TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2018-12-22, n. 201801249
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2018
N. 01249/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02377/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2018, proposto da
Società Bio Stella S.r.l. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C G, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C G in Palermo, via Notarbartolo n.5;
contro
Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Azienda Agricola Raineri Societa' Semplice, Associazione Agricola A.L.P.A., Pro.Cal. Soc. Agr. S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con cui sono state approvati, in sostituzione degli elenchi allegati al DDG. n. 1501 del 25/06/2017, gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno afferenti alla Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2010, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata inserita nell'elenco delle “domande non ammissibili per mancata cantierabilità dei progetti”, di cui all'Allegato 2, anziché nell'elenco delle domande ammissibili di cui all'Allegato 1 con il punteggio di 57 punti;
- del presupposto “Verbale di verifica della cantierabilità del progetto” del 05/06/2018, (conosciuto solo a seguito di istanza di accesso agli atti del 18/10/2018, accolta il successivo 19/10/2018, redatto dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, il quale ha ritenuto non cantierabile il progetto della ricorrente;
- del “Verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione punteggi a seguito di riesame” del 15/03/2018, nonché della relativa check list allegata, nella parte in cui ha attribuito alla domanda della ricorrente il punteggio di 46 punti, inferiore di 11 punti rispetto al punteggio autoattribuito (57 punti);
- ove occorra, per mero scrupolo, del precedente D.D.G. n. 1501 del 25/06/2018 di approvazione degli elenchi definitivi, poi sostituiti con DDG n. 1910/2018;
- ove occorra, di tutti gli atti precedenti e, in particolare: del D.D.S. n. 3507 del 16/11/2017 di prima approvazione degli elenchi regionali provvisori; del successivo D.D.S. n. 3911 del 05/12/2017, di modifica e approvazione dei nuovi elenchi regionali provvisori.
- ove occorra, del bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, delle “Disposizioni attuative – parte specifica”, delle “Disposizioni attuative e procedurali – parte generale”, nonché dell'avviso del Dirigente del Servizio 2 del 2 marzo 2018, ed in particolare le rispettive clausole, come meglio individuate nel prosieguo, che prevedono la decorrenza del termine per