TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-07-26, n. 202200685
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Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 00685/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2021, proposto da
Hupac S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giordano, Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Giordano in Roma, via Graziano 62;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020 che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità richiesto, per l'anno 2021, integrata dalla delibera n. 20/2021 del 11 febbraio 2021, pubblicate sulla G.U.R.I. del 27.2.2021;
- del d.P.C.M. 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 225/2020 di cui ha avuto notizia con le delibere che precedono;
- della Determina del Segretario generale n. 30/2020 datata 4 marzo 2021, che detta la “ Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021 ”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, concorrente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità di Regolazione dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020 l'Autorità di Regolazione dei trasporti (di seguito: ART), integrata dalla delibera n. 20/2021, ha stabilito per l'anno 2021 le aliquote e i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell'Autorità, includendo tra questi gli operatori che esercitano servizi di trasporto ferroviario di merci e la gestione di impianti e infrastrutture ferroviarie.
La delibera è stata successivamente approvata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 e posta in esecuzione mediante la determina n. 30 del 4 marzo 2021 del Segretario Generale dell'ART che ha dettato la definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2021.
2. – La società Hupac s.p.a, gestore dei terminal ferroviari di Busto Arsizio-Gallarate e di Pordenone nei quali effettua servizi di handling di unità di carico (c.d. UTI) dalla strada alla ferrovia e viceversa tramite l'uso di gru semoventi, servizi di manovra ferroviaria e le rispettive attività accessorie, nonché esercente attività di trasporto ferroviario, anche internazionale, di merci, per il tramite di un contratto di capacità e di assegnazione di tracce stipulato con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con atto ritualmente notificato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 del d.P.R. 1199/1971 affidato ad otto motivi di censura; successivamente, con atto notificato alla ricorrente in data 16 luglio 2021, ART ha esercitato la facoltà di opposizione a che il ricorso sia deciso in sede amministrativa, e formulato contestuale richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale.
3. – Qui di seguito il piano delle censure svolte.
3.1. – Con il primo motivo, la difesa lamenta la " Violazione dell'art. 13 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 2011 conv. nella legge 214/2011, come modificato dal d.l. 109/2018, convertito con l. 130/2018. Errore di diritto ", asserendo che i servizi di handling , espletati dalla ricorrente negli impianti ferroviari gestiti, non sarebbero ricompresi nelle materie regolate dall'ART, non rientrando fra i servizi ferroviari ad accesso garantito o facoltativo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 112/2015.
3.2. – Con il secondo motivo, la difesa si duole della " Violazione dell'art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, come modificato dal d.l. 109/2018, convertito con l. 130/2018. Violazione dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015. Violazione del principio di parità di trattamento fiscale. Errore di diritto ". Gli atti impugnati assoggettano a contribuzione operatori e servizi che non sarebbero ricompresi nella previsione normativa, in quanto operano in un mercato (trasporto merci su ferro) non regolato da ART, bensì in regime di libera concorrenza.
3.3. – Con il terzo e il quarto motivo, la difesa lamenta la " Violazione dell'art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Errore manifesto di fatto. Difetto di valutazione congrua ". La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle finanze hanno approvato la delibera senza che l'ART presentasse la relazione tecnica contenente i dati contabili, desumibili dal bilancio di previsione e quelli relativi al fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorità. In altre parole, le amministrazioni investite del potere di approvazione della delibera dell’Autorità sull’entità del finanziamento, lo avrebbero esercitato al buio senza svolgere alcun approfondimento istruttorio circa l’adeguatezza e la congruità dell’aliquota individuata da ART.
In via ulteriormente peggiorativa, il d.P.C.M. approvativo ha segnalato solo per il futuro l’opportunità di corredare il provvedimento di apposita relazione tecnica, abdicando di fatto al ruolo di argine procedimentale ascritto dalla legge alle due amministrazioni concertanti.
3.4. – Con il quinto motivo, la difesa contesta la " Violazione dell'art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011 conv. con legge n. 27/2012. Violazione del principio di corrispondenza della contribuzione alle spese correnti della gestione. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Eccesso di potere ", in quanto l'aliquota contributiva fissata allo 0,6 per mille sarebbe incongrua con le risultanze contabili che dimostrano un consistente avanzo di amministrazione - pari ad euro 27.523.997 - per la gestione corrente dell'anno 2020: apparirebbe, dunque, indimostrato qualsivoglia nesso tra determinazione dell'aliquota e fabbisogno finanziario per la gestione corrente dell'Autorità, andando a confluire il relativo gettito nel già consistente avanzo di amministrazione.
3.5. – Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la " Violazione dell'art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011 conv. con legge n. 27/2012. Violazione del principio di corrispondenza della contribuzione alle spese correnti della gestione. Violazione dell’artt. 5, comma 11, e 45, comma 3 del d.P.R. n. 97 del 2033. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Eccesso di potere ", asserendo che l'ART, in sede di redazione del bilancio di previsione, avrebbe potuto utilizzare l'avanzo di amministrazione cumulato mediante gli strumenti versatili della redazione del bilancio preventivo ivi incluse le delibere di variazione e di assestamento.
3.6. – Con il settimo e l’ottavo motivo, la ricorrente deduce la violazione dei principi giuscontabili di congruità, prudenza e coerenza, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. A detta della ricorrente, la maturazione e il progressivo cumulo di costanti avanzi di amministrazione dimostrerebbero che l’Autorità non ne ha tenuto conto in sede di commisurazione dell’aliquota contributiva anno per anno confermata, né ne avrebbe fatto uso per coprire le spese passive che si presentano nella gestione della società.
4. – Le amministrazioni intimate si sono ritualmente costituite in giudizio, depositando un'articolata memoria difensiva nella quale prendono posizione su tutte le censure appuntate dalla ricorrente. Segnatamente, con riguardo all’obbligo contributivo, la difesa erariale invoca i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato in materia, che hanno superato precedenti distinzioni tra destinatari e beneficiari della regolazione elaborati dalla giurisprudenza di primo grado e contesta in fatto e in diritto ogni ulteriore censura.
5. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. la causa è venuta in discussione all'udienza del 7 luglio 2022 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – La controversia che viene all'esame del Collegio verte sulla corretta individuazione della platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (anno 2021).
2. – Nel tratteggiare rapidi lineamenti della cornice normativa di riferimento, si deve osservare che l'art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto, in materia di "Liberalizzazione del settore dei trasporti", l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti (comma 1), le cui competenze sono precisate al comma 2 e sono esercitate mediante le attività previste dal terzo comma. Per garantire il funzionamento dell'Autorità il sesto comma ha stabilito che: " alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede...b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato