TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-01-15, n. 201800020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-01-15, n. 201800020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201800020
Data del deposito : 15 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2018

N. 00020/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00373/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F P e G C, rappresentati e difesi dall'avvocato P F C, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Carrara n. 22;

contro

il Comune di Carbonia, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

R C, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 39 del 10 febbraio 2016, con la quale il Dirigente del Comune di Carbonia ha ordinato ai ricorrenti la demolizione dell’opera consistente nella realizzazione di una pensilina precaria in legno a protezione del balcone autorizzato con C.E. n. 69/2009 e C.E. in variante n. 18/2010;

di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso o conseguente;

con i motivi aggiunti depositati il 1° ottobre 2016

del silenzio rigetto opposto all’istanza di accertamento in conformità presentata, pratica n. A/03/2016 del 06/04/2016, prot. n. 13338;
nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e conseguente, non conosciuto e/o non conoscibile.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti sono proprietari di un appartamento al secondo piano di una palazzina sita nel Comune di Carbonia, via San Pietro nn. 3 e 4.

Con concessione edilizia n. 69/2009 venivano autorizzati alla realizzazione di un balcone senza impegno di nuovi volumi.

In data 16 dicembre 2009 presentavano una richiesta di variante consistente nella realizzazione di 2 pilastri (25x25) a sostegno del balcone e nella copertura in struttura leggera dell’aggetto.

Detto intervento veniva autorizzato con concessione n. 18/2010.

Con ordinanza n. 39 del 10.2.2016, tuttavia, il Dirigente del servizio Urbanistica disponeva la demolizione della tettoia a copertura del balcone di cui sopra.

Tale provvedimento veniva fondato sul rilievo che “… in relazione alle caratteristiche costruttive e dimensionali l’opera sopra descritta modifica prospetti e sagoma del fabbricato principale, comportando quindi, per la sua realizzazione, la necessità di un titolo abilitativo di natura concessoria …”.

Avverso tale provvedimento sono insorti i ricorrenti che l’hanno impugnato per i seguenti motivi:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 22, 31 e 32 del T.U Edilizia (DPR n. 380/2001) – Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 23/1985 – Difetto dei presupposti – Eccesso di potere: in quanto la tipologia dell’opera in questione (tettoia a copertura di un balcone) non sarebbe riconducibile tra le opere sottoposte a permesso di costruire. Lo stesso regolamento edilizio comunale assoggetterebbe ad autorizzazione e non a concessione “le coperture con struttura leggera e di profondità max pari a mt. 1,80”. Conseguentemente il regime sanzionatorio non potrebbe essere quello della demolizione ma quello della sanzione pecuniaria.

Concludevano quindi i ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

Il Comune di Carbonia non si è costituito in giudizio.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° ottobre 2016 i signori P/C hanno chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio – rigetto opposto all’istanza di accertamento in conformità presentata il 6 aprile 2016.

Con i motivi esplicati nell’impugnazione aggiuntiva i ricorrenti da un lato evidenziavano la sussistenza della doppia conformità dell’opera (che non realizzerebbe volumi), dall’altro che, in ogni caso, l’opera non avrebbe alterato le caratteristiche architettoniche del fabbricato.

Inoltre i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 in relazione alla mancata esplicazione delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate nel corso dell’istruttoria procedimentale.

Con ordinanza istruttoria n. 253 del 20 ottobre 2016 il Tribunale ha disposto l’acquisizione di documentazione ritenuta necessaria ai fini del decidere.

Quanto richiesto è stato depositato in giudizio il 16 novembre 2016.

Con ordinanza n. 315 del 10.12.2016 il Tribunale ha poi accolto l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2017, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Per quanto proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 39/2016 il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile.

Con orientamento risalente dal quale non si ravvisano oggi motivi per discostarsi, il Tribunale ha precisato che in materia edilizia la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità posteriormente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione (o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l'effetto di rendere improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione stessa.

Ciò in quanto all'istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la sua eventuale sanabilità, e ciò comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, provocato dall'istanza di sanatoria, di esplicito od implicito accoglimento o rigetto che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.

Tale orientamento del

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