TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-10-20, n. 201101570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-10-20, n. 201101570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201101570
Data del deposito : 20 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01117/2011 REG.RIC.

N. 01570/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01117/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2011, proposto da:
M B, rappresentato e difeso dagli avv. Mariagrazia Romeo, P G, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce, 205;

contro

Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
Uff. Elettorale Centrale, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Venezia, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

nei confronti di

G S, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Zezza, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento

del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Elettorale Centrale per il turno di ballottaggio per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Chioggia del 31/5/2011 e di tutti gli atti ad esso connessi, ove attribuisce alla coalizione del Sindaco eletto 14 seggi in luogo dei 15 dovuti, con la conseguente assegnazione del quindicesimo seggio a favore del candidato idoneo compreso nelle liste a sostegno del Sindaco Casson;

di qualsivoglia atto antecedente, conseguente e connesso al suindicato verbale ed in particolare del parere reso dalla Prefettura di Venezia il 20/5/2011 sul quesito concernente la ripartizione dei seggi, nonchè della e-mail del Ministero dell'Interno, citata dalla Prefettura, ad oggi non nota.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. M M e uditi per le parti i difensori M.Romeo e P. Gallimberti per la parte ricorrente e F. Zezza per il controinteressato G. Scarpa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente lamenta che, nell’ambito della coalizione collegata al candidato eletto Sindaco del Comune di Chioggia Giuseppe Casson, sono stati proclamati eletti quattordici anziché quindici consiglieri comunali.

Parte ricorrente fa presente che il riconoscimento, ai sensi del decimo comma dell’art. 73 del D. Lgs. n° 267 del 2000, del 60 per cento dei seggi alla lista vincente implicherebbe un numero di consiglieri comunali pari a 14,4.

Da ciò deriverebbe la necessità di attribuire alla coalizzione di maggioranza non quattordici consiglieri, ma quindici.

Il ricorso è infondato.

La questione non è specificamente disciplinata dall’art. 73 del D. Lgs. n° 267 del 2000.

L’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale impone allora di risolvere il caso sulla base delle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

A tali fini soccorre la disciplina di cui all’art. 75 del D. Lgs. n° 267 del 2000 relativa all’elezione del Consiglio Provinciale, il cui ottavo comma prevede l’arrotondamento all’unità superiore, qualora il numero dei consiglieri da attribuire contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Nel caso di specie la cifra decimale non supera i 50 centesimi e dunque non spetta l’arrotondamento all’unità superiore.

Il ricorso è pertanto infondato.

Spese compensate.

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