TAR Napoli, sez. II, ordinanza cautelare 2017-01-11, n. 201700039
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Pubblicato il 11/01/2017
N. 00039/2017 REG.PROV.CAU.
N. 05954/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5954 del 2016, proposto da:
T F, rappresentato e difeso dagli avv.ti P L e V M M, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via V. Mosca n. 41;
contro
Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A C e domiciliato, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 49318 del 21.10.2016, con il quale il comune di Acerra ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato in sopraelevazione, richiesto dal sig. T F con istanza n. prot. 30640 del 06.07.2016;nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, e in particolare del preavviso di rigetto, prot. n. 36611 del 18.08.2016, con il quale il comune di Acerra comunicava al ricorrente il rigetto dell'istanza di rilascio del p.d.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Francesco Guarracino e udito per il ricorrente l’avv. Francesco Foggia, per delega dell’avv. P L, e per l’amministrazione l’avv. A C;
Considerato che all’odierna camera di consiglio il difensore della parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, ha rinunciato alla domanda cautelare;