo farmacista ha impugnato la delibera G.R. n. 296 del 25 marzo 2003, avente ad oggetto “Art. 1 Legge 362 del 08/11/91. Revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni compresi nel territorio dell'A.U.S.L. BA/5 Biennio 95/96-97/98-99/00”, contestando la delimitazione della zona come operata dalla Giunta regionale.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento per violazione dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell'articolo 22 della legge regionale 20 luglio 1984 n. 36 e per eccesso di potere, sotto i profili della manifesta irrazionalità e del difetto d’istruttoria e di motivazione.

In sintesi, l'interessato lamenta che alla sede di cui è titolare è stata riservata solo un'angusta porzione di territorio comunale, scarsamente abitato tranne che nella borgata di S. Pietro Piturno, in cui sorgono alloggi pubblici;
l'individuazione dei confini è avvenuta secondo un tracciato non lineare che comunque rende difficoltoso il collegamento con la strada statale 172 che rappresenta l'unico asse viario attrezzato della zona. Il tutto comporta che il bacino di utenza ammonti a soli 1544 abitanti.

Secondo la prospettazione attorea, tale opzione comporta altresì che la deliberazione non consegua gli scopi suoi propri, di migliorare la distribuzione dei prodotti farmaceutici sul territorio, esigenza la cui soddisfazione viene impedita dall'impossibilità di collocare l'esercizio farmaceutico in un luogo più agevolmente raggiungibile.

Detta finalità sarebbe stata meglio perseguita se fosse stata approvata la delimitazione della settima farmacia, come proposta inizialmente dall'Azienda sanitaria locale BA/5 (nota 4 novembre 2002 prot. 770/SF) e recepita dall’Amministrazione comunale di Putignano (delibera di Giunta 19 novembre 2002 n. 149).

Le censure sono infondate.

In sostanza, il ricorrente intende ottenere, attraverso l'annullamento della delibera regionale che tale risultato gli preclude, una più favorevole collocazione territoriale della propria farmacia, posta in un punto più vicino ai flussi di traffico e al servizio di un più ampio bacino di utenza.

I confini fissati con il gravato provvedimento invece gli impediscono qualsiasi trasferimento nei luoghi cui ambisce.

Al contrario di quanto dedotto, però, la scelta regionale non costituisce né una violazione della normativa di settore, né una determinazione inidonea a soddisfare l'interesse pubblico, essendo invece specificamente e consapevolmente diretta a garantire un corretto servizio pubblico farmaceutico.

È evidente infatti che, come emerge dalla premessa della delibera della Giunta di Putignano 19 novembre 2002 n. 149, la settima farmacia fu istituita appositamente perché servisse la popolazione della borgata di S. Pietro Piturno, interessata da un intervento di edilizia economica e popolare.

Il legislatore, di fronte a queste ipotesi, di residenti in luoghi scarsamente abitati o mal collegati e correlativamente di sedi farmaceutiche poco appetibili, ha sempre predisposto misure specifiche, la cui applicazione si rinviene anche nella fattispecie. Invero, in sintesi, l'art. 1, comma primo, della legge 8 marzo 1968 n. 221 dispone la classificazione delle farmacie in due categorie: "a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti".

Al successivo art. 2 ("Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"), viene operata una distinzione secondo che le farmacie rurali siano ubicate in località con popolazione superiore ovvero inferiore ai 3.000 abitanti. Detto criterio è rilevante ai fini dell'attribuzione dell'indennità di residenza - già prevista dall'art. 115 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie): nel primo caso, ai titolari l'indennità può essere concessa fino ad un determinato importo purché il reddito netto del farmacista non superi un certo limite. In tale ipotesi la sua posizione ha consistenza d’interesse legittimo (pretensivo). Nel secondo caso (c.d. “farmacie sussidiate”), invece, l'indennità spetta, quale diritto soggettivo, in una misura già stabilita dalla legge stessa in relazione inversa all'entità della popolazione della località in cui è situata la farmacia. Al fine di dirimere dubbi sull'applicazione dell'art. 2 citato, con l'articolo unico della legge 5 marzo 1973 n. 40, è stata successivamente fornita un'interpretazione autentica, precisando che, ai fini della determinazione dell'indennità di residenza, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

In definitiva, dunque gli stessi aspetti della vicenda che il ricorrente valorizza al fine di dimostrare l'illegittimità dell'azione amministrativa, in realtà integrano invece un corretto modo di operare, specificamente diretto ad assicurare un’efficiente collocazione delle farmacie che permetta anche a residenti in località periferiche o isolate di accedere effettivamente al servizio.

Da un altro punto di vista, la deliberazione regionale impugnata rappresenta altresì l'epilogo di una trama amministrativa che, iniziata con la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 1988 n. 531, istitutiva alla settima sede farmaceutica (rurale), senza però una precisa delimitazione, si è conclusa appunto con la conseguente e coerente definizione dei confini della zona.

In proposito si deve osservare che la sentenza di questa Sezione 23 luglio 1998 n. 601 (il relativo appello, prodotto dal Comune é stato dichiarato improcedibile, in quanto "la controversia è stata oggetto di formale transazione tra le parti", dal Consiglio di Stato, Sezione quarta, con decisione 3 maggio 2005 n. 2093), citata dalla menzionata delibera di Giunta 19 novembre 2002 n. 149, non spiega alcun’influenza sul provvedimento impugnato. Infatti questo Tribunale amministrativo ha annullato il provvedimento sindacale 29 maggio 1997 (il quale negava l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio per il motivo che l'ubicazione prescelta dal dott. L era reputata esterna alla zona farmaceutica) perché, in assenza di una precisa delimitazione dei confini, in origine non precisati, il Sindaco non poteva determinare o modificare la zonizzazione stabilita nella pianta farmaceutica vigente, in quanto incompetente ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1990 n. 17. La definizione del contorno della zona farmaceutica é stata invece effettuata, con la deliberazione giuntale contestata, in sede di revisione della pianta organica proprio dall'autorità competente, cioè dalla Regione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituite le parti intimate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi