TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-09-06, n. 202402381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-09-06, n. 202402381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402381
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 02381/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02010/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2020, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E G, D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Comune di -OMISSIS-, A.T.S. Insubria - U.O.C. Igiene e Sanita' Pubblica, Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale Provincia Varese, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

dell’atto n. -OMISSIS- della Provincia di Varese del -OMISSIS- "Diffida ex art. 208 comma 13 D.Lgs n. 152/2006 notificato a -OMISSIS- Srl a mezzo pec in data -OMISSIS-, nonché tutti gli ulteriori atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello sopra richiamato (ancorché non conosciuti e/o non espressamente richiamati), ivi compresa, per quanto occorrere possa, la nota del -OMISSIS- della Provincia di Varese di comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/1990 di avvio della procedura di cui all'art. 208, comma 13, D.Lgs n. 152/2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Varese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente società espone di aver realizzato, in forza di autorizzazione provinciale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, la piattaforma ecologica ubicata in -OMISSIS- (VA), Via -OMISSIS- snc, volta all’attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati; di gestire detta piattaforma, conformemente all’autorizzazione n. -OMISSIS- della Provincia di Varese, che le ha attribuito la titolarità all’esercizio dell’attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati e di aver ricevuto, in data 7 agosto 2020, una comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione di diffida ex art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006, per l’accertata violazione di alcune prescrizioni imposte dall’autorizzazione n. -OMISSIS- e in particolare, contestando alla ricorrente la seguente circostanza: “ sono stati ritirati, presso l’infrastruttura di -OMISSIS- (VA), Via -OMISSIS- senza numero civico, rifiuti anche pericolosi da soggetti non residenti nel Comune di -OMISSIS- ” (cfr. doc. 2).

Dalla documentazione e dagli atti di causa emerge che all’avvio del procedimento è poi seguita l’adozione, in data 27 agosto 2020, di un provvedimento con il quale la Provincia di Varese ha diffidato, ex art. 208 T.U. Ambiente, l’impresa -OMISSIS- Srl a conformare l’attività esercitata presso l’infrastruttura di -OMISSIS- (VA) a quanto prescritto con l’autorizzazione n. -OMISSIS- (punto 2) e, in particolare, a quanto sancito dall’Allegato Tecnico “Gestione Rifiuti” (punto 1.7). La società ricorrente è stata invitata a procedere, con effetto immediato, alla sospensione del ricevimento di rifiuti urbani di provenienza domestica, frazioni di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani e anche pericolosi, da soggetti non residenti nel comune di -OMISSIS-, con l’avvertenza che all’accertata inottemperanza sarebbe seguita l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la revoca dell’autorizzazione provinciale n. -OMISSIS-, con obbligo di rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso impianti terzi, di tutti i rifiuti giacenti presso l’impianto e l’invio agli utilizzatori finali di tutto il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, oltre che all’avvio del ripristino finale/recupero ambientale dell’area interessata.

Avverso tale diffida è insorta la società ricorrente, con la proposizione del presente ricorso deducendo in fatto che essa ha avuto origine dalla segnalazione del 6.8.2020 del Comando Carabinieri Forestale Lombardia – Stazione di -OMISSIS-, posta a fondamento anche di indagini penali a carico del legale rappresentante della società ricorrente per presunta violazione dell’art. 256, comma 4 d.lgs. n. 152/2006, le quali, a loro volta, hanno determinato l’attivazione di un procedimento disciplinare della -OMISSIS- Srl nei confronti di un dipendente, dalle cui dichiarazioni emergerebbe che non si sarebbe verificato alcun conferimento di rifiuti presso la piattaforma ecologica da parte di soggetti non residenti nel Comune di -OMISSIS-, come invece contestato dai Carabinieri.

In punto di diritto, la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo, ha dedotto la violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, lamentando l’impossibilità di partecipare al procedimento in ragione dei tempi troppo stretti assegnati per la presentazione di osservazioni e per la mancata indicazione, in sede di comunicazione di avvio del procedimento, degli elementi istruttori posti a fondamento della diffida. Più in generale, la ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento di diffida, reiterando la censura di difetto di istruttoria. Con il secondo motivo, la società ha lamentato il travisamento dei fatti, prospettando che, in esito agli accertamenti penali e a quelli svolti in sede disciplinare, la vicenda fattuale avrebbe avuto uno svolgimento diverso da quello accertato dai Carabinieri.

Tale censura è stata poi ampiamente ripresa in sede di memoria ex art.