TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-05-23, n. 202410380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-05-23, n. 202410380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410380
Data del deposito : 23 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2024

N. 10380/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10744/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10744 del 2021, proposto da V A, rappresentato e difeso dall'avvocato N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari :

1. della nota prot. n. 23038 del 23.09.2021, con cui l'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, su parere negativo del Collegio dei docenti, ha rigettato la richiesta avanzata dal Dott. Aiello, di autorizzazione alla frequenza congiunta del Corso di dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse” attivato presso il medesimo Ateneo e della Scuola di Specializzazione in “Reumatologia” attivata presso l'Università della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli;

2. del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” nella parte in cui non consente la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica salvo quanto stabilito nell'art. 7, comma 1, lett. a));

3. del parere negativo espresso dal Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse” attivato presso l'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, alla frequenza congiunta da parte del Dott. Aiello del Corso di dottorato di ricerca e della Scuola di Specializzazione medica in “Reumatologia” attivata presso l'Università della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli;

4. del bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse” XXXIII ciclo – a.a. 2017/2018 dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro emanato con D.R. n. 585 del 25 luglio 2017, in parte qua ;

5. del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro emanato con D.R. n. 567 del 02 luglio 2013, nella parte in cui consente la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica soltanto alle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b);

6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per il ricorrente e di cui ci si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e del Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente è vincitore del concorso per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Biomarcatori delle malattie croniche e complesse XXXIII ciclo - a.a. 2017/2018 (di durata triennale) indetto dall’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro con Decreto Rettorale n. 585 del 25 luglio 2017.

2. Il medesimo ricorrente è, altresì, iscritto al II anno della Scuola di Specializzazione in Reumatologia (della durata di quattro anni) presso l’Università della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli.

3. Nel mese di novembre 2020, il ricorrente ha terminato le attività formative relative all’ultimo anno del Corso di dottorato di ricerca essendo, pertanto, allo stato in possesso dei requisiti per l’ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, previa rituale valutazione di idoneità da parte del Collegio dei docenti. Sennonché, alla data di deposito del presente ricorso, malgrado le numerose istanze e diffide, l’Amministrazione Universitaria di Catanzaro continuerebbe a precludere la regolarizzazione della propria posizione amministrativa, ovverosia il pagamento delle tasse di iscrizione al II e III anno del Corso, precludendo – di fatto – al medesimo l’ammissione all’esame finale.

4. A causa della frequenza della Scuola di specializzazione in “Reumatologia” attivata presso l’Università della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli, il ricorrente si troverebbe, in sostanza, nell’impossibilità di regolarizzare la propria posizione amministrativa nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca attivato presso l’Università della Magna Grecia, in quanto, da un lato, autocertificando la propria iscrizione presso altro Ateneo diverso da quello di Catanzaro, il sistema informatico non consente di procedere nell’iscrizione;
dall’altro, dichiarando il falso incorrerebbe nelle sanzioni penali previste, per il caso di dichiarazioni non veritiere, dal D.P.R. n. 445/00.

5. A seguito di numerosi solleciti, l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, dapprima, con nota prot. n. 4995 del 5.3.2021, ha informato l’odierno ricorrente circa la sussistenza di cause ostative alla frequenza congiunta del Corso di dottorato di ricerca e di un Corso di specializzazione medica attivato presso un diverso Ateneo, rimettendo, in ogni caso, ogni valutazione/decisione finale agli organi competenti;
da ultimo, con nota prot. n. 23038 del 23. 9.2021, su parere negativo del competente Collegio dei docenti, l’Università di Catanzaro, in persona del Rettore pro tempore , ha definitivamente rigettato la richiesta avanzata dal ricorrente di autorizzazione alla frequenza congiunta del Corso di dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse” attivato presso l’Ateneo catanzarese e della Scuola di Specializzazione in “Reumatologia” dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli.

6. Avverso la predetta nota è stato proposto il presente ricorso, affidato a due motivi.

7. Con il primo motivo si deduce “ Violazione di legge, e in particolare, dell’art. 4, comma 6-bis, della Legge 3 luglio 1998, n. 210 (recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”) ”. Secondo l’art. 4, co. 6- bis , l. 3.7.1998, n. 210, “ è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la frequenza del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni ”. Il medesimo articolo, al comma 2, come sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede inoltre che un decreto del Ministro, di natura regolamentare, definisca “ i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata ...”. Se al regolamento ivi previsto era senz’altro attribuito il potere di dettare criteri relativi alle modalità di accesso al dottorato di ricerca, non sarebbe stato, invece, consentito di introdurre veri e propri requisiti di accesso alla frequenza congiunta, laddove le prime attengono ad un profilo organizzativo delle posizioni soggettive scolpite dalla norma primaria, nel mentre i secondi introducono veri e propri impedimenti all’esercizio delle stesse. Sarebbe, quindi, illegittima la previsione dell’art. 7 del D.M. n. 45/2013, laddove prevede che i regolamenti universitari, nel disciplinare le modalità della frequenza congiunta del corso di dottorato e del corso di specializzazione medica, debbano richiedere che lo specializzando risulti vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa Università in cui frequenta la scuola di specializzazione. Sarebbero, quindi, viziati i conseguenti provvedimenti adottati dall’Università ostativi alla frequenza congiunta.

8. Con il secondo motivo si contesta “ Violazione di legge, e in particolare, dell’art. 4, comma 6-bis, della Legge 3 luglio 1998, n. 210 (recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”) ”. I provvedimenti e atti adottati dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in questa sede impugnati, sarebbero, altresì, illegittimi nella misura in cui precludono la frequenza congiunta della scuola di specializzazione e del corso di dottorato di ricerca se non nell’ultimo anno della medesima così come peraltro disposto dal D.M. n. 45/2013, art. 7, comma 1, lett. b). Il richiamato art. 7 è stato annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, passata in giudicato, proprio nella parte in cui, alla lettera b), prevede che la frequenza congiunta del dottorato può essere disposta durante l’ultimo anno della scuola di specializzazione medica, sulla considerazione che “se al regolamento ... era senz’altro attribuito il potere di dettare criteri relativi alle modalità di accesso al dottorato di ricerca, non era invece consentito di introdurre ... veri e propri requisiti di accesso alla frequenza congiunta, laddove le prime attengono ad un profilo organizzativo delle posizioni soggettive scolpite dalla norma primaria, nel mentre i secondi introducono veri e propri impedimenti all’esercizio delle stesse. Tanto più che ... la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del dottorato di ricerca era esplicitamente consentita dalla medesima legge (art. 19, comma 1, lett c, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) senza alcuna condizione ”. Avendo l’annullamento efficacia erga omnes , la sentenza non potrebbe che spiegare effetti anche nel presente giudizio.

9. Si è costituita l’Università di Catanzaro, rilevando in primo luogo come il ricorrente non abbia provveduto a comunicare tempestivamente l’incompatibilità derivante dalla contemporanea frequenza del corso di specializzazione, oltre al contemporaneo svolgimento di attività lavorativa in diverse regioni. L’impossibilità di frequentare il corso di dottorato presso l’Università e di un corso di specializzazione presso un diverso Ateneo avrebbe dovuto essere nota al ricorrente, essendo prevista dal decreto ministeriale e ripresa dal regolamento didattico d’Ateneo. Peraltro, non si comprenderebbe come il ricorrente possa assumere due impegni a tempo pieno (dottorato e specializzazione) e prestare servizio presso le strutture della scuola di specializzazione.

10. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

11. Con memoria depositata il 12.4.2024 parte ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni.

12. All’udienza pubblica del 22.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

13. Il ricorso è fondato.

14. Va osservato che il provvedimento dell’Università di Catanzaro, prot. n. 23038 del 23.9.2021, si è espresso in ordine all’incompatibilità tra la frequenza del dottorato di ricerca presso l’Ateneo e la scuola di specializzazione presso altra Università, invitando il ricorrente a esercitare l’opzione per uno dei due corsi. Nella nota viene, altresì, precisato che ove il ricorrente avesse esercitato l’opzione per il corso di dottorato, l’Ateneo avrebbe consentito l’iscrizione al II e III anno di corso.

15. Le circostanze afferenti alla contemporanea attività lavorativa del ricorrente ovvero alla frequenza del corso di dottorato, dedotte nella memoria dell’Università, non sono in alcun modo prese in considerazione nel provvedimento, che si limita a far valere la previsione del decreto ministeriale e del regolamento d’Ateneo che vieta la contemporanea iscrizione a corsi tenuti presso diverse Università e non solleva profili ulteriori che ostino alla positiva conclusione del percorso accademico.

16. Ciò premesso, questo Tribunale ha già chiarito, con sentenza passata in giudicato (n. 3923/2014), che al regolamento previsto dall’art. 4, co. 2, della legge 3.7.1998, n. 210 era senz’altro attribuito il potere di dettare criteri relativi alle modalità di accesso al dottorato di ricerca, non era invece consentito di introdurre (peraltro con tratto di innovatività rispetto alla disciplina fino a quel momento vigente) veri e propri requisiti di accesso alla frequenza congiunta, laddove le prime attengono ad un profilo organizzativo delle posizioni soggettive scolpite dalla norma primaria, nel mentre i secondi introducono veri e propri impedimenti all’esercizio delle stesse ”.

19. Nella fattispecie allora all’esame del TAR oggetto di censura era la previsione di cui alla lett. b) dell’art. 7 del d.m. n. 45/2013, che consentiva la frequenza congiunta soltanto durante l’ultimo anno della scuola di specializzazione, che è stata dunque annullata con effetto erga omnes (circostanza pacificamente riconosciuta dall’Università nelle memorie depositate).

20. Nel caso oggi portato all’attenzione del Collegio viene, invece, in rilievo la previsione di cui alla lett. a) del medesimo art. 7, laddove richiede che lo specializzando risulti “ vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione ”.

21. Con la suddetta condizione il decreto ministeriale ha, non diversamente da quanto fatto con il disposto di cui alla lettera b), introdotto un vero e proprio requisito di accesso alla frequenza congiunta, non previsto dalla norma primaria, né in altro modo giustificabile alla luce della previsione di legge per cui “ è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca ”, traducendosi in un fattore ostativo, peraltro in nessun caso non superabile, che non si presta a positiva considerazione neppure ammettendo che il decreto ministeriale avesse potuto introdurre condizioni volte ad assicurare la compatibilità dei due impegni: in alcun modo, infatti, può ritenersi che la previsione di una condizione siffatta possa farsi discendere dalla competenza attribuita dal legislatore al decreto ministeriale in punto di determinazione delle modalità di accesso.

22. Sul punto, occorre peraltro rilevare che il successivo d.m. 14.12.2021, n. 226, che ha interamente sostituito il d.m. n. 45/2013, non ha più riproposto la suddetta condizione, prescrivendo, invece, la “ compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell’impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato ” (art. 7, lett. a)), mentre la legge 12.4.2022, n. 33, che ha introdotto “ Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore ”, ha demandato alla disciplina ministeriale l’individuazione delle “ modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 [tra cui quella a un corso di dottorato e a uno di specializzazione medica] , con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria ”.

23. In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento degli atti impugnati e ammissione del ricorrente all’esame finale del corso di dottorato, previa regolarizzazione della propria posizione amministrativa

24. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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