TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-07-25, n. 202301067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-07-25, n. 202301067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301067
Data del deposito : 25 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2023

N. 01067/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01316/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per l’accertamento del diritto della ricorrente a visionare, estrarre copia ed accedere alla registrazione e/o trascrizione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del suem 118 il giorno 18 febbraio 2016 alle ore 17.30 circa, relativa all’incidente occorso al sig. -OMISSIS- e per la conseguente condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di consentire la visione ed estrazione integrale della menzionata documentazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Giampaolo De Piazzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La vicenda origina da una pretesa risarcitoria avanzata dal sig.-OMISSIS- nei confronti dell’odierna ricorrente -OMISSIS- (d’ora in poi, breviter, solo -OMISSIS- In particolare, il sig. -OMISSIS-, assumendo la qualità di terzo trasportato a bordo di un veicolo autonomamente fuoriuscito di strada in data 18 febbraio 2016, conveniva in giudizio la-OMISSIS- presso la quale il predetto veicolo risultava assicurato per la responsabilità civile, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subìti in dipendenza del sinistro.

La -OMISSIS- presentava in data 5 settembre 2022, per il tramite del proprio legale di fiducia, istanza ostensoria all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (d’ora in poi, breviter, solo Asp Vibo Valentia), chiedendo di prendere visione e di estrarre copia della registrazione e/o trascrizione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del servizio di emergenza suem 118 il giorno 18 febbraio 2016, alle ore 17.30 circa, e concernente il sinistro de quo.

A fondamento dell’istanza ostensoria, la -OMISSIS- adduceva che, da alcuni documenti acquisiti (relazione di servizio del 18 febbraio 2016 dell’organo di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo dell’incidente), emergeva che in occasione del descritto sinistro il sig. -OMISSIS- sarebbe stato conducente (e non già terzo trasportato) della vettura autonomamente fuoriuscita di strada, circostanza ritenuta idonea ad escludere il diritto di quest’ultimo a conseguire il risarcimento degli asseriti pregiudizi. Per tale ragione, la compagnia riteneva necessario esaminare la richiesta telefonica di intervento, ritenendola atto idoneo a ricostruire l’effettiva dinamica dei fatti.

Con nota del 13 settembre 2022 la Asp Vibo Valentia inoltrava l’istanza de qua al Suem 118.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni prefigurato dall’art. 25, comma 4, primo periodo, l. n. 241 del 1990, -OMISSIS- proponeva ricorso avanti l’intestato Tribunale nei confronti della Asp Vibo Valentia, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di esaminare la registrazione e/o la trascrizione della ricordata richiesta di intervento, e di estrarne copia, nonché la condanna di quest’ultima a consentire la visione e l’estrazione di copia dell’indicata documentazione.

A fondamento dell’introdotto gravame, la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241 del 1990, la violazione dei princìpi in materia di trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, il difetto di motivazione e l’errore sui presupposti.

La Asp Vibo Valentia, pur regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio, mentre si costituiva il controinteressato, sig. -OMISSIS- che aderiva alla domanda di parte ricorrente chiedendone l’accoglimento, sul presupposto di vantare parimenti interesse a dimostrare, per il tramite della documentazione di cui era domandata l’ostensione, la dinamica dei fatti.

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2023, preventivamente depositate dai difensori delle parti le richieste di passaggio in decisione senza discussione, la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso risulta fondato e merita quindi accoglimento, in quanto risultano ricorrere i presupposti costitutivi del diritto di accesso, prefigurato dal legislatore negli artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990.

Secondo la definizione contenuta nell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241 del 1990, nel perimetro della nozione di documento amministrativo rientra ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie concernente atti che risultino detenuti da una pubblica amministrazione. La nozione di documento amministrativo rilevante ai fini dell’accesso risulta quindi particolarmente ampia, come riconosce la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, sent. 2 maggio 2023, n. 2608), ed in essa risulta trovare cittadinanza anche la registrazione di una chiamata telefonica, ovvero la trascrizione del relativo contenuto, se acquisita da una pubblica amministrazione nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Sul piano del soggetto destinatario dell’istanza di accesso, le aziende sanitarie – e la relativa articolazione della centrale operativa del suem 118 – sono da ascrivere al novero delle pubbliche amministrazioni, come emerge dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, e rientrano quindi nell’ambito della lett. e) del ricordato art. 22 della l. n. 241 del 1990, per cui nei loro confronti risulta esercitabile il diritto di accesso, secondo quanto prefigurato dal successivo art. 23.

Sotto altro profilo, il diritto della ricorrente di accedere alla ricordata documentazione, e di estrarne copia, rinviene precise coperture normative.

Da un lato, detto diritto si ricava da una lettura a contrario dell’art. 146 d.lgs. n. 209 del 2005, che tratteggia il potere dei contraenti e dei danneggiati di accedere agli atti dei procedimenti istruiti dalle compagnie di assicurazione a seguito di una richiesta risarcitoria.

Dall’altro, il diritto vantato dalla ricorrente risulta prefigurato dall’art. 22 l. n. 241 del 1990, i cui commi 2 e 3 ricostruiscono il diritto di accesso quale istituto di portata generale, che costituisce quindi la regola, di fronte alla quale il diniego (espresso ovvero tacito, come nel caso oggetto del presente giudizio) rappresenta l’eccezione, con conseguente interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo prevedono, secondo quelli che sono i princìpi generali in materia ermeneutica.

In particolare, il citato art. 22 attribuisce il diritto di prendere visione dei documenti amministrativi – e di estrarne copia – in favore di quei soggetti (i cd. “interessati”) che vantino un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e che risulti collegata al documento di cui è chiesta l’ostensione.

Dal contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio (e ancora prima dalla richiesta di accesso), emerge che -OMISSIS- intende accedere alla documentazione inerente la chiamata di soccorso effettuata alla centrale operativa del 118 al fine di acquisire la prova che il controinteressato risultava essere conducente – e non trasportato – della vettura fuoriuscita di strada.

Al riguardo, l’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 tratteggia il diritto del terzo trasportato di conseguire dall’assicuratore del veicolo su cui viaggiava il risarcimento dei danni patiti, mentre non risulta sussistere una analoga norma in favore del conducente della vettura.

Da quanto precede, emerge la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo alla ricorrente, interesse corrispondente ad una situazione giuridica soggettiva tutelata, consistente nell’evitare di sostenere esborsi patrimoniali per risarcimenti che non risultino dovuti.

A fronte di tale interesse, che risulta esattamente e chiaramente esposto nell’istanza ostensoria, risulta del tutto illegittimo il diniego (tacitamente) opposto dall’Asp Vibo Valentia, che non può trovare giustificazione neppure in una eventuale ravvisata inutilità difensiva della documentazione, considerato che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, la valutazione in ordine al legame che intercorre fra la finalità dichiarata ed il documento oggetto della richiesta di ostensione va effettuata in astratto, senza che sia consentito svolgere valutazioni sulla fondatezza o meno della domanda e/o dell’eccezione che, sulla base del contenuto del documento acquisito, il soggetto può sollevare in giudizio, risultando necessario e sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante (così T.A.R. Campania - Salerno, sez. III, sent. 6 febbraio 2023, n. 300).

Deve essere quindi dichiarato il diritto di -OMISSIS- di accedere alla registrazione e/o alla trascrizione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del servizio di emergenza suem 118 il giorno 18 febbraio 2016, alle ore 17.30 circa, e di estrarne copia, e per l’effetto va ordinato alla Asp Vibo Valentia di rendere disponibile detta documentazione, entro il termine di trenta giorni, consentendo altresì l’estrazione di copia della stessa.

La pretesa ostensoria vantata dalla ricorrente risulterà soddisfatta con la messa a disposizione della documentazione finalizzata e necessaria a ricostruire la dinamica e le circostanze del sinistro occorso al controinteressato, per cui la resistente potrà sottrarre all’accesso quella parte della documentazione che eventualmente coinvolga dati identificativi di soggetti terzi.

Le spese seguono la soccombenza, secondo il principio generale scolpito nell’art. 91 c.p.c., vanno poste in capo alla resistente Asp Vibo Valentia e liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti del controinteressato, che ha aderito alla domanda ostensoria.

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