TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2015-02-11, n. 201500308
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N. 00308/2015 REG.PROV.CAU.
N. 06752/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6752 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Clinica Villa Fiorita S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16;
contro
Azienda Sanitaria Locale Ce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M R e G C, con i quali elettivamente domicilia in in Napoli presso la Segreteria T.A.R.;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Commissario Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario Regione Campania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in forza di legge in Napoli alla Via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1.dei provvedimenti del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n.6/2011 e del provvedimento asl prot.876/ccura del 12/11/2014
2.di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Ce e di Commissario Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario Regione Campania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che le ragioni del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con una sollecita definizione del merito;
RITENUTA, conseguentemente, l’opportunità di rinviare al merito anche la regolazione delle spese della presente fase cautelare;
LETTO l’art.55, comma 10, c.p.a.