TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-12-15, n. 202203466
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 03466/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2020, proposto da Sint S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C A, M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M F in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Castel San Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 1202 del 27.03.2020, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castel San Lorenzo ha manifestato “la volontà di non proseguire il rapporto di locazione sorto dalla convenzione” e che “la locazione cesserà il 29.12.2020 e che … la scadenza del contratto deve intendersi prorogata fino al 08.05.2022”;
b – della nota prot. n. 1834 del 08.05.2020, con la quale la P.A. ha “conferma(to) che il Comune di Castel San Lorenzo si riterrà libero da ogni vincolo sorto dal richiamato patto a far data dal 08.05.2022”;
c – della nota prot. n. 1909 del 12.05.2020, con la quale la P.A. ha ritenuto che “il rapporto locatizio sorto dalla nota convenzione si estinguerà al 08.05.2022”;
d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per l'accertamento
in sede di giurisdizione esclusiva
della effettiva data di scadenza del rapporto concessorio in corso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel San Lorenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’ambito del presente giudizio, la ricorrente Società “SINT S.r.l.”, premesso di operare nel settore della installazione di impianti per stazioni radio base per la telefonia mobile, ha chiesto all’adito Tribunale l’annullamento degli atti impugnati, come in epigrafe indicati, allegando e deducendo che: nell’esercizio della propria attività, ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Castel San Lorenzo ai fini della concessione di un’area comunale per la installazione di detti impianti di telefonia nonché di antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali per servizi di comunicazione elettronica; all’esito di detta procedura, è risultata aggiudicataria; in data 27.12.2011, ha anche stipulato la relativa convenzione; l’art. 3 di detta convenzione ha previsto espressamente che “la concessione avrà durata di 9 (nove) anni. Gli effetti giuridici della concessione decorreranno a far data dal primo giorno del mese in cui avranno inizio i lavori di installazione e/o costruzione del sito per le comunicazioni elettroniche, secondo quanto sarà a tale proposito comunicato dal Concessionario. Essa sarà rinnovabile alla scadenza per ulteriori 6 (sei) anni. Nel caso in cui vengano allocati, a mezzo di subconcessioni, più impianti tecnologici facenti capo a diversi operatori di comunicazione, il termine complessivo di durata della concessione, determinato tenendo conto anche delle proroghe eventualmente intervenute, verrà ulteriormente prorogato per un periodo pari alla differenza tra la data di decorrenza della prima e dell’ultima subconcessione stipulata nel corso del periodo originario di durata della Concessione medesima”; in data 30.12.2011, la ricorrente ha comunicato l’inizio dei lavori; detti lavori sono stati conclusi in data 10.07.2012; nel contempo, ha concluso contratti con diversi gestori di telefonia mobile per l’allocazione dei rispettivi impianti nell’ambito dell’area nella sua disponibilità, ed in particolare: in data 24.04.2012, ha sottoscritto contratto di locazione/subconcessione con la Società “Wind Telecomunicazioni S.p.A.”; in data 12.09.2012, ha sottoscritto contratto di locazione / subconcessione con la Società “Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.”; per tale contratto, la conduttrice / sub conduttrice, in data 28.09.2012, ha comunicato che in data 29.09.2012 sarebbero iniziati i lavori ai fini della realizzazione di una “stazione radio base per radio telecomunicazioni”; in seguito a detti contratti, ha sottoscritto contratto di locazione/subconcessione con la Società “Telecom Italia S.p.A.”; per tale contratto, in data 09.05.2013, ha depositato apposita s.c.i.a. ai fini della “realizzazione dell’impianto di telefonia cellulare”; in data 01.12.2015, ha sottoscritto contratto di locazione/subconcessione con la Società “Vodafone Omnitel B.V.”; per tale contratto, la conduttrice/sub conduttrice, in data 14.12.2015, ha comunicato l’inizio dei lavori ai fini della realizzazione di una “stazione radio base”; ai fini della vicenda controversa, in applicazione del succitato art. 3, hanno assunto rilevanza il primo e l’ultimo di detti contratti; per tutti detti contratti, la ricorrente ha regolarmente corrisposto al Comune di Castel San Lorenzo le maggiorazioni di cui all’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 27.12.2011; senonché, da ultimo, con il provvedimento impugnato, la P.A. ha comunicato: “la volontà di non proseguire il rapporto di locazione sorto dalla convenzione … oltre la scadenza dei nove anni”; - che “la locazione cesserà il 29.12.2020 e che, per effetto delle comunicazioni ricevute da questo Ente, in ordine alle subconcessioni disposte dalla conduttrice, la scadenza del contratto deve intendersi prorogata sino al 08.05.2022”; il tutto, senza considerare che per effetto della previsione di cui all’art. 3 della convenzione