TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-12-31, n. 202014198

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-12-31, n. 202014198
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202014198
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2020

N. 14198/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02609/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2020, proposto da
A Y, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

G B, A A J non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

1) dell’avviso pubblico di Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali – Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi – per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, approvato con D.D. rep. n. QD/1702 del 27/07/2018 – prot. n. QD/26826/2018; e ad ogni ulteriore atto e provvedimento connesso e consequenziale;

2) della Determinazione Dirigenziale rep. n. QD/3137/2019 del 18/12/2019 del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale – Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi – Ufficio Attività connessa all’Esercizio di Arti Figurative di Strada, Circensi e di Spettacolo Viaggiante – avente ad oggetto “approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui all’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale rep. n. QD/1702 del 27/07/2018”: provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale in data 19/12/2019 prot. QD/39327, divenuto esecutivo dal 02/01/2020, in uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il signor Yassine Ahmad, che ha partecipato all’avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, classificandosi, nella graduatoria definitiva, tra i soggetti non idonei, ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, l’avviso pubblico di Roma Capitale per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale e la successiva determina dirigenziale di approvazione della graduatoria.

In via subordinata, e nelle sole conclusioni, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della prova pratica con relativi voti attribuiti ai singoli candidati e la ripetizione della stessa nel rispetto del principio dell’anonimato.

Avverso i provvedimenti impugnato ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

I – ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 3 COMMI 1 E 2 DELL’AVVISO PUBBLICO NONCHE’ DEGLI ARTT. 5, COMMA 3, E 11 DELLA DAC 21/2017 PER VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 28 COMMA 1 LETT. A) DLGS 114/98 E DEGLI ARTT. 37 COMMA 1 LETT. A) E 39 COMMA 1 L.R. LAZIO 33/99 NONCHE’ DELL’ART. 1 DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05/07/2012 – ECCESSO DI POTERE.

Partendo dall’assunto secondo cui l’attività delle arti figurative deve essere considerata un’attività imprenditoriale di vendita, e quindi un’attività di commercio, sia pur limitata alle arti grafiche di chi le produce e pone in vendita, il ricorrente censura l’avviso pubblico laddove prevede concessioni di 5 anni anziché di 10.

II – ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 2; NONCHE’ ART. 5, COMMA 6, E ART. 6 COMMA 2, DELLA DAC 21/2017 – VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE

Il ricorrente sostiene che la previsione di una prova pratica per l’attribuzione di un punteggio sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, atteso che, nel caso in esame, si sarebbe in presenza di una procedura per l’assegnazione di un posto fisso per l’esercizio di una attività economica e non di un

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