TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-07-01, n. 202300369
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Testo completo
Pubblicato il 01/07/2023
N. 00369/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2016, proposto da
Di N R, C G, I C, Z A, M P, A G, L T, rappresentati e difesi dall’avvocato A M G, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;
contro
Questura de L'Aquila, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l’annullamento,
- della nota prot. 0000680 del 9 gennaio 2016, con cui la Questura de L’Aquila ha trasmesso ai ricorrenti la nota n. 333-D/781 R della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno;
- della nota n. 333-D/781 R della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno con cui è stato disposto che “ al personale della Polizia di Stato trasferito a seguito della chiusura del Posto fisso di Polizia presso la sede di Ortucchio (AQ) non potrà essere corrisposto alcun beneficio economico poiché il movimento è stato disposto su domanda degli interessati ”;
nonché per la condanna dell’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti i benefici economici previsti dalla legge n. 86/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura de L'Aquila e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori Di N R, C G, I C, Z A, M P, A G, L T, odierni ricorrenti, sono agenti di Polizia che erano in servizio presso il Posto fisso di Polizia presso la centrale Telecomunicazioni di Ortucchio, sede che è stata soppressa con Decreto del Capo della Polizia dell’8 aprile 2014 a far data dal 6 maggio 2014.
Gli odierni ricorrenti, preso atto della sopra menzionata soppressione, predisponevano apposita istanza di trasferimento presso il Commissariato di Avezzano dove, con successivi provvedimenti del Questore de L’Aquila, gli stessi venivano trasferiti a far data dal 7 maggio 2014.
Successivamente i ricorrenti, fra il 26 gennaio ed il 2 febbraio 2015, presentavano alla Questura de L’Aquila domanda di pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001.
In esito a successive interlocuzioni venivano, da ultimo, notificati ai ricorrenti la nota prot. 0000680 del 9 gennaio 2016 della Questura de L’Aquila, di cui in epigrafe, con cui veniva trasmessa la nota n. 333-D/781 R del Ministero dell’Interno, e la nota n. 333-D/781 R della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno, di cui in epigrafe, con cui veniva negata ai ricorrenti la richiesta indennità di trasferimento “ poiché il movimento è stato disposto su domanda degli interessati. Le disposizioni della legge n. 228/2012 infatti, trovano applicazione esclusivamente in caso di trasferimento d’ufficio ”.
Avverso le predette note hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 1° aprile 2016, i signori Di N R, C G, I C, Z A, M P, A G, L T, chiedendone l’annullamento e chiedendo, inoltre, la condanna del Ministero odierno resistente alla corresponsione dei benefici economici di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione