TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-02-12, n. 202400340

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-02-12, n. 202400340
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400340
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 00340/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02388/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2023, proposto da
R F, rappresentata e difesa dagli avvocati A R B e P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Milano, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

della Sentenza Tribunale di Milano n. 237/2023 pubbl. il 21/02/2023 RG n. 7442/2022 passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.1. Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15.3.2021 ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, per i giorni di lavoro effettivamente prestati, la somma complessiva di euro 795,97 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e spese legali distratte a favore del difensore antistatario.



1.2. La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata in data 28.6.2023 (cfr. i documenti dal n. 1 al n. 4 della parte ricorrente).



1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:

a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 237/2023, e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere alla Prof.ssa R F la somma complessiva di euro 795,97 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese legale a favore del difensore antistatario;

b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;

c) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti patroni antistatari.

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