TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-06, n. 202311341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-07-06, n. 202311341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311341
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 11341/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08104/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8104 del 2019, proposto da
Consorzio Cooperative di Abitazione Associazione Italiana Casa S.C.R.L., Prima Roma Est Società Cooperativa di Abitazione S.r.l., Ro.Co.A.Ma. S.r.l. Romana Costruzioni Appalti e Manufatti S.r.l., Mater Amabilis Società Cooperativa Edilizia, Pratolungo Immobiliare S.r.l., Seib Società Edilizia Immobiliare Bragadin s.r.l., Società Cooperativa Edilizia Euro, Sarfo S.r.l., Aquilina S.r.l., Consorzio C.E.S.P. di Servizi S.r.l., Di. Cos. S.P.A, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutte rappresentate e difese dall'avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Camarda e dall'avvocato Andrea Magnanelli, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sua sede, in Roma, via del Tempio di Giove 21;



per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. rep. QI/2022/2018, n. prot. QI/204632/2018 dell'11/12/2018, non notificata e non pubblicata, e conosciuta per le vie brevi in data 6 maggio 2019, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti non conosciuti e/o conoscibili, antecedenti, susseguenti, connessi, correlati, conseguenti e presupposti, nessuno escluso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Le parti ricorrenti sono titolari di convenzioni di esecuzione di vari interventi rientranti nei Piani di Zona del II P.E.E.P, sulla genesi dei quali si soffermano nella prima parte del ricorso, evidenziando come le relative convenzioni sono scaturite dalla Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 28 dicembre 2009, venendo sottoscritte giusta atto notarile repertorio n. 44158, raccolta n. 23922, registrato in Roma il 29 gennaio 2010, con il quale veniva stipulato tra il Comune di Frascati e le società meglio elencate come in atti, apposito atto di cessione onerosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1411 c.c. a favore del terzo Comune di Roma. Quest’ultimo (oggi Roma Capitale) si impegnava nei confronti degli odierni esponenti alla piena attuazione del Piano, provvedendo a trasformare le localizzazioni, di cui alle Deliberazioni citate, in formali assegnazioni di cubatura, mediante l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi, con la indicazione dei rispettivi comparti edificatori su cui realizzare la percentuale di partecipazione sostenuta da ciascun operatore in relazione al costo complessivo della totalità delle aree ricadenti nel P.Z. in oggetto (cfr. Del. G.C. n. 126/2010).

Più nel dettaglio, nell’ambito del su richiamato contratto a favore di terzo del 28 gennaio 2010, si dava atto che le percentuali di pertinenza per ciascuna società acquirente rispetto alla Zona Anagnina 1, erano state determinate in funzione delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 189/2001, n. 190/2001, n. 193/2010, n. 823/2001, n. 151/2002, n. 298/2002, n. 530/2004 e n. 154/2005; nella menzionata Deliberazione n. 126/2010, l’importo complessivo da corrispondersi in favore del Comune di Roma era fissato in misura pari ad euro 13.017.538,56, per contributo oneri di urbanizzazione, ripartito come da prospetto allegato, rinviando alle DCC nn. 173/2005 e 31/2007 anche per ciò che attiene ai conguagli ed aggiornamento eventualmente dovuti, nonché alle regole e presupposti di affidamento al concessionario delle opere di urbanizzazione a scomputo di detto contributo (cfr. pag. 8 della Del. n. 173/2005, nonché pag. 17 della Del. n. 31/2007).

Il tutto, evidenziano le ricorrenti, veniva disposto in conformità alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 189/2001 di attuazione della Deliberazione di C.C. n. 19/1999, con cui l’allora Comune di Roma, oggi Roma Capitale, aveva localizzato i diritti di proprietà in favore degli operatori per cui è giudizio espropriati (o espropriandi) ai sensi della legge n. 167/1962.

Seguono deduzioni articolate sugli ulteriori interventi di pertinenza degli operatori espropriati odierni ricorrenti. Gli esponenti operatori economici riferiscono anche di avere costituito ulteriori consorzi, oltre a quello di Anagnina 1,

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