TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-03-19, n. 201900067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-03-19, n. 201900067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900067
Data del deposito : 19 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2019

N. 00067/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00182/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 182 del 2018, proposto da
E H, rappresentato e difeso dagli avvocati H N e M C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, via Dr. Streiter, n. 12;

contro

Comune di Villabassa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D R E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B Z in Bolzano, Corso Italia, n. 23;

e con l'intervento di

ad opponendum:
A D, rappresentato e difeso dall'avvocata Nausicaa Mall, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B Z in Bolzano, Corso Italia, n. 23;

per l'annullamento

dell'atto di diniego di concessione edilizia, pratica n. 9/2016, dd. 1.6.2018, comunicato telematicamente all'Avv. M C M in data 1.6.2018 e con raccomandata a.r. dd. 11.6.2018 al Sig. Edgard H, con cui il Sindaco di Villabassa ha negato al Sig. E H la concessione edilizia pratica n. 9/2016, riguardante il progetto di nuova costruzione di edificio residenziale monofamiliare presentato in data 13.4.2016 prot. 1735;
nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti tra i quali, in particolare, il parere del 10.4.2018 contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villabassa;

Visti l’atto di intervento ad opponendum del dott. A D;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente espone di essere proprietario di un terreno di 1037 mq nel Comune di Villabassa, contraddistinto dalla p.f. 183/19 in P.T. 459 II, C.C. Villabassa (doc. 1 del ricorrente), che si trova in zona di espansione C3, con piano di attuazione (doc.ti 7, 8, 13 e 14 del Comune).

Il signor P H, padre del ricorrente, ha acquistato il terreno (allora come p.f. 183/4 e con una superficie di 975,00 mq) dal signor A B, con atto del Notaio Giancarlo Giatti n. 505/78, registrato presso l’Ufficio del Registro di Bressanone il 14 giugno 1978 al n. 2275 e intavolato presso l’Ufficio Tavolare di Monguelfo con decreto del 26 novembre 1980 sub G.N. 612/80 (doc.ti 3, 4 del ricorrente).

Il padre dell’odierno ricorrente era proprietario anche delle pp.ff. 183/5 e 183/6 in C.C. Villabassa, confinanti con la p.f. 183/4, sulle quali, nel 1978, ha costruito l'esercizio pubblico "Sporting Residence", odierna p.ed. 394.

Con deliberazione n. 71/K/78 del 1° dicembre 1978 il Commissario Straordinario del Comune di Villabassa ha proposto una nuova delimitazione della zona di espansione “Lexer - Anger” e la riduzione della densità edilizia massima della stessa zona da 2,5 mc/mq a 1,7 mc/mq. La Giunta provinciale ha approvato la relativa modifica al piano urbanistico del Comune di Villabassa con la deliberazione n. 3487 del 2 luglio 1979 (doc.ti 10 e 15b del Comune).

Contestualmente, i proprietari delle particelle facenti parte della zona di espansione "Lexer-Anger", tra cui i proprietari delle particelle di cui si discute, hanno presentato al Comune di Villabassa una proposta di piano di attuazione, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e delle norme di attuazione al PUC di Villabassa. Il piano di attuazione è stato approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 72/K/78 del 1° dicembre 1978 (doc. 11 del Comune).

Poco dopo, sempre su iniziativa degli stessi proprietari, "constatato che il piano di attuazione... non ha corrisposto a una soluzione urbanistica soddisfacente della zona", il Commissario Straordinario del Comune di Villabassa ha approvato, con deliberazione n. 2/K/79 del 29 gennaio 1979, un nuovo piano di attuazione della zona “Lexer Anger”, revocando la propria precedente deliberazione n. 72/K/78 (doc. 13 del Comune).

Il piano di attuazione del 1979 è stato approvato dalla Giunta provinciale (con rettifica), con deliberazione n. 5469 del 6 settembre 1979, successivamente integrata con deliberazione della stessa Giunta n. 7062 del 26 ottobre 1979, ed è tuttora in vigore (doc.ti 14 e 15 a del ricorrente).

Con l’approvazione dei suddetti atti, l’indice di edificabilità della zona in esame è stato quindi ridotto da 2,5 mc/mq a 1,7 mc/mq e l’estensione dei terreni modificata (la p.f. è stata ampliata da 975 mq agli attuali 1037 mq).

Con le norme di attuazione al piano urbanistico di Villabassa, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1955 del 6 maggio 1996, riconfermate con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25 maggio 2006, la zona di cui si tratta è stata trasformata in zona di espansione C3, con un indice di densità edilizia massima di 2,1 mc/mq (cfr. art. 12ter - doc. 19 del Comune). Il piano di attuazione della zona (ora C3) non è però mai stato aggiornato con riferimento all’indice di densità edilizia.

Con atto del 4 dicembre 2014, il padre del ricorrente ha donato al figlio il terreno de quo . Il diritto di proprietà del signor E H sulla p.f. 183/19 (ex p.f. 183/4) è stato intavolato con decreto del 7 dicembre 2014, sub G.N. 2315/1 (doc. 5 del ricorrente).

In data 13 aprile 2016 il ricorrente ha presentato al Comune di Villabassa una domanda di concessione edilizia per costruire un nuovo edificio residenziale monofamiliare sulla p.f. 183/19 C.C. Villabassa (doc. 29 del Comune).

Il progetto prevedeva la costruzione di un edificio residenziale monofamiliare, con una cubatura pari a 489 mc e un ampliamento del 20%, secondo i parametri di “Casaclima Nature di tipo A” (doc. 30 del Comune).

Con raccomandata pervenuta al ricorrente il 20 maggio 2016 il Comune di Villabassa gli ha comunicato che la Commissione edilizia comunale, nella riunione del 27 aprile 2016, aveva espresso parere negativo, perché mancava la prova della disponibilità della cubatura necessaria a costruire e che tale motivo era di ostacolo all’accoglimento della sua domanda (doc. 31 del Comune).

Il ricorrente, in data 8 giugno 2016, ha presentato le proprie osservazioni (doc. 32 del Comune).

Le osservazioni del ricorrente sono state esaminate e respinte dalla Commissione edilizia nella seduta del 22 giugno 2016. Con provvedimento definitivo del 4 luglio 2016 la domanda di concessione edilizia del ricorrente è stata definitivamente rigettata con la stessa motivazione: “Per il trattamento del progetto in oggetto mancano i presupposti urbanistici;
il diritto di edificabilità deve essere dimostrato” (doc. 33 del Comune).

Il signor E H ha impugnato il provvedimento di rigetto davanti a questo Tribunale, il quale, con sentenza n. 56/2018, pubblicata il 21 febbraio 2018, ha annullato il provvedimento per difetto di motivazione, disponendo che l’Amministrazione comunale si pronunciasse nuovamente sulla domanda di concessione edilizia presentata dal signor E H il 13 aprile 2016, tenendo conto dei principi espressi in sentenza (doc. 25 del ricorrente)

La Commissione edilizia comunale, nella riunione del 4 aprile 2018, ha quindi riesaminato il progetto, confermando il proprio parere negativo, questa volta con un’ampia motivazione.

Con nota del 10 aprile 2018 l’Amministrazione comunale ha quindi comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda (doc. 26 del ricorrente).

Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni, tramite il proprio legale di fiducia, con nota del 7 maggio 2018 (doc. 27 del ricorrente).

Infine, con l’impugnato provvedimento del 1° giugno 2018, il Sindaco del Comune di Villabassa ha nuovamente rigettato la domanda di concessione edilizia presentata dal signor E H il 13 aprile 2016 (doc. 28 del ricorrente).

A fondamento del ricorso è stato dedotto il seguente unico motivo:

“Violazione di legge ed errata applicazione del PUC e del PdA del Comune di Villabassa. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto e di diritto della edificabilità del lotto p.f. 183/19”;

Si è costituito in giudizio il Comune di Villabassa, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Con atto depositato il 23 novembre 2018 è intervenuto ad opponendum il dott. A D, odierno proprietario (in comunione legale con la signora M M in D) di numerose porzioni materiali della p.ed. 394 (“Sporting Residence”), acquistate dal padre dell’odierno ricorrente, confinante con la p.f. 183/19 di cui è causa, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie (il Comune di Villabassa e l’interveniente ad opponendum anche di replica), a sostegno delle rispettive difese, insistendo nelle proprie conclusioni.

All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Con un unico motivo il ricorrente afferma che il terreno in questione sarebbe un terreno “originario” edificabile, che disporrebbe di una propria capacità edificatoria. La cubatura di 489 mc assegnata negli anni 1978/1979 alla p.f. 183/4 (oggi 183/19) sarebbe una cubatura erroneamente ridotta rispetto alle potenzialità edificatorie del lotto: ciò si sarebbe verificato in quanto, nel ridefinire le superfici dei lotti e nel modificare il piano di attuazione con la diminuzione dell’indice di edificabilità da 2,5 a 1,7 mc/mq, il lotto sarebbe stato inserito nel calcolo degli edifici già esistenti, che erano stati costruiti con l’indice di 2,5 mc/mq, così riducendo le potenzialità dei lotti ancora non edificati o con cubature inferiori. La cubatura della p.f. 183/4 (ora p.f. 183/19), allora di proprietà del signor A B, sarebbe stata ridotta illegittimamente a 489 mc, accorpandola al lotto limitrofo (pp.ff. 183/5 e 183/6), che era di proprietà del signor P H.

Il progetto presentato dall’odierno istante si baserebbe comunque sullo sfruttamento della cubatura di 489 mc assegnata nel 1978/1979, come risultante dal piano di attuazione, cosicché non si capirebbe in base a quali presupposti sarebbe stata negata la concessione edilizia.

Il Comune di Villabassa ritiene erroneamente che la p.f 183/19 sarebbe priva di cubatura edificabile autonoma. La cubatura di 489 mc prevista nel piano di attuazione del 1979 sarebbe riferita alle pp.ff. 183/5 e 183/6 (ora p.ed. 394), sulle quali è stato costruito lo “Sporting Residence”, perché nel 1979 l’allora proprietario di quest’ultimo immobile, signor P H, sarebbe stato proprietario anche della p.f. 183/4 (oggi p.f. 183/19), di cui oggi si controverte. Sulla tabella redatta per il piano di attuazione del 1979 sussisterebbe una parentesi “graffa”, che includerebbe anche la p.f. 183/4 (oggi p.f. 183/19), nelle proprietà del signor P H e, quindi, i 489 mc sarebbero una cubatura di ampliamento a disposizione dello “Sporting Residence”, di cui però il signor P H non sarebbe più proprietario, avendo venduto la proprietà a terzi.

In realtà, la tabella allegata al piano di attuazione del 1979 riporterebbe il signor A B quale proprietario della p.f. 183/4 (ora p.f. 183/19), e solo tra parentesi il nominativo del signor P H, proprio a conferma del fatto che in quel momento quest’ultimo non ne aveva ancora acquistato la proprietà (il signor P H è diventato proprietario della p.f. 183/4 solo con decreto tavolare del 26.11.1980).

Le censure non hanno pregio.

Il provvedimento impugnato, questa volta ampiamente motivato, richiama il piano di attuazione del 1979 della zona in esame - tuttora in vigore e mai impugnato -, approvato dal Commissario Straordinario del Comune di Villabassa con deliberazione n. 2/K/79 del 29 gennaio 1979, su richiesta degli allora proprietari della zona di espansione “Lexer - Anger” (tra cui il signor P H, padre dell’odierno ricorrente). Detto piano stabilisce che sulla pp.ff. 183/5 e 183/6 (attuale p.ed. 394 - “Sporting Residence”) e sulla p.f. 183/4 (attuale p.f. 183/19, di proprietà del ricorrente), si può “costruire esclusivamente un ampliamento di 489 mc della cubatura già esistente, ossia quella relativa allo ‘Sporting Residence’, di cui la famiglia H non è più proprietaria”. Nel provvedimento il Sindaco chiarisce che la domanda di concessione edilizia non può pertanto essere accolta, perché “la p.f. 183/19 C.C. Villabassa di proprietà del signor E H non ha alcuna autonoma capacità edilizia e, pertanto, sulla stessa non è possibile edificare una nuova e autonoma costruzione che non costituisca ampliamento della cubatura esistente… L’intervento richiesto, pertanto, non è conforme a quanto previsto nel suddetto piano attuativo;
il diritto di edificare ivi previsto riguarda, infatti, solamente un eventuale ampliamento della cubatura già esistente e non anche la possibilità di costruire un’autonoma residenza monofamiliare” (cfr. doc. 28 del ricorrente).

Ciò premesso, osserva il Collegio che il terreno di cui si tratta si trova pacificamente in una zona di espansione, con piano di attuazione.

Orbene, in presenza di un piano di attuazione, la cubatura ammissibile su ogni lotto non può che essere quella ivi indicata: “ L'esistenza di una ‘pianificazione intermedia’ e, dunque, di un piano di attuazione e/o di recupero (come nel caso di specie), comporta il rigoroso rispetto delle previsioni in esso contenute. Infatti, la pianificazione intermedia si basa sul progetto edilizio di massima sotteso al piano di attuazione;
piano di attuazione che, per obbligo di legge, comprende il piano planivolumetrico al quale è demandata la funzione di fissare i dettagli volumetrici e la tipologia dell'intervento edilizio ammessi sul lotto
” (cfr.

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