TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-15, n. 202203469
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 03469/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2022, proposto da A D L, rappresentato e difeso dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sul decreto n. 316/2019 del 16/01/2019 della Corte D’Appello di Salerno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con atto depositato in giudizio in data 27 novembre 2022, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
- l’art. 84, comma 4, c.p.a, prevede che, “ anche in assenza ”, come nel caso di specie, delle formalità per la rinuncia al ricorso previste dal comma 1 della disposizione in parola, “ il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”;
Considerato che:
- la giurisprudenza ha precisato che “ alla stregua della disciplina dettata dall’art. 84 c.p.a., la volontà della parte processuale, espressa attraverso il proprio difensore, anche nelle ipotesi in cui non soddisfi i requisiti di forma occorrenti per la dichiarazione di estinzione del processo, costituisce argomento di prova utilmente valorizzabile al fine di asseverare la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione della controversia ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 992);
Ritenuto che:
- alla stregua di quanto precede sussistano i presupposti di legge per dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, ai sensi del cit. art. 84, comma 4, c.p.a.
- stante l’esito in rito della controversia, possa disporsi la compensazione delle spese di giudizio.