TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-03-06, n. 202400287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-03-06, n. 202400287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400287
Data del deposito : 6 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2024

N. 00287/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2023, proposto da
R C, rappresentata e difesa dagli avvocati F G e R A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato I F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Fez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

D M, C T e I C, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione delle misure cautelari,

- delle graduatorie dei vincitori e idonei (atto dir. n. 1138/16.11.2022), profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Lavori pubblici” (doc. n. 6), in parte qua, pubblicate sul BURP del 17.11.2022 nonché, per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 16.11.2022, laddove si rende nota l'approvazione delle suddette graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Fez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha conseguito la laurea in Ingegneria Edile Architettura (Laurea Specialistica 004/S, oggi LM – 04 Architettura e Ingegnere Edile-Architettura, conseguita il 21.4.2010).

Ha partecipato al concorso indicato in epigrafe per il profilo professionale Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Lavori Pubblici”, che ha richiesto, come requisito di ammissione minimo, la laurea triennale (oltre a quella quadriennale c.d. vecchio ordinamento;
magistrale quinquennale a ciclo unico;
specialistica), con possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per il possesso di un titolo ulteriore rispetto a quello fatto valere per l’accesso alla procedura concorsuale.

Ha speso, quale titolo di accesso, la laurea specialistica (e non quella triennale, propedeutica al conseguimento della successiva laurea specialistica).

Ha superato la prova concorsuale conseguendo, complessivamente il punteggio di 25,25, collocandosi in posizione di idoneo non vincitore, al posto n. 29.

Lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopraindicato, dell'ulteriore punteggio di 1,5 (punteggio complessivo di punti 26,75), impugnando a tal fine le previsioni del bando di concorso e reclama il raggiungimento della conseguente posizione in graduatoria (n.7, tra i vincitori).

In proposito ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/1990 e dell’art. 1 dpr 487/1994;
violazione e falsa applicazione del d.m. (ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica) 11.02.1994 e s.m.i., della circolare del ministero della funzione pubblica n. 6350 del 27.12.2000, del d.m. 22.10.2004 n. 270, nonché del d.i. 09.07.2009 e relativa tabella;
violazione del bando di concorso (art. 2). Violazione dell’art. 97 cost. eccesso di potere per presupposto erroneo. manifesta ingiustizia e disparità di trattamento illogicità e irragionevolezza;
carenza di istruttoria;
travisamento;
sviamento.

La regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone la inammissibilità e infondatezza nel merito.

All’udienza del 21 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

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